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Ordinanza — n. 20460/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 20460/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20460/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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GIP TRIBUNALE di BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO1. Il difensore di Alberto Bonaglia propone ricorso per cassazione avverso lasentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brescia del 20marzo 2026 di applicazione della pena ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. per idelitti di associazione a delinquere, truffe ed altro.1.1 Il difensore eccepisce la mancanza della motivazione sulla omessadeclaratoria di una causa di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen.2.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 20460/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Il difensore di Alberto Bonaglia propone ricorso per cassazione avverso lasentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brescia del 20marzo 2026 di applicazione della pena ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. per idelitti di associazione a delinquere, truffe ed altro.1.1 Il difensore eccepisce la mancanza della motivazione sulla omessadeclaratoria di una causa di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen.2.

Parole chiave

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difetto di motivazione mancata attuazione degli accordi illeciti allegazioni fattuali non credibili contravvenzione bagatellare attività lucrativa non dichiarata abbandono del procedimento per truffa

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
Il difensore di Alberto Bonaglia propone ricorso per cassazione avverso lasentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brescia del 20marzo 2026 di applicazione della pena ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
per idelitti di associazione a delinquere, truffe ed altro.1.1 Il difensore eccepisce la mancanza della motivazione sulla omessadeclaratoria di una causa di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen.2.
art. 616 cod. proc. pen
Ai sensi dell’art. 616 cod.
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Testo completo

GIP TRIBUNALE di BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO1. Il difensore di Alberto Bonaglia propone ricorso per cassazione avverso lasentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brescia del 20marzo 2026 di applicazione della pena ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. per idelitti di associazione a delinquere, truffe ed altro.1.1 Il difensore eccepisce la mancanza della motivazione sulla omessadeclaratoria di una causa di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen.2.

Il ricorso proposto è inammissibile.2.1 Ai sensi dell’art. 448 bis, comma 2 bis cod.proc.pen., entrato in vigore il3 agosto 2017. “Il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso percassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontàdell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erroneaqualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura disicurezza”; poiché i motivi di ricorso non rientrano in nessuno di quelli indicati, ilricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano ex art. 610comma 5-bis cod. proc. pen.2.

Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiarainammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannataal pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpanella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento a favore dellacassa delle ammende della somma di € 3.000,00, così equitativamente fissata inragione dei motivi dedotti. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così deciso in Roma il 05/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGiuseppe Coscioni Angelo Caputo