Sentenza — n. 20476/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAtero, in persona del Sost. Proc.Gen. Laura Condemi, cheha concluso per il rigetto del ricorso;udito il difensore, Avv. Ettore Francesco Zagarese, che si è riportato alle conclusioni rassegnatein forma scritta chiedendone l’accoglimento.RITENUTO IN FATTO1.Con l’impugnata sentenza la Corte di Appello di Catanzaro ha confermato la decisione delTribunale di Castrovillari in data 5/12/2022 che aveva riconosciuto De Luca Antonio colpevoledei delitti di sostituzione di persona e truffa, condannandolo, previo riconoscimento dellemesi sei di reclusione ed euro 120,00 di multa.2.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 640 cod.pen, art. 131-bis cod.pen, art. 152 cod.pen, art. 494 cod.pen; Sentenza — n. 20476/2026 — snpen · Corte di Cassazione: L’atto abdicativo produce effetti estintivi a norma dell’art. 152 cod.pen.limitatamente al reato di truffa ascritto all’imputato non anche riguardo al delitto di sostituzionedi persona di cui all’art. 494 cod.pen., perseguibile d’ufficio. Al ricorrente si ascrive infatti di averstipulato un contratto con la Tim, mediante richiesta al numero dedicato, per l’installazione diuna linea telefonica fissa, spendendo a tal fine le generalità di Toscano Achiropita alla qualevenivano addebitati i relativi costi.2.Il primo motivo è aspecifico e, comunque, manifestamente infondato.
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tero, in persona del Sost. Proc.Gen. Laura Condemi, cheha concluso per il rigetto del ricorso;udito il difensore, Avv. Ettore Francesco Zagarese, che si è riportato alle conclusioni rassegnatein forma scritta chiedendone l’accoglimento.RITENUTO IN FATTO1.Con l’impugnata sentenza la Corte di Appello di Catanzaro ha confermato la decisione delTribunale di Castrovillari in data 5/12/2022 che aveva riconosciuto De Luca Antonio colpevoledei delitti di sostituzione di persona e truffa, condannandolo, previo riconoscimento dellemesi sei di reclusione ed euro 120,00 di multa.2.
Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell’imputato, Avv. Ettore Zagarese, ilquale ha dedotto i motivi di seguito enunziati nei limiti previsti dall’art. 173, comma 1, disp. att.cod.proc.pen.2.1 La violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 494 e 640 cod.pen.Il difensore denunzia che la Corte territoriale ha fondato il proprio giudizio di colpevolezzasu un presupposto fattuale travisato, asserendo che l’imputato ebbe a sottoscrivere le bolle diconsegna a nome di Toscano Achiropita mentre la sentenza di primo grado aveva attribuito unasola firma al ricorrente.2.2 La mancanza e manifesta illogicità della motivazione, avendo la sentenza impugnataeluso il confronto critico con le censure formulate nell’atto di appello, che avevano evidenziatopalesi contraddizioni nelle dichiarazioni dei testi d’accusa, quali il tecnico installatore Vulcano,nonché la mancata acquisizione del contratto stipulato con la Tim e la svalutazione delledichiarazioni dei testi a discarico e dello stesso ricorrente.2.3 La violazione di legge in relazione all’art. 640 cod.pen. e l’omessa pronuncia sul secondomotivo d’appello con il quale si deduceva l’inconfigurabilità del delitto di truffa, difettandol’identità soggettiva tra la persona indotta in errore e il soggetto danneggiato.2.4 Il vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio e alla mancataapplicazione dell’art. 131-bis cod.pen.
Il difensore deduce che la Corte di merito si è limitata aconfermare la pena inflitta in primo grado senza fornire risposta alle censure difensive che nelamentavano la gravosità e senza motivare in ordine ai rilievi concernenti il mancatoriconoscimento della causa di esclusione della punibilità per tenuità del fatto, negata dal primogiudice sulla base di argomenti che la difesa aveva specificamente confutato.CONSIDERATO IN DIRITTO1.Deve darsi atto in via preliminare che in data 21 Aprile 2026 la querelante ToscanoAchiropita ha provveduto a rimettere la querela sporta nei confronti di De Luca Antonio condichiarazione rilasciata dinanzi ai CC della Stazione di Rossano e contestualmente accettatadall’imputato.
L’atto abdicativo produce effetti estintivi a norma dell’art. 152 cod.pen.limitatamente al reato di truffa ascritto all’imputato non anche riguardo al delitto di sostituzionedi persona di cui all’art. 494 cod.pen., perseguibile d’ufficio. Al ricorrente si ascrive infatti di averstipulato un contratto con la Tim, mediante richiesta al numero dedicato, per l’installazione diuna linea telefonica fissa, spendendo a tal fine le generalità di Toscano Achiropita alla qualevenivano addebitati i relativi costi.2.Il primo motivo è aspecifico e, comunque, manifestamente infondato.
Contrariamente aquanto assume il difensore la penale responsabilità dell’imputato per il delitto di sostituzione dipersona, confermata dalla sentenza impugnata, riposa non sull’asserito travisamento del datoprobatorio relativo alla sottoscrizione delle bolle di consegna a nome della Toscano ma su unapparato probatorio di assoluta consistenza e spessore con il quale il ricorrente non si rapportain termini puntuali. Il giudice di primo grado ha effettuato un’esaustiva ricostruzione dellavicenda dando atto che sulla base delle fonti acquisite, di natura testimoniale e documentale,consta che l’utenza attivata a nome della Toscano fu installata presso l’abitazione dei genitoridell’imputato in Rossano, Piazza Vesuvio 1, alla luce delle emergenze risultanti dalla schedatecnica d’intervento dell’operatore Vulcano Giuseppe; che all’atto della richiesta di attivazione fuindicata un’utenza cellulare di riferimento risultata intestata e nella disponibilità del ricorrente;che il teste Vulcano ha riferito in dibattimento di aver contattato il richiamato numero telefonicoallo scopo di accedere nell’abitazione interessata all’installazione e di essere stato ivi ricevutodal De Luca che aveva assistito all’intervento firmando la relativa scheda, asserendo chel’intestataria dell’utenza, Toscano Achiropita, era sua moglie; che il medesimo Vulcano già in fasedi indagini, con atto del 7/12/2018, aveva riconosciuto fotograficamente il De Luca come propriointerlocutore in occasione dell’accesso presso l’abitazione di Piazza Vesuvio 1.
Il corriere Sciglianoha riferito di aver effettuato plurimi accessi presso l’indicato indirizzo per consegnare modem ealtri prodotti TIM e, pur non avendo riconosciuto in fase di indagini il De Luca, ha riferito di avereffettuato le consegne ad un giovane che era in compagnia della mamma e di una ragazza. Unadelle ricevute (9/2/2018) porta la firma dell’imputato, un’altra (6/2/2018) della sorella Ester, lerimanenti le sottoscrizioni apocrife di Toscano Achiropita. L’attribuzione delle sottoscrizioni dellebolle all’imputato (con la sola eccezione di quella sottoscritta dalla sorella, coimputata assoltadall’addebito concorsuale) non costituisce, dunque, un travisamento ma un’inferenza logica chetrova giustificazione nel complessivo compendio acquisito che ha individuato nel prevenutol’artefice delle condotte orchestrate in danno della p.o.3.Del tutto generico s’appalesa il secondo motivo che lamenta il vizio di motivazione conriguardo ai materiali scrutinati sebbene le conformi sentenze di merito abbiano dato esaustivoconto delle ragioni che fondano l’affermazione di responsabilità del prevenuto, non scalfite dalledichiarazioni liberatorie delle congiunte del prevenuto, contrastate dalle sopra evocate risultanzeprocessuali.4.Il terzo motivo che concerne l’omessa motivazione circa la giuridica configurabilità deldelitto di truffa è superato dall’intervenuta remissione di querela e dal conseguente effettoestintivo in relazione a detto titolo.
Trattandosi della fattispecie di maggiore gravità posta a basedel computo della pena, ritiene il Collegio che lo scioglimento del vincolo della continuazione pereffetto della declaratoria estintiva del delitto di truffa comporti la necessità di rivisitazione dellarichiesta di applicazione della causa di esclusione della punibilità ai sensi dell’art. 131-biscod.pen. di cui dovrà farsi carico il giudice del rinvio, provvedendo in caso di negativa delibazionealla rideterminazione del trattamento sanzionatorio.5.Alla luce delle considerazioni che precedono la sentenza impugnata deve essere annullatasenza rinvio in relazione al delitto di truffa perché estinto per remissione di querela e con rinvioad altra Sezione della Corte di Appello di Catanzaro in relazione al residuo reato.
P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di truffa perché il reato èestinto per remissione di querela. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al residuo reatocon rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di Appello di Catanzaro.Così deciso in Roma il 12 maggio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteAnna Maria De Santis Sergio Beltrani