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Ordinanza — n. 20519/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of manifest error in legal qualification of theft facts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20519/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the complainant's grievances did not meet the strict requirements for cassation review. The lower court had acquitted the defendant and found him guilty of theft, while the appellant argued for a different legal characterization. The court ruled that the alleged error in legal qualification was not a manifest error, as the conviction remained consistent with the proven facts of the crime.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: An appeal to the Court of Cassation based on the erroneous legal qualification of facts is admissible only if the qualification constitutes a manifest error, which requires the qualification to be immediately obvious and clearly eccentric relative to the charge without any room for reasonable opinion.

Parole chiave

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manifest error standard legal qualification review cassation inadmissibility theft conviction procedural exhaustion motivo insorto dopo la fuga difetto di legittimazione del ministero pubblico persecuzione determinante per la fuga

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
pen., lamentando il mancato proscioglimento e l'erronea qualificazione giuridica dei fatti accertati; - che la sentenza impugnata ha accolto le richieste dell'imputato; - che il ricorso è inammissibile perché le doglianze non sono consentite, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
281116 - 01), il che non può dirsi nel caso in esame, alla t stregua dell'imputazione, che dà conto dell'intervenuto impossessamento della refurtiva; - che la declaratoria d'inammissibilità del ricorso può essere pronunciata senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod.
Art. 616, cod. proc. pen.
pen.;- che alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
pen.;- che alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Paolino, Rv. 281116 - 01
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Testo completo

M nato in Marocco il 26/03/2001 avverso la sentenza emessa il 25/11/2025 dal TRIBUNALE di MILANO - sez. g.i.p. Udita la relazione svolta dal Presidente SERGIO BELTRANI; rilevato: -che l'imputato ricorre contro la sentenza impugnata, emessa ai sensi degli artt. 444 ss. cod. proc. pen., lamentando il mancato proscioglimento e l'erronea qualificazione giuridica dei fatti accertati; - che la sentenza impugnata ha accolto le richieste dell'imputato; - che il ricorso è inammissibile perché le doglianze non sono consentite, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., in particolare, quanto alla seconda, atteso che la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione (Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Paolino, Rv. 281116 - 01), il che non può dirsi nel caso in esame, alla t stregua dell'imputazione, che dà conto dell'intervenuto impossessamento della refurtiva; - che la declaratoria d'inammissibilità del ricorso può essere pronunciata senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.;- che alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. (come vigente all'esito della declaratoria di illegittimità costituzionale parziale statuita da Corte cost. n. 186 del 2000), la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a titolo di sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, che può essere liquidata equitativamente, tenuto conto del grado di negligenza palesato dalla rilevata causa d'inammissibilità, in euro tremila

P.Q.M.

dichiara inammissibil P.Q.M