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Sentenza — n. 20444/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal on aggravated fraud, citing generic and inadmissible grounds.

Numero d'incarto Sentenza — n. 20444/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay fines and costs. The appellant argued for a new factual assessment and alleged procedural errors regarding the conditional suspension of sentence. The court rejected these claims as generic, repetitive, and attempting an impermissible re-evaluation of facts reserved for the trial level.

Regesto Legislator

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Art. 606, lett. a, b, e, cod. proc. pen.; Art. 616, cod. proc. pen.: Appeals based on generic allegations of legal error or attempts to re-evaluate facts are inadmissible as they lack the specific structure required for admissibility under Article 606, letter e.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds re-evaluation of facts conditional suspension aggravated fraud procedural economy legal error perseguimento penale per truffa

Disposizioni normative citate

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Art. 606, lett. a, cod. proc. pen.
Presentando ricorso, l’indagato adduce due motivi, l’uno incentratosull’erronea applicazione della legge penale (art. 606, lett. a, cod. proc. pen., inrelazione all’art.
Art. 606, lett. b, cod. proc. pen.
Presentando ricorso, l’indagato adduce due motivi, l’uno incentratosull’erronea applicazione della legge penale (art. 606, lett.
Art. 606, lett. e, cod. proc. pen.
Presentando ricorso, l’indagato adduce due motivi, l’uno incentratosull’erronea applicazione della legge penale (art. 606, lett.
Art. 616, cod. proc. pen.
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.
Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
pen.),il motivo, come sopra si accennava, non è consentito, causando per tale ragionel’inammissibilità del ricorso (ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen.:
art. 640 cod. pen
pen., inrelazione all’art. 640 cod. pen.) e l’altro su tutti tre i vizi motivazionali (mancanza,contraddittorietà e manifesta illogicità) previsti nella lettera e) dell’art.
art. 606 cod.proc. pen
pen.) e l’altro su tutti tre i vizi motivazionali (mancanza,contraddittorietà e manifesta illogicità) previsti nella lettera e) dell’art. 606 cod.proc. pen.3.
art. 616 cod. proc.pen
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 11283 del 03/02/2023 Gallone v.284600 – 01
Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, O., Rv. 262965 – 01
Sez. U, n. 24591 del 16/07/2020, Filardo
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Testo completo

LO DI ROMAVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;letta la memoria del Sostituto Procuratore MARCO PATARNELLO che ha conclusochiedendo l’inammissibilità del ricorso;ricorso trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti in mancanza dirichiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagliartt. 610, comma 5, e 611, comma 1 bis, e segg. cod. proc. pen.RITENUTO IN FATTO1. Con l'impugnato provvedimento, la Corte d’appello di Roma, in parzialeriforma della sentenza del Tribunale di Cassino che aveva condannato l’imputatoper il reato di truffa aggravata, concedeva a Lino Pulga il beneficio dellasospensione condizionale della pena e confermava la sentenza nel resto.2.

Presentando ricorso, l’indagato adduce due motivi, l’uno incentratosull’erronea applicazione della legge penale (art. 606, lett. a, cod. proc. pen., inrelazione all’art. 640 cod. pen.) e l’altro su tutti tre i vizi motivazionali (mancanza,contraddittorietà e manifesta illogicità) previsti nella lettera e) dell’art. 606 cod.proc. pen.3. Il Sostituto procuratore generale, Marco Patarnello, ha chiestol’inammissibilità del ricorso, mentre l’Avv. Crescenzo Moretta, inviando memoriadi replica, ha contestato la memoria e le conclusioni della parte pubblica e si èrichiamato al ricorso introduttivo, chiedendone l’accoglimento.CONSIDERATO IN DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile perché basato su motivi manifestamene infondati,oltre che generici.2. Due premesse sono necessarie, l’una di merito e l’altra di metodo, primadi passare all’esame dei singoli punti: la prima, per evidenziare l’erroneità delriferimento, nel primo motivo, alla lettera a (anziché b) dell’art. 606, cod. proc.pen., laddove si denuncia la violazione di legge nell’applicazione dell’art. 640 cod.pen.. La prima lettera della disposizione citata, infatti, riguarda il motivo di ricorsofondato su quello che potrebbe essere chiamato un ‘abuso di potere’ da parte delgiudice (per “esercizio da parte del giudice di una potestà riservata dalla legge aorgani legislativi o amministrativi ovvero non consentita ai pubblici poteri”), ipotesicertamente non ricorrente nel caso specifico, ove si intende denunciare, piuttosto,la errata applicazione della legge penale (con riferimento all’art. 640 cod. pen.),motivo ‘coperto’ dalla lettera b dell’art. 606, cod. proc. pen..La seconda premessa: pur formulati distintamente, i due motivi riguardano lamedesima situazione e mirano ad ottenere il medesimo risultato, la riqualificazionedel fatto in termini di irrilevanza penale e di mero inadempimento civilistico.Per tale ragione, oltre che per economia e logica espositiva, ne appareopportuna la trattazione congiunta.3.

Quanto premesso consente ora di evidenziare che, in relazioneall’affermazione di responsabilità, si è in presenza di una c.d. "doppia conforme",con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lettecongiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stati rispettati iparametri del richiamo della pronuncia di appello a quella di primo grado edell'adozione - da parte di entrambe le sentenze - dei medesimi criteri nellavalutazione delle prove (cfr., Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv.257595; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218).

Le due pronuncehanno ricostruito l’intera vicenda come una truffa perpetrata ai danni del cliente,in principale luogo alla luce della sistematicità delle condotte poste in esseredall’imputato e della richiesta di somme (per tributi) collegate al compimento dispecifiche attività professionali in realtà mai realizzate. Si è rilevato in proposito,nella sentenza di appello (pg.7), che l’ipotesi di mero inadempimento vada esclusaalla luce della pluralità dei mandati professionali conferiti e della pluriannualitàdella vicenda, che ha visto il professionista non solo abusare della relazioneprofessionale, ma altresì (e soprattutto) del rapporto di pluriennale amicizia chelo legava alla persona offesa ed alla moglie, così da consentirgli (come si èevidenziato nella sentenza di primo grado – pg.

7) di approfittare dellaconseguente condizione di fiducia ed affidamento.Ciò consente di disattendere il primo motivo di ricorso, poiché proprio lecondizioni descritte nelle sentenze di merito (con accertamento di fatto che questaCorte non può, ovviamente, ‘sradicare’, non esprimendovisi alcunacontraddittorietà o manifesta illogicità - Sez. U, n. 27 del 25/10/2000, Di Mauro,non massimata sul punto) dimostrano il dolo iniziale dell’imputato, fin da subitodeterminato ad approfittare del fatto che gli amici si fossero rivolti a lui per le sueprestazioni professionali, ed ingenerando negli stessi, con le successiverassicurazioni ed aggiornamenti via mail, WhatsApp e personali, un progressivoaffidamento che aveva consentito al legale, nel corso di un quinquennio, dilocupletare una somma complessiva prossima ai € 20.000,00.Va pertanto ‘ribaltato’ l’argomento difensivo, secondo il quale i giudiciavrebbero ricostruito l’atteggiamento psicologico dell’imputato in termini di dolo,valutando le condotte ex post, successive alla conclusione degli incarichiprofessionali, mentre avrebbero dovuto indagare la volontà iniziale di truffare lapersona offesa.Diversamente da quanto sostenuto dalla difesa, infatti, i giudici, tanto in primocome in secondo grado, in adempimento dell’onere dimostrativo su di lorogravante, sono risaliti dai dati concreti (inevitabilmente posteriori) all’elementopsicologico dell’imputato, secondo un procedimento logico-ricostruttivo richiestodalla giurisprudenza assolutamente consolidata (da ultimo, in tema di truffa, cfr.Sez. 5, n. 30726 del 09/09/2020, Giunchiglia, Rv. 279908 – 01, secondo cui laprova dell'elemento soggettivo, costituito dal dolo generico, può desumersi dalleconcrete circostanze e dalle modalità esecutive dell'azione criminosa, attraversole quali, con processo logico-deduttivo, è possibile risalire alla sfera intellettiva evolitiva del soggetto, in modo da evidenziarne la cosciente volontà erappresentazione degli elementi oggettivi del reato, quali l'inganno, il profitto edil danno; nello stesso senso, già Sez. 2, n. 145 del 01/02/1966, Desiderato, Rv.101552 – 01, sulla necessità che tale processo ricostruttivo avvenga, in caso ditruffa contrattuale, con riferimento al momento conclusivo dell’accordo).

Il focusdella valutazione giudiziale, che pure ha preso in esame una condotta estesa, percomprenderne le caratteristiche, è stato quindi sempre orientato alla valutazionedell’atteggiamento psicologico al momento (scaglionato nel tempo) di ricevimentodei successivi incarichi professionali, giungendo alla conclusione che l’inerziaperdurante del Pulga, la sua costanza nel rassicurare l’assiduo adempimento, edinfine, la mai manifestata intenzione di restituire alcunché fossero univocamentedimostrativi dell’intenzione originaria di ingannare la persona offesa.4.

Il secondo motivo di ricorso è ‘corollario’ del primo, e ripetizione pedissequadi quello, analogo, formulato in appello e che ha trovato nella sentenza adeguatarisposta.Oltre ad essere ripetitivo, e quindi generico, esso è manifestamente infondato,ed in definitiva, nemmeno consentito, riducendosi ad una prece di rivalutazionedel fatto (operazione non consentita in questa sede) più che alla denuncia di unamanifesta illogicità o contraddittorietà motivazionale. Con la censura svolta,infatti, il ricorrente contesta l'approdo decisionale cui sono pervenuti i giudici dimerito nell'affermare la sua penale responsabilità, sottoponendo alla Corte dilegittimità una serie di argomentazioni che si risolvono nella formulazione di unadiversa ed alternativa ricostruzione dei fatti posti a fondamento della decisioneovvero nella proposizione di diverse e rinnovate chiavi di lettura del compendioprobatorio.Tuttavia, osserva il Collegio, occorre ribadire il principio, che costituisce iusreceptum (ex multis, da ultimo, Sez. 2, n. 11283 del 03/02/2023 Gallone v.284600 – 01), per cui la deduzione di carenze motivazionali di una sentenza, perquanto estese, è questione che non interessa a questa Corte.

Sul pianomotivazionale, infatti, le sole critiche che sono ammesse in Cassazione, quegliunici spiragli di accesso alla critica di legittimità, sono quelli tassativamente indicatinell’art. 606 lett. e, cod. proc. pen. (mancanza, contraddittorietà, manifestaillogicità), ciascuno dotato di peculiare oggetto e struttura (sicché è altro costanteinsegnamento di questa Corte che la deduzione alternativa di vizi – come avvienenel caso di specie - invece assolutamente differenti, è per sé indice di genericitàdel motivo di ricorso e, in definitiva, ‘segno’ della natura di merito della doglianzache ad essi solo strumentalmente tenta di agganciarsi - Sez. 6, n. 13809 del17/03/2015, O., Rv. 262965 – 01;

Sez. U, n. 24591 del 16/07/2020, Filardo, nonmassimata sul punto).Poiché richiede una operazione concettuale (rivalutazione del fatto, piuttostoche denuncia della motivazione in cui la valutazione del giudice si è espressa) cheesula dal perimetro della cognizione di legittimità, in quanto non inclusa nell’elencodei motivi azionabili innanzi alla Cassazione (art. 606, comma 1, cod. proc. pen.),il motivo, come sopra si accennava, non è consentito, causando per tale ragionel’inammissibilità del ricorso (ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen.:

“Il ricorso èinammissibile se è proposto per motivi diversi da quelli consentiti dalla legge”).5. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimentononché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa diinammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della sommadi euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così deciso il 29 aprile 2026Il Consigliere relatore Il Presidente