Ordinanza — n. 20520/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAnato a MESSINA il 18/10/1974 avverso la sentenza emessa il 22/01/2026 dal TRIBUNALE di MESSINA Udita la relazione svolta dal Presidente SERGIO BELTRANI; rilevato: -che l'imputato ricorre contro la sentenza impugnata, emessa ai sensi degli artt. 444 ss. cod. proc. pen., lamentando il mancato proscioglimento; - che la sentenza impugnata ha accolto le richieste dell'imputato; - che il ricorso è inammissibile perché le doglianze non sono consentite, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; - che la declaratoria d'inammissibilità del ricorso può essere pronunciata senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; - che alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. (come vigente all'esito della declaratoria di illegittimità costituzionale parziale statuita da Corte cost. n. 186 del 2000), la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a titolo di sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, che può essere liquidata equitativamente, tenutoconto del grado di negligenza palesato dalla rilevata causa d'inammissibilità, in euro tremila
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 20520/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 444 ss. cod. proc. pen., lamentando il mancato proscioglimento; - che la sentenza impugnata ha accolto le richieste dell'imputato; - che il ricorso è inammissibile perché le doglianze non sono consentite, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; - che la declaratoria d'inammissibilità del ricorso può essere pronunciata senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; - che alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. (come vigente all'esito della declaratoria di illegittimità costituzionale parziale statuita da Corte cost. n. 186 del 2000), la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a titolo di sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, che può essere liquidata equitativamente, tenutoconto del grado di negligenza palesato dalla rilevata causa d'inammissibilità, in euro tremila
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
nato a MESSINA il 18/10/1974 avverso la sentenza emessa il 22/01/2026 dal TRIBUNALE di MESSINA Udita la relazione svolta dal Presidente SERGIO BELTRANI; rilevato: -che l'imputato ricorre contro la sentenza impugnata, emessa ai sensi degli artt. 444 ss. cod. proc. pen., lamentando il mancato proscioglimento; - che la sentenza impugnata ha accolto le richieste dell'imputato; - che il ricorso è inammissibile perché le doglianze non sono consentite, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; - che la declaratoria d'inammissibilità del ricorso può essere pronunciata senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; - che alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. (come vigente all'esito della declaratoria di illegittimità costituzionale parziale statuita da Corte cost. n. 186 del 2000), la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a titolo di sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, che può essere liquidata equitativamente, tenutoconto del grado di negligenza palesato dalla rilevata causa d'inammissibilità, in euro tremila
P.Q.M.
dichiara inammissibil P.Q.M