Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 19911/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 19911/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19911/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

1800 del 27/11/2025, dep. 2026, della Corte di cassazione, Sestasezione penalevisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere Giuseppe Nicastro.RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO1. Con la sentenza n. 1800 del 27/11/2025, dep. 2026, la Corte di cassazione, Sesta sezionepenale, per quanto qui interessa, rigettava il ricorso per cassazione che era stato propostoda Antonino Settimo avverso la sentenza del 15/01/2025 con la quale la Corte d’appello diMessina aveva confermato la sentenza del 10/11/2023 con la quale il G.u.p. del Tribunale diMessina, in esito a giudizio abbreviato, aveva condannato Antonino Settimo, tra l’altro, per ilreato di partecipazione qualificata all’associazione finalizzata al traffico illecito di sostanzestupefacenti di cui al capo 1).2.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 625-bis cod. proc.pen, art. 122 cod. proc.pen; Ordinanza — n. 19911/2026 — snpen · Corte di Cassazione: U, n. 32744 del 27/11/2014, dep. 2015, Zangari, Rv. 264048-01.Successivamente, tra le pronunce massimate: Sez. 4, n. 24120 del 09/02/2018, C., Rv.273064-01. Da ultimo: Sez. 6, n. 41509 del 18/11/2025, Saida, non massimata).4. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condannadel ricorrente, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese delprocedimento, nonché, essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causadi inammissibilità, al pagamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delleammende.

Parole chiave

Generato dall'IA
traffico grave di stupefacenti abuso di sostanze perizia psichiatrica insufficiente precedenti penali rilevanti infrazione qualificata LStup difetto di legittimazione del ministero pubblico

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 625-bis cod. proc.pen
2026, della Sesta sezionepenale della Corte di cassazione, ha proposto ricorso straordinario, ex art. 625-bis cod. proc.pen., per il tramite dei propri difensori avv.
art. 122 cod. proc.pen
per l’emenda dell’errore di fatto proposto, nell’interesse delcondannato, dal difensore che non sia munito di procura speciale ex art. 122 cod. proc.pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

1800 del 27/11/2025, dep. 2026, della Corte di cassazione, Sestasezione penalevisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere Giuseppe Nicastro.RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO1. Con la sentenza n. 1800 del 27/11/2025, dep. 2026, la Corte di cassazione, Sesta sezionepenale, per quanto qui interessa, rigettava il ricorso per cassazione che era stato propostoda Antonino Settimo avverso la sentenza del 15/01/2025 con la quale la Corte d’appello diMessina aveva confermato la sentenza del 10/11/2023 con la quale il G.u.p. del Tribunale diMessina, in esito a giudizio abbreviato, aveva condannato Antonino Settimo, tra l’altro, per ilreato di partecipazione qualificata all’associazione finalizzata al traffico illecito di sostanzestupefacenti di cui al capo 1).2.

Avverso l’indicata sentenza n. 1800 del 27/11/2025, dep. 2026, della Sesta sezionepenale della Corte di cassazione, ha proposto ricorso straordinario, ex art. 625-bis cod. proc.pen., per il tramite dei propri difensori avv. Salvatore Silvestro e avv. Alessandro Trovato,Antonino Settimo, sull’assunto che la suddetta sentenza, «in relazione alla ritenutasussistenza della contestata condotta di partecipazione all’organismo associativo», sarebbe«il risultato di un evidente “errore di fatto”».3. Il ricorso straordinario è inammissibile perché è proposto da difensori non muniti diprocura speciale a tale fine, della quale, in effetti, non vi è traccia agli atti, né gli stessidifensori vi fanno riferimento o anche solo si qualificano come procuratori speciali.È pertanto inammissibile, per difetto di legittimazione soggettiva, il ricorso straordinario di cuiall’art. 625-bis cod. proc. pen. per l’emenda dell’errore di fatto proposto, nell’interesse delcondannato, dal difensore che non sia munito di procura speciale ex art. 122 cod. proc.pen. (Sez.

U, n. 32744 del 27/11/2014, dep. 2015, Zangari, Rv. 264048-01.Successivamente, tra le pronunce massimate: Sez. 4, n. 24120 del 09/02/2018, C., Rv.273064-01. Da ultimo: Sez. 6, n. 41509 del 18/11/2025, Saida, non massimata).4. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condannadel ricorrente, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese delprocedimento, nonché, essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causadi inammissibilità, al pagamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delleammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 24/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE NICASTRO ANDREA PELLEGRINO