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Ordinanza — n. 20447/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 20447/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20447/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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DICE DELL’UDIENZA PRELIMINARE diudita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;ricorso trattato de plano.RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO1. Avverso la citata sentenza, cha aveva applicato all’imputato la penaconcordata con la pubblica accusa, propone ricorso per cassazione il difensoredell’imputato lamentando vizio di motivazione in relazione alla sussistenza di causedi proscioglimento (art. 129 cod. proc. pen.).2. Il ricorso è inammissibile in quanto avanzato avverso sentenza dipatteggiamento per motivi non consentiti: ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod.proc. pen., è ammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza dipatteggiamento solo per motivi attinenti all'espressione della volontàdell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erroneaqualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura disicurezza.

Regesto Legislator

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art. 129 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 20447/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso la citata sentenza, cha aveva applicato all’imputato la penaconcordata con la pubblica accusa, propone ricorso per cassazione il difensoredell’imputato lamentando vizio di motivazione in relazione alla sussistenza di causedi proscioglimento (art. 129 cod. proc. pen.).2. Il ricorso è inammissibile in quanto avanzato avverso sentenza dipatteggiamento per motivi non consentiti: ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod.proc. pen., è ammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza dipatteggiamento solo per motivi attinenti all'espressione della volontàdell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erroneaqualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura disicurezza.

Parole chiave

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rinuncia alla motivazione sostituzione dei motivi motivi validi motivazione sufficiente motivi medici motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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art. 129 cod. proc. pen
Avverso la citata sentenza, cha aveva applicato all’imputato la penaconcordata con la pubblica accusa, propone ricorso per cassazione il difensoredell’imputato lamentando vizio di motivazione in relazione alla sussistenza di causedi proscioglimento (art. 129 cod. proc. pen.).2.
art. 616 cod. proc. pen
All’inammissibilità consegue (art. 616 cod. proc. pen.) la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento dellasomma sotto indicata, equitativamente determinata, alla Cassa ammende.
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Testo completo

DICE DELL’UDIENZA PRELIMINARE diudita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;ricorso trattato de plano.RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO1. Avverso la citata sentenza, cha aveva applicato all’imputato la penaconcordata con la pubblica accusa, propone ricorso per cassazione il difensoredell’imputato lamentando vizio di motivazione in relazione alla sussistenza di causedi proscioglimento (art. 129 cod. proc. pen.).2. Il ricorso è inammissibile in quanto avanzato avverso sentenza dipatteggiamento per motivi non consentiti: ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod.proc. pen., è ammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza dipatteggiamento solo per motivi attinenti all'espressione della volontàdell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erroneaqualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura disicurezza.

Il motivo proposto, quindi, esula da quelli consentiti.3. All’inammissibilità consegue (art. 616 cod. proc. pen.) la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento dellasomma sotto indicata, equitativamente determinata, alla Cassa ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così deciso il 29/04/2026Il Consigliere Relatore Il Presidente