Italian Court corrects a criminal judgment by adding a missing civil party's liability for court costs.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation ordered the correction of a criminal judgment that omitted the civil party's liability for court costs. The Federation of Commerce and Tourism had been declared a civil party but was not explicitly condemned to pay expenses in the original ruling. The court ruled this omission was not fatal to the verdict and could be fixed via material error correction since the party had participated in the proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 611 cod. proc. pen.; The omission of a mandatory accessory condemnation of the accused to pay expenses for a civil party, which does not affect the essential validity of the act, may be corrected through the procedure for material error correction.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ER L’ITALIA PALERMOnel procedimento a carico di:D'AMORE CLAUDIO nato a PALERMO il 01/02/1977CASERTA GIUSEPPE nato a PALERMO il 15/08/1975GELOSO COSIMO nato a PALERMO il 26/11/1990LUCCHESE GIOVANNI nato a PALERMO il 12/03/1972STASSI MAURIZIO nato a PALERMO il 10/07/1969avverso la sentenza del 13/02/2026 della CORTE di CASSAZIONE;udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI.RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTOLetta l’istanza con la quale il difensore e procuratore speciale della Federazione Provinciale delCommercio, del Turismo, dei Servizi, delle Professioni e delle Piccole e Medie Imprese di Palermo -Confcommercio, Imprese per l’Italia Palermo, parte civile costituita nel proc. n. 37351/2025 nei confronti diD’Amore Claudio, Geloso Cosimo, Lucchese Giovanni ed altri ha chiesto procedersi alla correzionedell’errore materiale di cui al dispositivo della sentenza emessa in data 13/2/2026 laddove, dopo ladeclaratoria di inammissibilità dei ricorsi proposti dai predetti D’Amore, Geloso e Lucchese, gli stessi sonostati condannati al pagamento delle spese processuali in favore delle parti civili costituite nei loro confronti,omettendosi, però, di indicare analoga statuizione anche nei confronti della predetta associazione;rilevato che la Federazione Provinciale del Commercio, del Turismo, dei Servizi, delle Professioni edelle Piccole e Medie Imprese di Palermo - Confcommercio, Imprese per l’Italia Palermo risulta essersicostituita anch’essa parte civile nei confronti di D’Amore Claudio, Geloso Cosimo e Lucchese Giovanni nelpredetto procedimento, aver presentato memoria ai sensi dell’art. 611 cod. proc. pen. in data 29/1/2026, epartecipato all’udienza del 13/2/2026 a mezzo dell’avv.
Licia D’Amico, quale sostituto processuale deldifensore, avv. Gaetano Fabio Lanfranca, depositando ritualmente nota spese, spese di cui chiedeva laliquidazione;ritenuto che l’istanza di liquidazione delle spese è, pertanto, meritevole di accoglimento, nellamedesima misura oggetto di liquidazione a favore delle altre parti civili, atteso che, per consolidatagiurisprudenza di questa Corte di cassazione, l’omissione della statuizione di condanna dell'imputato allarifusione delle spese sostenute dalla parte civile, quale statuizione obbligatoria di natura accessoria e acontenuto predeterminato non determina nullità e non attiene ad una componente essenziale dell’atto,sicché può essere emendata con il ricorso alla procedura di correzione dell'errore materiale, sempre che nonemergano specifiche circostanze idonee a giustificare l'esercizio della facoltà di compensazione, totale oparziale, delle stesse (Sez.
U, n. 7945 del 31/01/2008, Boccia, Rv. 238426 - 01). P.Q.MDispone la correzione dell’errore materiale contenuto nel dispositivo trascritto sul ruolo di udienza del13.02.2026 nel procedimento originariamente rubricato al N. RG. 37351/2025, attraverso l’aggiunta dopo leparole “Solidaria S.C.S.-Onlus e S.O.S. Impresa-Rete per la legalità/Sicilia Associazione di PromozioneSociale, Confesercenti-Confederazione Italiana Imprese Commerciali, Turistiche e dei Servizi-Provinciale diPalermo”, e prima delle parole “in persona dei legali rappresentanti” delle seguenti parole “FederazioneProvinciale del Commercio, del Turismo, dei Servizi, delle Professioni e delle Piccole e Medie Imprese diPalermo-Confcommercio Imprese per l’Italia Palermo”.Manda alla cancelleria per le annotazioni sugli originali.Così deciso in Roma il 22 maggio 2026L’estensore Il PresidenteLuciano Imperiali Andrea Pellegrino