Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 19919/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 19919/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19919/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

26 emessa dalla Corte di appello di Torino;udita la relazione svolta dal Consigliere Fabio Mostarda;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO1. Con sentenza del 17/02/2026 la Corte di appello di Torino ha confermatola sentenza del 27/06/2025 con la quale il Tribunale di Torino aveva condannatoZakaria Jafour alla pena ritenuta di giustizia per i reati allo stesso ascritti.2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputatopersonalmente con atto di impugnazione da lui sottoscritto.3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano aisensi dell'art. 610 comma 5-bis, ultima parte, cod. proc. pen., in quantosottoscritto dall’imputato personalmente e quindi privo della sottoscrizione didifensore iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione, come prescritto, apena di inammissibilità, dall’art. 613 cod. proc. pen.4.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 613 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 19919/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Con sentenza del 17/02/2026 la Corte di appello di Torino ha confermatola sentenza del 27/06/2025 con la quale il Tribunale di Torino aveva condannatoZakaria Jafour alla pena ritenuta di giustizia per i reati allo stesso ascritti.2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputatopersonalmente con atto di impugnazione da lui sottoscritto.3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano aisensi dell'art. 610 comma 5-bis, ultima parte, cod. proc. pen., in quantosottoscritto dall’imputato personalmente e quindi privo della sottoscrizione didifensore iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione, come prescritto, apena di inammissibilità, dall’art. 613 cod. proc. pen.4.

Parole chiave

Generato dall'IA
condono delle spese procedurali esame di cassazione legittimazione a ricorrere difetto di legittimazione del ministero pubblico allegazioni insufficientemente motivate prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 613 cod. proc. pen
pen., in quantosottoscritto dall’imputato personalmente e quindi privo della sottoscrizione didifensore iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione, come prescritto, apena di inammissibilità, dall’art. 613 cod. proc. pen.4.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte cost. Sent. n. 186/2000
pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali,nonché, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa diinammissibilità (Corte cost. Sent. n. 186/2000), al versamento in favore dellaCassa delle ammende di una somma che si stima equo quantificare in €3.000,00.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

26 emessa dalla Corte di appello di Torino;udita la relazione svolta dal Consigliere Fabio Mostarda;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO1. Con sentenza del 17/02/2026 la Corte di appello di Torino ha confermatola sentenza del 27/06/2025 con la quale il Tribunale di Torino aveva condannatoZakaria Jafour alla pena ritenuta di giustizia per i reati allo stesso ascritti.2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputatopersonalmente con atto di impugnazione da lui sottoscritto.3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano aisensi dell'art. 610 comma 5-bis, ultima parte, cod. proc. pen., in quantosottoscritto dall’imputato personalmente e quindi privo della sottoscrizione didifensore iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione, come prescritto, apena di inammissibilità, dall’art. 613 cod. proc. pen.4.

Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali,nonché, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa diinammissibilità (Corte cost. Sent. n. 186/2000), al versamento in favore dellaCassa delle ammende di una somma che si stima equo quantificare in €3.000,00. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 28/04/2026Il Consigliere estensore Il Presidente