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Sentenza — n. 20401/2026 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 20401/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 20401/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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2026 del Tribunale di Salernovisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere Alessandro Leopizzi;lette le richieste del Sostituto Procuratore generale Lidia Giorgio, che ha conclusochiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile.RITENUTO IN FATTO1. Il Tribunale di Salerno, in funzione di Tribunale del riesame, ha rigettatol’appello proposto da Concordio Malandrino avverso l’ordinanza del Giudice per leindagini preliminari del Tribunale di Vallo della Lucania in data 26 febbraio 2026,che aveva rigettato l’istanza di revoca della misura cautelare della custodia incarcere, disposta nei suoi confronti in relazione ai delitti di associazione perdelinquere, autoriciclaggio, falsità ideologiche, fatturazioni per operazioniinesistenti e indebite compensazioni.2. Ricorre per cassazione Concordio Malandrino, a mezzo del propriodifensore, deducendo quattro motivi di impugnazione, che qui si riassumono neitermini di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1. Violazione degli artt. 125, comma 3, 127, 178, lett. c), 180, 299, 310 e311 cod. proc. pen., nonché mera apparenza della motivazione, in relazioneall’utilizzo contra reum di elementi probatori non prodotti dalle parti e, dunque,irritualmente sottratti al contraddittorio camerale. In particolare, il Tribunaleavrebbe valorizzato a sostegno della ritenuta pericolosità di Malandrino lapendenza di altro procedimento penale, attribuendole una funzione decisiva nelrafforzare il proprio discorso giustificativo, traendo l’informazione da atti nonritualmente devolutigli.2.2. In ogni caso, l’attualità del pericolo di reiterazione sarebbe stata risoltain una mera proiezione futura della pregressa capacità criminale e in una genericapericolosità caratteriale o professionale, senza indicare alcuna occasione effettivadi riedizione della condotta contestata, nonostante l’ordinanza genetica avessevalorizzato a tal fine la perdurante operatività della struttura associativa, ad oggivenuta meno.2.3. Violazione degli artt. 125, 274, comma 1, 275 e 299 cod. proc. pen. ecarenza di motivazione, con riferimento alle sopravvenienze dedotte dalla difesa,relative a fatti non marginali, né fungibili e, invece, apoditticamente svalutati comeneutri: il commissariamento delle società strumento dell’illecito, la revocadell’incentivo pubblico, la residenza all’estero da lunga data e le riflessioniespresse, in una vicenda omogenea, da altra Autorità giudiziaria.2.4. Violazione degli artt. 125, 274, comma 1, 275 e 299 cod. proc. pen., inrelazione alla mancata considerazione riservata al decorso del tempo, avutoriguardo alla accennata evoluzione delle risultanze procedimentali, con un irritualeappiattimento su logiche prettamente esecutive, legate a questioni estradizionaliinconferenti in sede di cautela.3. Si è proceduto con trattazione scritta, ai sensi dell’art. 611, comma 1, cod.proc. pen.CONSIDERATO IN DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.2. I primi tre motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente.In primo luogo, si rileva come la pendenza di «altri procedimenti», iscritti neiconfronti di Concordio Malandrino e tali da mantenere appieno la perduranteGiudice per le indagini preliminari per fondare il proprio provvedimento di rigettoin data 26 febbraio 2026: «Inoltre, come si evince anche dagli altri procedimentia suo carico (es. procedimento penale pendente dinanzi al Tribunale di Cataniarichiamato dal difensore), ha dimostrato di essere in grado di sfruttare glistrumenti fiscali messi a disposizione dallo Stato per realizzare i propri scopi illecitie, quindi, a nulla rileva il sequestro della società Tax And Legal o la cessazionedell’incentivo “Formazione 4.0”».Con più ampia motivazione, ma ricollegandosi al discorso giustificativo delprimo Giudice per piena condivisione, il Tribunale – p. 36 – richiamaespressamente i dati ricavabili dal certificato dei carichi pendenti presso gli Ufficigiudiziari di Salerno e di Vallo della Lucania, enumerando plurimi procedimenti conprecisa indicazione delle informazioni ivi riportate ex art. 7, d.P.R. 14 novembre2002, n. 313 (generalità dell’indagato; numero identificativo del procedimento;autorità che ha emesso il provvedimento giudiziario; data, dispositivo delprovvedimento giudiziario e norme applicate; luogo, data dell’infrazione e normeapplicate, con riferimento a ciascun reato).Di particolare efficacia dimostrativa per quanto qui rileva (accanto a plurimialtri procedimenti per bancarotta, riciclaggio, reati tributari, peculato, commessiin ipotesi nel medesimo arco temporale dei fatti che qui rilevano), sulla base dipregnanti argomenti di ordine razionale, è stato ritenuto il procedimento n.999/2023 R.G., pendente presso la Procura della Repubblica di Salerno, avente adoggetto ulteriori reati tributari commessi in ipotesi successivamente a quelli per iquali è stata disposta la misura in esame.Non si tratta, con ogni evidenza, di indebito uso di scienza privata del giudicedell’impugnazione cautelare, ma semplicemente dell’attenta lettura di elementiinformativi lecitamente presenti nel fascicolo del riesame e conosciuti dalle parti,o conoscibili usando l’ordinaria diligenza.Ciò premesso, il Tribunale afferma l’inidoneità dei nuovi elementi allegatidall’indagato a superare il giudicato cautelare formatosi (anche) in tema dipericulum, sottolineando la sua «diffusa capacità truffaldina», indifferente almutamento degli schermi societari e dei contesti normativi e ambientali (pp. 36-37).Tutti i profili di censura sul punto risultano, dunque, insuperabilmentegenerici, siccome avulsi da un pieno confronto con l’effettivo contenutodell’apparato argomentativo dell’ordinanza impugnata, e, comunque, nonconsentiti, in quanto diretti a sollecitare un’impossibile rivalutazione di elementi difatto, propria della giurisdizione di merito.3. Il quarto motivo è manifestamente infondato.In tema di misure personali, ai fini della valutazione dell’attualità delleesigenze cautelari in relazione al tempus commissi delicti, non devericomprendersi il periodo in cui l’indagato si è volontariamente sottrattoall’esecuzione della misura, intendendosi in tal modo cristallizzata per factaconcludentia la sussistenza del predetto requisito, al momento dell’insorgenzadello stato di latitanza; opinando diversamente, sarebbe rimesso alla sceltadell’indagato determinare uno iato temporale tra la valutazione di attualità deipericula in libertate compiuta dal giudice e il momento in cui la misura stessa trovaesecuzione in ragione della latitanza (Sez. 3, n. 6845 del 30/11/2023, dep. 2024,Medina, non mass.; Sez. 2, n. 2347 del 21/12/2023, dep. 2024, Tulliani, nonmass.; Sez. 2, n. 25740 del 01/07/2021, Ndiaye, Rv. 281466-01).5. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato alpagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una sommain favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati iprofili di colpa emergenti dall’impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186),nella misura indicata in dispositivo. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 20 maggio 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteAlessandro Leopizzi Piero Messini D’Agostini

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art. 173 disp. att. cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 20401/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Il Tribunale di Salerno, in funzione di Tribunale del riesame, ha rigettatol’appello proposto da Concordio Malandrino avverso l’ordinanza del Giudice per leindagini preliminari del Tribunale di Vallo della Lucania in data 26 febbraio 2026,che aveva rigettato l’istanza di revoca della misura cautelare della custodia incarcere, disposta nei suoi confronti in relazione ai delitti di associazione perdelinquere, autoriciclaggio, falsità ideologiche, fatturazioni per operazioniinesistenti e indebite compensazioni.2. Ricorre per cassazione Concordio Malandrino, a mezzo del propriodifensore, deducendo quattro motivi di impugnazione, che qui si riassumono neitermini di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1. Violazione degli artt. 125, comma 3, 127, 178, lett. c), 180, 299, 310 e311 cod. proc. pen., nonché mera apparenza della motivazione, in relazioneall’utilizzo contra reum di elementi probatori non prodotti dalle parti e, dunque,irritualmente sottratti al contraddittorio camerale. In particolare, il Tribunaleavrebbe valorizzato a sostegno della ritenuta pericolosità di Malandrino lapendenza di altro procedimento penale, attribuendole una funzione decisiva nelrafforzare il proprio discorso giustificativo, traendo l’informazione da atti nonritualmente devolutigli.2.2. In ogni caso, l’attualità del pericolo di reiterazione sarebbe stata risoltain una mera proiezione futura della pregressa capacità criminale e in una genericapericolosità caratteriale o professionale, senza indicare alcuna occasione effettivadi riedizione della condotta contestata, nonostante l’ordinanza genetica avessevalorizzato a tal fine la perdurante operatività della struttura associativa, ad oggivenuta meno.2.3. Violazione degli artt. 125, 274, comma 1, 275 e 299 cod. proc. pen. ecarenza di motivazione, con riferimento alle sopravvenienze dedotte dalla difesa,relative a fatti non marginali, né fungibili e, invece, apoditticamente svalutati comeneutri: il commissariamento delle società strumento dell’illecito, la revocadell’incentivo pubblico, la residenza all’estero da lunga data e le riflessioniespresse, in una vicenda omogenea, da altra Autorità giudiziaria.2.4. Violazione degli artt. 125, 274, comma 1, 275 e 299 cod. proc. pen., inrelazione alla mancata considerazione riservata al decorso del tempo, avutoriguardo alla accennata evoluzione delle risultanze procedimentali, con un irritualeappiattimento su logiche prettamente esecutive, legate a questioni estradizionaliinconferenti in sede di cautela.3. Si è proceduto con trattazione scritta, ai sensi dell’art. 611, comma 1, cod.proc. pen.CONSIDERATO IN DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.2. I primi tre motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente.In primo luogo, si rileva come la pendenza di «altri procedimenti», iscritti neiconfronti di Concordio Malandrino e tali da mantenere appieno la perduranteGiudice per le indagini preliminari per fondare il proprio provvedimento di rigettoin data 26 febbraio 2026: «Inoltre, come si evince anche dagli altri procedimentia suo carico (es. procedimento penale pendente dinanzi al Tribunale di Cataniarichiamato dal difensore), ha dimostrato di essere in grado di sfruttare glistrumenti fiscali messi a disposizione dallo Stato per realizzare i propri scopi illecitie, quindi, a nulla rileva il sequestro della società Tax And Legal o la cessazionedell’incentivo “Formazione 4.0”».Con più ampia motivazione, ma ricollegandosi al discorso giustificativo delprimo Giudice per piena condivisione, il Tribunale – p. 36 – richiamaespressamente i dati ricavabili dal certificato dei carichi pendenti presso gli Ufficigiudiziari di Salerno e di Vallo della Lucania, enumerando plurimi procedimenti conprecisa indicazione delle informazioni ivi riportate ex art. 7, d.P.R. 14 novembre2002, n. 313 (generalità dell’indagato; numero identificativo del procedimento;autorità che ha emesso il provvedimento giudiziario; data, dispositivo delprovvedimento giudiziario e norme applicate; luogo, data dell’infrazione e normeapplicate, con riferimento a ciascun reato).Di particolare efficacia dimostrativa per quanto qui rileva (accanto a plurimialtri procedimenti per bancarotta, riciclaggio, reati tributari, peculato, commessiin ipotesi nel medesimo arco temporale dei fatti che qui rilevano), sulla base dipregnanti argomenti di ordine razionale, è stato ritenuto il procedimento n.999/2023 R.G., pendente presso la Procura della Repubblica di Salerno, avente adoggetto ulteriori reati tributari commessi in ipotesi successivamente a quelli per iquali è stata disposta la misura in esame.Non si tratta, con ogni evidenza, di indebito uso di scienza privata del giudicedell’impugnazione cautelare, ma semplicemente dell’attenta lettura di elementiinformativi lecitamente presenti nel fascicolo del riesame e conosciuti dalle parti,o conoscibili usando l’ordinaria diligenza.Ciò premesso, il Tribunale afferma l’inidoneità dei nuovi elementi allegatidall’indagato a superare il giudicato cautelare formatosi (anche) in tema dipericulum, sottolineando la sua «diffusa capacità truffaldina», indifferente almutamento degli schermi societari e dei contesti normativi e ambientali (pp. 36-37).Tutti i profili di censura sul punto risultano, dunque, insuperabilmentegenerici, siccome avulsi da un pieno confronto con l’effettivo contenutodell’apparato argomentativo dell’ordinanza impugnata, e, comunque, nonconsentiti, in quanto diretti a sollecitare un’impossibile rivalutazione di elementi difatto, propria della giurisdizione di merito.3. Il quarto motivo è manifestamente infondato.In tema di misure personali, ai fini della valutazione dell’attualità delleesigenze cautelari in relazione al tempus commissi delicti, non devericomprendersi il periodo in cui l’indagato si è volontariamente sottrattoall’esecuzione della misura, intendendosi in tal modo cristallizzata per factaconcludentia la sussistenza del predetto requisito, al momento dell’insorgenzadello stato di latitanza; opinando diversamente, sarebbe rimesso alla sceltadell’indagato determinare uno iato temporale tra la valutazione di attualità deipericula in libertate compiuta dal giudice e il momento in cui la misura stessa trovaesecuzione in ragione della latitanza (Sez. 3, n. 6845 del 30/11/2023, dep. 2024,Medina, non mass.; Sez. 2, n. 2347 del 21/12/2023, dep. 2024, Tulliani, nonmass.; Sez. 2, n. 25740 del 01/07/2021, Ndiaye, Rv. 281466-01).5. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato alpagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una sommain favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati iprofili di colpa emergenti dall’impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186),nella misura indicata in dispositivo. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 20 maggio 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteAlessandro Leopizzi Piero Messini D’Agostini

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pericolo di reiterazione riabilitazione attività criminosa criminalità persistente pentito rischio d'integrazione
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2026 del Tribunale di Salernovisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere Alessandro Leopizzi;lette le richieste del Sostituto Procuratore generale Lidia Giorgio, che ha conclusochiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile.RITENUTO IN FATTO1. Il Tribunale di Salerno, in funzione di Tribunale del riesame, ha rigettatol’appello proposto da Concordio Malandrino avverso l’ordinanza del Giudice per leindagini preliminari del Tribunale di Vallo della Lucania in data 26 febbraio 2026,che aveva rigettato l’istanza di revoca della misura cautelare della custodia incarcere, disposta nei suoi confronti in relazione ai delitti di associazione perdelinquere, autoriciclaggio, falsità ideologiche, fatturazioni per operazioniinesistenti e indebite compensazioni.2. Ricorre per cassazione Concordio Malandrino, a mezzo del propriodifensore, deducendo quattro motivi di impugnazione, che qui si riassumono neitermini di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1. Violazione degli artt. 125, comma 3, 127, 178, lett. c), 180, 299, 310 e311 cod. proc. pen., nonché mera apparenza della motivazione, in relazioneall’utilizzo contra reum di elementi probatori non prodotti dalle parti e, dunque,irritualmente sottratti al contraddittorio camerale. In particolare, il Tribunaleavrebbe valorizzato a sostegno della ritenuta pericolosità di Malandrino lapendenza di altro procedimento penale, attribuendole una funzione decisiva nelrafforzare il proprio discorso giustificativo, traendo l’informazione da atti nonritualmente devolutigli.2.2. In ogni caso, l’attualità del pericolo di reiterazione sarebbe stata risoltain una mera proiezione futura della pregressa capacità criminale e in una genericapericolosità caratteriale o professionale, senza indicare alcuna occasione effettivadi riedizione della condotta contestata, nonostante l’ordinanza genetica avessevalorizzato a tal fine la perdurante operatività della struttura associativa, ad oggivenuta meno.2.3. Violazione degli artt. 125, 274, comma 1, 275 e 299 cod. proc. pen. ecarenza di motivazione, con riferimento alle sopravvenienze dedotte dalla difesa,relative a fatti non marginali, né fungibili e, invece, apoditticamente svalutati comeneutri: il commissariamento delle società strumento dell’illecito, la revocadell’incentivo pubblico, la residenza all’estero da lunga data e le riflessioniespresse, in una vicenda omogenea, da altra Autorità giudiziaria.2.4. Violazione degli artt. 125, 274, comma 1, 275 e 299 cod. proc. pen., inrelazione alla mancata considerazione riservata al decorso del tempo, avutoriguardo alla accennata evoluzione delle risultanze procedimentali, con un irritualeappiattimento su logiche prettamente esecutive, legate a questioni estradizionaliinconferenti in sede di cautela.3. Si è proceduto con trattazione scritta, ai sensi dell’art. 611, comma 1, cod.proc. pen.CONSIDERATO IN DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.2. I primi tre motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente.In primo luogo, si rileva come la pendenza di «altri procedimenti», iscritti neiconfronti di Concordio Malandrino e tali da mantenere appieno la perduranteGiudice per le indagini preliminari per fondare il proprio provvedimento di rigettoin data 26 febbraio 2026: «Inoltre, come si evince anche dagli altri procedimentia suo carico (es. procedimento penale pendente dinanzi al Tribunale di Cataniarichiamato dal difensore), ha dimostrato di essere in grado di sfruttare glistrumenti fiscali messi a disposizione dallo Stato per realizzare i propri scopi illecitie, quindi, a nulla rileva il sequestro della società Tax And Legal o la cessazionedell’incentivo “Formazione 4.0”».Con più ampia motivazione, ma ricollegandosi al discorso giustificativo delprimo Giudice per piena condivisione, il Tribunale – p. 36 – richiamaespressamente i dati ricavabili dal certificato dei carichi pendenti presso gli Ufficigiudiziari di Salerno e di Vallo della Lucania, enumerando plurimi procedimenti conprecisa indicazione delle informazioni ivi riportate ex art. 7, d.P.R. 14 novembre2002, n. 313 (generalità dell’indagato; numero identificativo del procedimento;autorità che ha emesso il provvedimento giudiziario; data, dispositivo delprovvedimento giudiziario e norme applicate; luogo, data dell’infrazione e normeapplicate, con riferimento a ciascun reato).Di particolare efficacia dimostrativa per quanto qui rileva (accanto a plurimialtri procedimenti per bancarotta, riciclaggio, reati tributari, peculato, commessiin ipotesi nel medesimo arco temporale dei fatti che qui rilevano), sulla base dipregnanti argomenti di ordine razionale, è stato ritenuto il procedimento n.999/2023 R.G., pendente presso la Procura della Repubblica di Salerno, avente adoggetto ulteriori reati tributari commessi in ipotesi successivamente a quelli per iquali è stata disposta la misura in esame.Non si tratta, con ogni evidenza, di indebito uso di scienza privata del giudicedell’impugnazione cautelare, ma semplicemente dell’attenta lettura di elementiinformativi lecitamente presenti nel fascicolo del riesame e conosciuti dalle parti,o conoscibili usando l’ordinaria diligenza.Ciò premesso, il Tribunale afferma l’inidoneità dei nuovi elementi allegatidall’indagato a superare il giudicato cautelare formatosi (anche) in tema dipericulum, sottolineando la sua «diffusa capacità truffaldina», indifferente almutamento degli schermi societari e dei contesti normativi e ambientali (pp. 36-37).Tutti i profili di censura sul punto risultano, dunque, insuperabilmentegenerici, siccome avulsi da un pieno confronto con l’effettivo contenutodell’apparato argomentativo dell’ordinanza impugnata, e, comunque, nonconsentiti, in quanto diretti a sollecitare un’impossibile rivalutazione di elementi difatto, propria della giurisdizione di merito.3. Il quarto motivo è manifestamente infondato.In tema di misure personali, ai fini della valutazione dell’attualità delleesigenze cautelari in relazione al tempus commissi delicti, non devericomprendersi il periodo in cui l’indagato si è volontariamente sottrattoall’esecuzione della misura, intendendosi in tal modo cristallizzata per factaconcludentia la sussistenza del predetto requisito, al momento dell’insorgenzadello stato di latitanza; opinando diversamente, sarebbe rimesso alla sceltadell’indagato determinare uno iato temporale tra la valutazione di attualità deipericula in libertate compiuta dal giudice e il momento in cui la misura stessa trovaesecuzione in ragione della latitanza (Sez. 3, n. 6845 del 30/11/2023, dep. 2024,Medina, non mass.; Sez. 2, n. 2347 del 21/12/2023, dep. 2024, Tulliani, nonmass.; Sez. 2, n. 25740 del 01/07/2021, Ndiaye, Rv. 281466-01).5. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato alpagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una sommain favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati iprofili di colpa emergenti dall’impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186),nella misura indicata in dispositivo. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 20 maggio 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteAlessandro Leopizzi Piero Messini D’Agostini