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Sentenza — n. 19585/2026 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 19585/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 19585/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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025 dal Tribunale di Brindisi nei confronti diROSSINI Pasquale, nato a Modugno il 15/06/1994visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;preso atto che non è stata richiesta dalle parti la trattazione orale del procedimento;udita la relazione svolta dal Consigliere Simonetta Colella;letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto Procuratore Generale, Raffaele Gargiulo,ha chiesto il rigetto del ricorso.RITENUTO IN FATTO1. Con sentenza emessa in data 14/05/2025 il Tribunale di Brindisi ha condannatoPasquale Rossini per il reato di appropriazione indebita continuata, irrogando la pena dimesi otto di reclusione.2.

Regesto Legislator

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art. 646 cod. pen; Sentenza — n. 19585/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Con sentenza emessa in data 14/05/2025 il Tribunale di Brindisi ha condannatoPasquale Rossini per il reato di appropriazione indebita continuata, irrogando la pena dimesi otto di reclusione.2.

Parole chiave

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sanzioni pecuniarie pagamento dell'ammenda risarcimento per errore giudiziario criminalità persistente inadempimento reiterato errore nella commisurazione della pena

Disposizioni normative citate

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art. 646 cod. pen
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Testo completo

025 dal Tribunale di Brindisi nei confronti diROSSINI Pasquale, nato a Modugno il 15/06/1994visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;preso atto che non è stata richiesta dalle parti la trattazione orale del procedimento;udita la relazione svolta dal Consigliere Simonetta Colella;letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto Procuratore Generale, Raffaele Gargiulo,ha chiesto il rigetto del ricorso.RITENUTO IN FATTO1. Con sentenza emessa in data 14/05/2025 il Tribunale di Brindisi ha condannatoPasquale Rossini per il reato di appropriazione indebita continuata, irrogando la pena dimesi otto di reclusione.2.

Avverso la predetta sentenza propone ricorso per Cassazione il sostituto ProcuratoreGenerale della Corte di appello di Bari, affidandolo ad un unico motivo, con il quale deduceviolazione di legge ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. per erroneaapplicazione di norma penale sostanziale, avendo il Tribunale di Brindisi condannatol’imputato irrogando solo la pena detentiva per un reato per il quale la norma incriminatriceprevede anche la pena pecuniaria.CONSIDERATO IN DIRITTO1. Il ricorso è fondato.1.1. L’art. 646 cod. pen. prevede che “Chiunque, per procurare a sé o ad altri uningiusto profitto, si appropria il denaro o la cosa mobile altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, ilpossesso, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da due a cinque anni(a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 46/2024, “fino a cinque anni”) e con lamulta da euro 1.000 a euro 3.000”.1.2.

Nel caso in esame, a fronte dell’inequivocità del testo normativo, che prevede unapena congiunta, tanto il dispositivo quanto la motivazione della sentenza impugnata recanosolo ed esclusivamente la determinazione della pena detentiva di otto mesi di reclusione,senza nulla statuire in ordine alla pena della multa prevista dalla norma incriminatrice. Sitratta, come evidenziato dal P.G. ricorrente non solo di pena illegittima ma anche illegale inquanto mancante della componente pecuniaria prevista per legge (Sez. 3, n. 47024 del19/11/2024, P.G. c/ Bartolini, Rv. 287213 secondo cui «in tema di ricorso per cassazioneavverso sentenza di patteggiamento, integra una ipotesi di pena illegale l’applicazione dellasola pena detentiva in luogo di quella congiunta prevista dalla legge»).2.

A quanto esposto consegue l’annullamento della sentenza impugnata limitatamentealla determinazione della pena pecuniaria. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al tribunale di brindisi in diversapersona fisica.Così è deciso, 11/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSIMONETTA COLELLA ANNA MARIA DE SANTIS