Ordinanza — n. 20446/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla CORTE D'APPELLO DI CATANIAUdita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;ricorso trattato de plano.RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO1. L’imputato deduce vizio di motivazione (non meglio specificato) dellasentenza ‘concordata’.2. Il ricorso è inammissibile poiché dedotto per un motivo non consentito,dato che, per giurisprudenza consolidata, le uniche doglianze proponibili sonoquelle relative alla formazione della volontà della parte di accedere al concordatoin appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenutodifforme della pronuncia del giudice di appello (Sez. 2, Or. n. 30990 del01/06/2018, Gueli, Rv. 272969 – 01)3.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 c.p; Ordinanza — n. 20446/2026 — snpen · Corte di Cassazione: L’imputato deduce vizio di motivazione (non meglio specificato) dellasentenza ‘concordata’.2. Il ricorso è inammissibile poiché dedotto per un motivo non consentito,dato che, per giurisprudenza consolidata, le uniche doglianze proponibili sonoquelle relative alla formazione della volontà della parte di accedere al concordatoin appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenutodifforme della pronuncia del giudice di appello (Sez. 2, Or. n. 30990 del01/06/2018, Gueli, Rv. 272969 – 01)3.
Parole chiave
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la CORTE D'APPELLO DI CATANIAUdita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;ricorso trattato de plano.RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO1. L’imputato deduce vizio di motivazione (non meglio specificato) dellasentenza ‘concordata’.2. Il ricorso è inammissibile poiché dedotto per un motivo non consentito,dato che, per giurisprudenza consolidata, le uniche doglianze proponibili sonoquelle relative alla formazione della volontà della parte di accedere al concordatoin appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenutodifforme della pronuncia del giudice di appello (Sez. 2, Or. n. 30990 del01/06/2018, Gueli, Rv. 272969 – 01)3.
L’impugnazione è inammissibile con condanna (art. 616 c.p.p.) delricorrente alle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delleammende di una somma che, in ragione della colpa nel proporre il ricorso, si fissain € 3.000,00. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così deciso il 29/04/2026Il Consigliere Relatore Il Presidente