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Sentenza — n. 19975/2026 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 19975/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 19975/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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lta dal consigliere Mariapaola Borio;preso atto che il procedimento si celebra con contraddittorio scritto, senza lapresenza delle parti, in mancanza di rituale richiesta di trattazione orale secondoquanto disposto dall’ art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen.;udita la relazione svolta dal consigliere Mariapaola Borio;lette le conclusioni scritte depositate dal Sostituto Procuratore generale, EttorePedicini, che ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.RITENUTO IN FATTO1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Vercelli, all’esito di giudiziodibattimentale, assolveva Samuele Messina dal reato di cui all’art. 640 cod. pen.in quanto non punibile per particolare tenuità del fatto ai sensi dell’art. 131 biscod. pen.2.

Regesto Legislator

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art. 640 cod. pen, art. 131 bis cod. pen, art. 133 cod. pen; Sentenza — n. 19975/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 611, comma 1-bis, cod. proc. pen.;udita la relazione svolta dal consigliere Mariapaola Borio;lette le conclusioni scritte depositate dal Sostituto Procuratore generale, EttorePedicini, che ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.RITENUTO IN FATTO1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Vercelli, all’esito di giudiziodibattimentale, assolveva Samuele Messina dal reato di cui all’art. 640 cod. pen.in quanto non punibile per particolare tenuità del fatto ai sensi dell’art. 131 biscod. pen.2.

Parole chiave

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accuse di truffa commercio elettronico reati informatici risarcimento alle vittime di reati sviamento della giustizia risarcimento per errore giudiziario

Disposizioni normative citate

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art. 640 cod. pen
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Vercelli, all’esito di giudiziodibattimentale, assolveva Samuele Messina dal reato di cui all’art. 640 cod. pen.in quanto non punibile per particolare tenuità del fatto ai sensi dell’art.
art. 131 bis cod. pen
pen.in quanto non punibile per particolare tenuità del fatto ai sensi dell’art. 131 biscod.
art. 133 cod. pen
pen.Premesso il principio di diritto affermato da questa Corte a Sezioni Unitesecondo cui il giudizio di particolare tenuità del fatto richiede una valutazionecomplessiva che ha ad oggetto le modalità della condotta e l’esiguità del danno odel pericolo valutate ai sensi dell’art. 133 cod.
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Testo completo

lta dal consigliere Mariapaola Borio;preso atto che il procedimento si celebra con contraddittorio scritto, senza lapresenza delle parti, in mancanza di rituale richiesta di trattazione orale secondoquanto disposto dall’ art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen.;udita la relazione svolta dal consigliere Mariapaola Borio;lette le conclusioni scritte depositate dal Sostituto Procuratore generale, EttorePedicini, che ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.RITENUTO IN FATTO1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Vercelli, all’esito di giudiziodibattimentale, assolveva Samuele Messina dal reato di cui all’art. 640 cod. pen.in quanto non punibile per particolare tenuità del fatto ai sensi dell’art. 131 biscod. pen.2.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il ProcuratoreGenerale presso la Corte di appello di Torino deducendo con un unico motivo, aisensi dell’art. 606, comma 1 lett. b), cod. proc. pen., l’inosservanza ed erroneaapplicazione della legge penale con riferimento all’art. 131 bis cod. pen.Premesso il principio di diritto affermato da questa Corte a Sezioni Unitesecondo cui il giudizio di particolare tenuità del fatto richiede una valutazionecomplessiva che ha ad oggetto le modalità della condotta e l’esiguità del danno odel pericolo valutate ai sensi dell’art. 133 cod. pen., assume l’ufficio ricorrente chenel caso di specie l’imputato ha arrecato alla persona offesa un danno patrimonialenon certo irrilevante (euro 280,00) e, nonostante il rinvio dell’udienza accordatodal giudice di primo grado per operare il risarcimento del danno, non ha datoseguito ad alcuna forma di ristoro in favore della vittima.Quanto alle modalità esecutive del fatto-reato, si tratta di una truffa on lineche presenta, in sé, indubbi profili di insidiosità in ragione della innegabilecondizione di svantaggio della persona offesa che non può verificare de visul’identità di colui che offre un bene in vendita, né la serietà dell’offerta proposta acausa della distanza spaziale tra venditore e compratore e che, in caso diinadempimento dell’obbligazione, incontra particolari difficoltà nel recupero delprezzo corrisposto.Il Tribunale ha dato rilievo alla incensuratezza ed occasionalità della condottache, tuttavia, non attengono alla valutazione del fatto oggettivamente inteso edella sua concreta particolare tenuità ma ineriscono a profili esclusivamentesoggettivi.CONSIDERATO IN DIRITTO1.

Il ricorso è infondato.2. Ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità perparticolare tenuità del fatto, il giudizio sulla particolare tenuità richiede unavalutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta,che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalitàdella condotta, del grado di colpevolezza da essa desumibile e della esiguità deldanno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590-01;successivamente Sez. 6, n. 35195 del 03/05/2022, Grigore, Rv. 283731;

Sez. 6n.40278 del 21/09/2021, Cierello, Rv. 279311; Sez. 6, n. 21514 del 02/07/2020,Molino, Rv. 279311) e purché il comportamento non sia abituale.I criteri fissati dall’art. 131 bis, comma primo, cod. pen., hanno quindi naturae struttura oggettiva e operano su un piano diverso da quello della personalità delreo (Sez. 6, n. 605 del 30/12/2019, Alberto, Rv. 278095; Sez. 3, n. 35757 del23/12/2016– dep. 2017, Sacco, Rv. 270948; Sez. 5, n. 45533 del 22/07/2016,Bianchini, Rv. 268307).2. Tanto premesso, il Tribunale ha effettuato la necessaria valutazionecomplessiva del fatto, in conformità ai richiamati indici normativi, esprimendo unmotivato giudizio discrezionale immune da vizi logici e giuridici, come tale noncensurabile in questa sede.Il giudice ha considerato, congiuntamente, il ridotto danno economicocagionato alla persona offesa e le concrete modalità della condotta dell’imputato,ritenute non particolarmente insidiose poiché questi non aveva mai celato lapropria identità e cioè aveva fatto uso, per i contatti con l’acquirente, di un’utenzatelefonica a sé intestata, si era presentato a quest’ultima con il proprio cognomeed aveva richiesto l’accredito del prezzo su un conto corrente da lui attivatoesibendo il documento identificativo.Il richiamo alla condizione di incensuratezza e, dunque, alla occasionalitàdell’illecito è corretto poiché, all’evidenza, operato ai fini della valutazione delpresupposto della non abitualità e non già per evidenziare profili soggettivi cheeffettivamente non rilevano sotto il profilo della valutazione della condotta, daconsiderarsi nella sua oggettività.

P.Q.MRigetta il ricorso.Così deciso il giorno 08/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMariapaola Borio Piero Messini D’Agostini