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Ordinanza — n. 19451/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 19451/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19451/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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ne dell'errore materiale relativo all'ordinanza della Corte di cassazione, Settima sezione penale, n. 35610 del 21/10/2025 visti gli atti; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Giordano, che ha concluso chiedendo la correzione dell'errore materiale; udita la relazione svolta dal Consigliere Giuseppe Nicastro.

Regesto Legislator

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art. 130 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 19451/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato che, alla luce dei dati che emergono dagli atti che sono stati rappresentati e trasmessi dall'Ufficio esecuzioni penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (risultanze degli accertamenti sulla Banca dati dell'Anagrafe Nazionale Popolazione Residente), non vi è dubbio che la persona dell'imputato è Trocciola Valter nato a PiedimonteMatese il 11/06/1972 e non Trocciola Walter nato a Piedimonte Matese il 11/06/1972, come è invece indicato nell'epigrafe dell'ordinanza della Corte di cassazione, Settima sezione penale, n. 35610 del 21/10/2025.

Parole chiave

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cambiamento del nome nome proprio cognome doppio nome pseudonimo denominazioni protette

Disposizioni normative citate

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art. 130 cod. proc. pen
L'odierna procedura camerale, ai sensi dell'art. 130 cod.
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Testo completo

ne dell'errore materiale relativo all'ordinanza della Corte di cassazione, Settima sezione penale, n. 35610 del 21/10/2025 visti gli atti; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Giordano, che ha concluso chiedendo la correzione dell'errore materiale; udita la relazione svolta dal Consigliere Giuseppe Nicastro.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

L'odierna procedura camerale, ai sensi dell'art. 130 cod. proc. pen., è stata instaurata su segnalazione pervenuta il 17/12/2025 dall'Ufficio esecuzioni penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, che ha evidenziato l'erronea indicazione del nome dell'imputato - in quanto indicato come Trocciola Walter nato a Piedimonte Matese il 11/06/1972, anziché, come corretto, come Trocciola Valter nato a Piedimonte Matese il 11/06/1972 - nell'epigrafe dell'ordinanza della Corte di cassazione, Settima sezione penale, n. 35610 del 21/10/2025, con la quale era stato dichiarato inammissibile il ricorso dell'imputato;

Rilevato che, alla luce dei dati che emergono dagli atti che sono stati rappresentati e trasmessi dall'Ufficio esecuzioni penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (risultanze degli accertamenti sulla Banca dati dell'Anagrafe Nazionale Popolazione Residente), non vi è dubbio che la persona dell'imputato è Trocciola Valter nato a PiedimonteMatese il 11/06/1972 e non Trocciola Walter nato a Piedimonte Matese il 11/06/1972, come è invece indicato nell'epigrafe dell'ordinanza della Corte di cassazione, Settima sezione penale, n. 35610 del 21/10/2025.

Considerato che l'erronea indicazione del nome dell'imputato come Walter, anziché, come corretto, come Valter, appare frutto di un errore materiale e che, pertanto, occorre procedere alla correzione dello stesso errore, rettificando la citata ordinanza nei termini indicati. P.Q P.Q.M