Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 20446/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 20446/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20446/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

la CORTE D'APPELLO DI CATANIAUdita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;ricorso trattato de plano.RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO1. L’imputato deduce vizio di motivazione (non meglio specificato) dellasentenza ‘concordata’.2. Il ricorso è inammissibile poiché dedotto per un motivo non consentito,dato che, per giurisprudenza consolidata, le uniche doglianze proponibili sonoquelle relative alla formazione della volontà della parte di accedere al concordatoin appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenutodifforme della pronuncia del giudice di appello (Sez. 2, Or. n. 30990 del01/06/2018, Gueli, Rv. 272969 – 01)3.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 616 c.p; Ordinanza — n. 20446/2026 — snpen · Corte di Cassazione: L’imputato deduce vizio di motivazione (non meglio specificato) dellasentenza ‘concordata’.2. Il ricorso è inammissibile poiché dedotto per un motivo non consentito,dato che, per giurisprudenza consolidata, le uniche doglianze proponibili sonoquelle relative alla formazione della volontà della parte di accedere al concordatoin appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenutodifforme della pronuncia del giudice di appello (Sez. 2, Or. n. 30990 del01/06/2018, Gueli, Rv. 272969 – 01)3.

Parole chiave

Generato dall'IA
motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali difetto di motivazione motivi che possono invocarsi sostituzione dei motivi motivi validi

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 616 c.p
L’impugnazione è inammissibile con condanna (art. 616 c.p.p.) delricorrente alle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delleammende di una somma che, in ragione della colpa nel proporre il ricorso, si fissain € 3.000,00.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la CORTE D'APPELLO DI CATANIAUdita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;ricorso trattato de plano.RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO1. L’imputato deduce vizio di motivazione (non meglio specificato) dellasentenza ‘concordata’.2. Il ricorso è inammissibile poiché dedotto per un motivo non consentito,dato che, per giurisprudenza consolidata, le uniche doglianze proponibili sonoquelle relative alla formazione della volontà della parte di accedere al concordatoin appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenutodifforme della pronuncia del giudice di appello (Sez. 2, Or. n. 30990 del01/06/2018, Gueli, Rv. 272969 – 01)3.

L’impugnazione è inammissibile con condanna (art. 616 c.p.p.) delricorrente alle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delleammende di una somma che, in ragione della colpa nel proporre il ricorso, si fissain € 3.000,00. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così deciso il 29/04/2026Il Consigliere Relatore Il Presidente