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Sentenza — n. 19334/2026 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 19334/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 19334/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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dalla Corte di appello di Roma;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere Fabio Mostarda;lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del SostitutoProcuratore generale Gaspare Sturzo che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilitàdel ricorso;lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. Alessandro Farau, cheha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato.RITENUTO IN FATTO1. Con sentenza del 22/10/2025 la Corte di appello di Roma, decidendosull'appello dell'imputato, ha confermato la sentenza del 23/02/2022 con laquale il Tribunale di Roma, ritenuta la recidiva reiterata, specifica einfraquinquennale e il concorso formale, aveva condannato Daniele Del Principealla pena di anni 1, mesi 6 di reclusione ed euro 600 di multa per i reati di cuiagli artt. 81, 494 e 640 cod. pen.2.

Regesto Legislator

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art. 99 cod. pen, art. 624 cod. proc. pen; Sentenza — n. 19334/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Si legge poi nella sentenzache la persona offesa avrebbe sporto querela il 17/05/2018, il che indurrebbe aritenere che l'intera vicenda per cui si procede (pagamento degli acconti econclusione del contratto) si sia svolta nel mese di aprile. Sussiste dunque unasituazione di totale incertezza sulla data di consumazione del reato, che non puònon riflettersi sulla configurabilità della recidiva ex art. 99, comma 4, cod. pen.che pure è stata ritenuta e applicata dai Giudici di merito, posto che se i reatifossero stati commessi prima del 02/05/2018 potrebbe al più ritenersisussistente la recidiva specifica, infraquinquennale ma non quella reiterata.2.

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione esecuzione della pena detentiva sostitutiva inadempimento reiterato modifica della sentenza riduzione della pena divieto di doppia punibilità

Disposizioni normative citate

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art. 99 cod. pen
Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazionel'imputato, tramite il suo difensore, deducendo un unico motivo con il quale sidenuncia violazione dell'art. 99 cod. pen.
art. 624 cod. proc. pen
La contraddittorietà della motivazione impone l'annullamento dellasentenza impugnata limitatamente alla recidiva e conseguentemente altrattamento sanzionatorio, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello diRoma, la quale colmerà le lacune motivazionali sopra evidenziare.Ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen.
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Testo completo

dalla Corte di appello di Roma;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere Fabio Mostarda;lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del SostitutoProcuratore generale Gaspare Sturzo che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilitàdel ricorso;lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. Alessandro Farau, cheha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato.RITENUTO IN FATTO1. Con sentenza del 22/10/2025 la Corte di appello di Roma, decidendosull'appello dell'imputato, ha confermato la sentenza del 23/02/2022 con laquale il Tribunale di Roma, ritenuta la recidiva reiterata, specifica einfraquinquennale e il concorso formale, aveva condannato Daniele Del Principealla pena di anni 1, mesi 6 di reclusione ed euro 600 di multa per i reati di cuiagli artt. 81, 494 e 640 cod. pen.2.

Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazionel'imputato, tramite il suo difensore, deducendo un unico motivo con il quale sidenuncia violazione dell'art. 99 cod. pen. Secondo il difensore i Giudici di meritoavevano errato nel ritenere sussistente la recidiva ex art. 99, comma 4, cod.pen. in quanto i reati oggetto del presente procedimento erano stati commessi il26/04/2018 (data in cui la persona offesa era stata indotta a sottoscrivere ilcontratto di locazione). Tuttavia, a quella data, l'unica sentenza di condannadefinitiva riportata dal Del Principe era quella della Corte di appello di Roma del28/02/2017 irrevocabile il 03/01/2018, essendo le altre condanne divenuteirrevocabili solo dopo la consumazione della truffa.3.

Il procedimento si è svolto nelle forme del contraddittorio scritto, senza lapresenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta neitermini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis ess. cod. proc. pen.CONSIDERATO IN DIRITTO1. Il ricorso è fondato.Dal certificato penale in atti risulta che l'imputato ha riportato una primasentenza di condanna per truffa divenuta irrevocabile il 03/01/2018. La secondacondanna per il medesimo reato riportata dal Del Principe è invece divenutairrevocabile il 02/05/2018, mentre le altre sentenze a suo carico sono divenutedefinitive in epoca successiva.Ciò detto, dalla lettura della sentenza impugnata non risulta possibilestabilire con certezza se i reati per cui si procede sono stati commessi in epocaanteriore o posteriore alla data in cui è divenuta irrevocabile la seconda sentenzadi cui si è detto, vale a dire il 02/05/2018.

Ed invero, il provvedimentoimpugnato contiene affermazioni contraddittorie e illogiche in ordine al tempuscommissi delicti. Vi si legge infatti che la persona offesa, dopo avere, nel maggiodel 2018, letto la pubblicità di una offerta di locazione, avrebbe avuto dueincontri con l'imputato (in data imprecisata) nel corso dei quali avrebbe versatodue acconti per concludere il contratto di locazione dell'immobile pubblicizzato;subito dopo si afferma, però, che il contratto di locazione sarebbe statosottoscritto il 26 aprile 2018; affermazione questa che, con tutta evidenza, nonsi concilia con le precedenti, essendo logicamente impossibile che il contratto siastato sottoscritto prima ancora di leggere l'annuncio.

Si legge poi nella sentenzache la persona offesa avrebbe sporto querela il 17/05/2018, il che indurrebbe aritenere che l'intera vicenda per cui si procede (pagamento degli acconti econclusione del contratto) si sia svolta nel mese di aprile. Sussiste dunque unasituazione di totale incertezza sulla data di consumazione del reato, che non puònon riflettersi sulla configurabilità della recidiva ex art. 99, comma 4, cod. pen.che pure è stata ritenuta e applicata dai Giudici di merito, posto che se i reatifossero stati commessi prima del 02/05/2018 potrebbe al più ritenersisussistente la recidiva specifica, infraquinquennale ma non quella reiterata.2.

La contraddittorietà della motivazione impone l'annullamento dellasentenza impugnata limitatamente alla recidiva e conseguentemente altrattamento sanzionatorio, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello diRoma, la quale colmerà le lacune motivazionali sopra evidenziare.Ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen. va dichiarata l'irrevocabilità dellasentenza in relazione all'affermazione di responsabilità dell'imputato per i reati alui contestati. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio,con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello diRoma.

Dichiara irrevocabile l'affermazione di responsabilità.Così è deciso, 24/04/2026Il Consigliere estensore Il Presidente