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Sentenza — n. 20454/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for restoration of appeal period due to lack of force majeure proof.

Numero d'incarto Sentenza — n. 20454/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court rejected an appeal by a private party seeking restoration of the appeal period. The lower court had declared the request inadmissible, arguing the delay was not caused by force majeure or accident. The court held that the burden of proof lies with the applicant to demonstrate the external obstacle, which was not met given the circumstances.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; The burden of proving force majeure or accident rests on the party requesting restoration of the appeal period, and the absence of a prior judgment on the merits does not preclude a decision on the admissibility of the request.

Parole chiave

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restoration of appeal period force majeure burden of proof private party appeal inadmissible request art 616 code of criminal procedure decisione di non sollevare obiezioni ritiro della domanda di revisione impugnazione di decisioni amministrative

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
art. 97 comma 4 cod.proc. pen
art. 646 cod. pen
e l’imputato; erano poi stati trascurati la intervenuta remissione diquerela, la intempestività della querela e la insussistenza della fattispecie di cuiall’art. 646 cod. pen., visto che vi era stato soltanto un inadempimento di naturacivilistica.CONSIDERATO IN DIRITTO1.
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Testo completo

E APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale PIETRO MOLINO, che hachiesto il rigetto del ricorso;RITENUTO IN FATTO1. La Corte di appello di Bari, con ordinanza del 15 gennaio 2026,dichiarava inammissibile l’istanza di restituzione nel termine per proporreimpugnazione avverso la sentenza n. 3607/23 del Tribunale di Bari, formulatanell’atto di appello depositato il 2.5.2024 nell’interesse di Roberto Di Bitonto.1.1 Avverso l’ordinanza ricorre per Cassazione il difensore di Di Bitonto,osservando che l’ordinanza era omessa e contraddittoria rispetto alla decisione dilegittimità assunta da questa Corte in data 03.04.2025 e all’ordinanza del23.09.2025 della Corte di appello di Bari; infatti la Suprema Corte prima e la Cortedi appello dopo avevano specificato che la precedente decisione di inammissibilitàaveva riguardato solo ed esclusivamente l’istanza di rimessione in terminidepositata in data 5 settembre 2024 e non anche l’istanza di rimessione in terminicontenuta nell’atto di appello depositato in data 2 maggio 2024; l’istanza delsettembre 2024 era stata ritenuta inammissibile per tardività, senza che sientrasse nel merito della questione, per cui non vi era stato alcun giudicatoendoprocessuale, come ritenuto nell’ordinanza impugnata.Il difensore censura inoltre l’ordinanza nel punto cui afferma che, a prescinderedal giudicato, dovevano essere ribadite le valutazioni già espresse dalla IV sezionedella Corte di appello di Bari in quanto aveva sorvolato sull’assenza di riscontrodocumentale del verbale del 26 aprile 2023, mancante agli atti, come denunciatodalla difesa, ed aveva ritenuto non dirimenti le argomentazioni difensive relativeall’assenza di contatti tra il difensore nominato di ufficio ex art. 97 comma 4 cod.proc. pen. e l’imputato; erano poi stati trascurati la intervenuta remissione diquerela, la intempestività della querela e la insussistenza della fattispecie di cuiall’art. 646 cod. pen., visto che vi era stato soltanto un inadempimento di naturacivilistica.CONSIDERATO IN DIRITTO1.

Il ricorso deve essere rigettato.1.1 Deve, in primo luogo, rilevarsi che la parte privata che richiede larestituzione nel termine stabilito a pena di decadenza deve provare di non avererispettato il termine "per caso fortuito o forza maggiore"; grava sull'istante l'oneredi provare rigorosamente - mediante atto o fatto certo - il verificarsi dellacircostanza ostativa al tempestivo esercizio della facoltà di impugnazione, dovuta,a cause esterne a lui non imputabili.Nel caso in esame, come già spiegato nella precedente ordinanza della Cortedi appello di Bari, non si è verificato alcun errore che possa essere definitoincolpevole, posto che il difensore di fiducia era presente all’udienza dell’8 febbraio2023, che era stata rinviata al 26 aprile 2023; a prescindere dalla mancanza delverbale di quest’ultima udienza, l’errore (se vi è stato) sarebbe dovuto ad unaerrata comunicazione della data di udienza da parte del difensore di fiducia al suoassistito o da una errata percezione da parte del difensore stesso, che non puòessere certo definito “incolpevole”; peraltro, appariva quanto meno singolare chevenisse disposto un rinvio di udienza di oltre due anni, come rilevato dalla Cortedi appello.È vero, pertanto, come affermato in ricorso, che non vi era stato alcun“giudicato” sulla questione, posto che la precedente decisione di questa Corte nonera entrata assolutamente nel merito, limitandosi a rilevare la tardività dell’istanzadi rimessione, ma l’istanza decisa dalla Corte di appello di Bari ed impugnata conil ricorso su cui si discute è infondata nel merito per le motivazioni sopra esposte.2.Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato; ai sensi dell’art. 616 cod. proc.pen; con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha propostodeve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così deciso il 05/05/2026Il consigliere estensore Il PresidenteGiuseppe Coscioni Angelo Caputo