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Sentenza — n. 20440/2026 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 20440/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 20440/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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TO IN FATTO1.Con l’impugnata ordinanza il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Oristanorigettava la richiesta del difensore di Marino Palma di restituzione nel termine per presentareopposizione avverso il decreto penale di condanna n. 364/2016 emesso dal Gip in data14/7/2016.2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore e procuratore speciale della Palma,deducendo l’erronea applicazione dell’art. 175 cod.proc.pen. e la nullità del decreto penale dicondanna n. 364/2016.Il difensore, premesso che la Marino aveva ricevuto il 29/9/2015 notifica dell’avviso diconclusione delle indagini preliminari relativa a procedimento pendente dinanzi la Procura dellaRepubblica di Salerno, in relazione al quale aveva effettuato la dichiarazione di domicilio,indicando la propria abitazione in Eboli, Via Impastato n. 15, segnala che la stessa non avevaavuto notizie ulteriori di detto procedimento.

Regesto Legislator

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art. 175 cod.proc.pen; Sentenza — n. 20440/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Il difensore lamenta che il Gip, investito dell’istanza difensiva, l’harigettata con motivazione erronea, ritenendo la notifica effettuata regolarmente, rimarcando,altresì, che l’atto era stato notificato ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod.proc.pen. anche aldifensore d’ufficio designato. Si tratta, infatti, di modalità inidonee a dare conto della conoscenzacompleta ed effettiva del processo da parte dell’imputata mentre non vi sono elementi perritenere che la stessa abbia avuto contatti con il difensore d’ufficio.CONSIDERATO IN DIRITTO1.Deve preliminarmente darsi atto dell’irricevibilità dell’istanza del difensore, Avv.

Parole chiave

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art. 175 cod.proc.pen

Disposizioni normative citate

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art. 175 cod.proc.pen
Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore e procuratore speciale della Palma,deducendo l’erronea applicazione dell’art. 175 cod.proc.pen.

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Testo completo

TO IN FATTO1.Con l’impugnata ordinanza il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Oristanorigettava la richiesta del difensore di Marino Palma di restituzione nel termine per presentareopposizione avverso il decreto penale di condanna n. 364/2016 emesso dal Gip in data14/7/2016.2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore e procuratore speciale della Palma,deducendo l’erronea applicazione dell’art. 175 cod.proc.pen. e la nullità del decreto penale dicondanna n. 364/2016.Il difensore, premesso che la Marino aveva ricevuto il 29/9/2015 notifica dell’avviso diconclusione delle indagini preliminari relativa a procedimento pendente dinanzi la Procura dellaRepubblica di Salerno, in relazione al quale aveva effettuato la dichiarazione di domicilio,indicando la propria abitazione in Eboli, Via Impastato n. 15, segnala che la stessa non avevaavuto notizie ulteriori di detto procedimento.

Solo a distanza di anni, dall’esame del casellariogiudiziario, la ricorrente apprendeva dell’esistenza a suo carico di un decreto penale di condannaemesso dal Gip del Tribunale di Oristano e dall’esame del fascicolo rilevava che il procedimentopendente dinanzi la Procura della Repubblica di Salerno, dopo l’avviso di cui all’art. 415 biscod.proc.pen., era stato trasferito per competenza alla Procura della Repubblica di Oristano cheaveva richiesto al Gip l’emissione di decreto penale di condanna, notificato alla Marino a mezzoposta con atto depositato in esito al mancato rinvenimento all’indirizzo dell’interessata e nonritirato nei termini di legge.

Il difensore lamenta che il Gip, investito dell’istanza difensiva, l’harigettata con motivazione erronea, ritenendo la notifica effettuata regolarmente, rimarcando,altresì, che l’atto era stato notificato ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod.proc.pen. anche aldifensore d’ufficio designato. Si tratta, infatti, di modalità inidonee a dare conto della conoscenzacompleta ed effettiva del processo da parte dell’imputata mentre non vi sono elementi perritenere che la stessa abbia avuto contatti con il difensore d’ufficio.CONSIDERATO IN DIRITTO1.Deve preliminarmente darsi atto dell’irricevibilità dell’istanza del difensore, Avv.

Giarletta,che ha formulato in data 8/4/2026 istanza di differimento della trattazione per effettodell’adesione all’astensione dall’attività professionale proclamata da organismi di categoria.Questa Corte ha in più occasioni affermato il principio (estensibile al rito camerale nonpartecipato, applicato nella specie) secondo cui nel giudizio di cassazione celebrato secondo ladisciplina emergenziale pandemica, in assenza di tempestive richieste di discussione orale, èpriva di effetti l'istanza di rinvio presentata dal difensore che dichiari di aderire all'astensionecollettiva proclamata dai competenti organismi di categoria, non avendo l'istante diritto dipartecipare all'udienza camerale (Sez. 5, n. 26764 del 20/04/2023, Dalla Tomba, Rv. 284786 –01;

Sez. 4, n. 42081 del 28/09/2021, Fiorentino, Rv. 282067 - 01).2.Il ricorso è infondato. L’art. 175, comma 2, cod. proc. pen., come modificato dall’art. 11,comma 6, L. 67/ 2014, n. 67, prescrive che “L’imputato condannato con decreto penale, che nonha avuto tempestivamente effettiva conoscenza del provvedimento, è restituito, a sua richiesta,nel termine per proporre opposizione, salvo che vi abbia volontariamente rinunciato”. Si trattadi disciplina meno rigorosa di quella prevista dal comma primo, che consente in via generale larestituzione nel termine solo quando l’inosservanza è ascrivibile a caso fortuito o per forzamaggiore, in ragione della peculiarità del rito che ribalta le ordinarie sequenze procedimentalisicché la condanna prescinde dal processo e il contraddittorio tra le parti si configura comeeventuale e postumo.2.1 La dedotta nullità della notificazione del decreto penale di condanna è insussistente.

Lastessa difesa non dubita della regolarità formale della notificazione eseguita a mezzo posta aldomicilio dichiarato, asserendo nondimeno che la mancata conoscenza del processo sia palesatadall’omessa comunicazione del trasferimento del procedimento presso altro ufficio e dallamancata nomina del difensore di fiducia mentre alcun rilievo può connettersi, alla luce dellagiurisprudenza di legittimità, all’avvenuta nomina di un difensore d’ufficio, non risultando provaticontatti di alcun genere con la condannata.2.2 Va preliminarmente precisato che con riguardo al giudizio per decreto le caratteristichedel rito impongono, in aderenza al dato normativo, che ai fini della restituzione nel termine performulare opposizione debba aversi riguardo alla “effettiva conoscenza del provvedimento”.Questa Corte ha in proposito chiarito che, a fronte di un decreto penale di condanna ritualmentenotificato, grava sull'istante un onere di allegazione, ma non di prova, in ordine alle ragioni dellamancata conoscenza del provvedimento, a fronte del quale il giudice è tenuto, ai sensi dell'art.175, comma 2, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 11, legge 28 aprile 2014, n. 67, averificare che l'interessato non ne abbia avuto effettiva conoscenza, disponendo la restituzionenel termine anche qualora residui incertezza circa tale conoscenza; viceversa, nel caso in cuil'interessato ometta di indicare le ragioni che gli abbiano impedito di acquisire tale conoscenza,non sorge l'obbligo di verifica da parte dell'autorità giudiziaria della conoscenza effettiva, e larichiesta non può trovare accoglimento (Sez. 4, n. 3882 del 04/10/2017, dep. 2018, Murgia, Rv.271944 – 01;

Sez. 4 - , n. 6900 del 02/02/2021, Serio,Rv. 280936 – 01; nello stesso senso,Sez. 2, n. 51107 del 09/11/2016, Raimondo,Rv. 268855 – 01; Sez. 3, n. 23322 del 10/03/2016,Temperino, Rv. 267223 - 01). Si è pertanto condivisibilmente affermato in fattispecie analoga aquella a giudizio che ove l'istante non adempia all'onere di allegare le ragioni della mancataeffettiva conoscenza del provvedimento ritualmente notificatogli, l'autorità giudiziaria puòlegittimamente rigettare l'istanza senza compiere alcuna verifica in proposito (Sez. 1, n. 12842del 01/04/2025, Singh, Rv. 287788 - 01).I richiamati principi sono espressione di quello generale per cui nell'ordinamento processualepenale, pur non essendo previsto un onere probatorio a carico dell'imputato modellato suiprincipi propri del processo civile, è comunque prospettabile un onere di allegazione, in virtù delquale l'imputato è tenuto a fornire all'ufficio le indicazioni e gli elementi necessariall'accertamento di fatti e circostanze ignoti che siano idonei, ove riscontrati, a volgere il giudizioin suo favore ( tra molte, Sez. 2, n. 20171 del 07/02/2013, Weng, Rv. 255916 – 01;Sez. 4, n. 12099 del 12/12/2018, dep. 2019, Fiumefreddo, Rv. 275284 - 01).2.3 Nella specie deve rilevarsi che la ricorrente non ha adempiuto all'onere di allegazione inordine alle specifiche circostanze che le avrebbero impedito la conoscenza effettiva delprovvedimento, limitandosi ad eccepire l’asserita nullità della notifica, nonostante lo stessodifensore abbia riferito che la Marino non ha mai mutato il domicilio dichiarato, coincidente conla propria residenza anagrafica fino all’anno 2022.

Difetta, pertanto, la rappresentazione da partedella istante di situazioni ostative alla conoscenza dell’atto che non siano da ascrivere ad incuriae negligenza della parte.2.4 Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere rigettato con condannadella ricorrente al pagamento delle spese. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così deciso in Roma il 14 aprile 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteAnna Maria De Santis Sergio Beltrani