Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 19297/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal claiming multiple extortion crimes instead of one continuous crime.

Numero d'incarto Sentenza — n. 19297/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling the single ground manifestly unfounded. The appellant argued that multiple acts of extortion should be treated as separate crimes rather than one continuous crime under the doctrine of continuation. The court rejected this, affirming that the lower court correctly identified a single criminal action based on the unitary objective pursued by all participants.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 273 c.p.p.; Art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.: The court establishes that acts forming a single criminal action under the doctrine of continuation must be evaluated based on the unitary objective pursued by all participants, not by isolating individual conduct.

Parole chiave

Generato dall'IA
continuzione del reato concorso di reato estorsione continuata azione criminale unitaria inammissibilità ricorso valutazione univoca fatto collettivo causa di sequestro

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 273 cod. proc. pen.
pen., in relazione all’art. 273 cod.
Art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Fabio Segreti, difensore di fiducia di Luigi Messuri, articolandoun unico motivo, con cui deduce i vizi di cui all’art. 606, comma 1, lett.
art. 273 cod. proc. pen
pen., in relazione all’art. 273 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 43745 del 03/10/2024, Diana
Sez. 2, n. 25778 del 13/06/2025, Del Sole
Sez. 1, n. 28794 del 15/02/2019, Peveri
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

e di Napoli;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;sentita la relazione svolta dal Consigliere Francesca Sbrana;lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratoregenerale Ettore Pedicini, che ha concluso chiedendo dichiararsi la inammissibilitàdel ricorso.RITENUTO IN FATTO1. Con ordinanza emessa il 29/01/2026, il Tribunale di Napoli rigettava laistanza di riesame proposta nell’interesse di Luigi Messuri avverso l’ordinanza delGiudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli dell’08/01/2026,applicativa della misura cautelare della custodia in carcere, e condannava ilricorrente al pagamento delle spese della procedura incidentale.2. Avverso la ordinanza del Tribunale di Napoli, propone ricorso percassazione l’avv. Fabio Segreti, difensore di fiducia di Luigi Messuri, articolandoun unico motivo, con cui deduce i vizi di cui all’art. 606, comma 1, lett.

b) ed e),cod. proc. pen., in relazione all’art. 273 cod. proc. pen.In particolare, il ricorrente censura la ordinanza nella parte in cui haritenuto sussistere un unico reato di estorsione, in luogo di una pluralità di reatiavvinti dal vincolo della continuazione, per dedurre come la idoneità ed univocitàdegli atti avrebbe dovuto essere valutata esclusivamente con riferimento allesingole condotte ascritte all’indagato, che, secondo la stessa impostazioneaccusatoria, non risulterebbe concorrente nelle condotte realizzate, dall’8gennaio 2025 al 5 febbraio 2025, da Giovanni Di Gaetano, Pasquale Veltre,Graziano Insidioso, Lorenzo Lubrano e Michele Del Core.CONSIDERATO IN DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile.1.1. L’unico motivo è manifestamente infondato, oltre che aspecifico.Il Tribunale ha ritenuto, con motivazione compiuta e logica, nonchépienamente aderente alle risultanze processuali ed in coerenza alla imputazioneprovvisoria di tentata estorsione in concorso, che le varie condotte ascritte alMessuri ed ai concorrenti integrino una azione criminale unitaria protrattasi neltempo (vds. pag. 10 della ordinanza impugnata).Si tratta di accertamento e ricostruzione in fatto non contestati, in cuivengono in rilievo la consapevolezza del piano criminoso da parte dell’indagato ele specifiche condotte ascritte al Messuri (quali i sopralluoghi presso la abitazionedella vittima, la proposta di pedinamenti e la organizzazione di una spedizionepunitiva, la acquisizione di una foto della vittima da consegnare ai picchiatori).La decisione adottata è pienamente conforme alla previsione normativa inmateria di concorso nel reato, in quanto non è dubitabile che, in costanza diesecuzione del reato, qualsivoglia aiuto fornito è punibile a titolo di concorso, inquanto finalizzato a tradursi in un sostegno per la protrazione della condottacriminosa (Sez. 2, n. 43745 del 03/10/2024, Diana, Rv. 287193 – 02).Il Tribunale ha dunque fatto corretta applicazione del principio secondo cuiintegra il concorso nel delitto di estorsione, nella specie cd. "progressiva", ognicomportamento esteriore che, seppur non connotato da minacce direttamenteindirizzate alla parte lesa, risulti idoneo a fornire un apprezzabile contributo allarealizzazione dell'altrui proposito criminoso, in tutte o in alcuna delle fasidell'ideazione, dell'organizzazione o dell'esecuzione, assumendo caratteredecisivo l'unitarietà del "fatto collettivo" realizzato, che sussiste nel caso in cui lecondotte dei concorrenti, in esito a una valutazione effettuata con il criterio dellaprognosi postuma, siano integrate in unico obiettivo perseguito dai predetti invaria e diversa misura, sicché è sufficiente che ciascun soggetto agente abbiaconsapevolezza del contributo, anche unilaterale, recato alla condotta altrui(Sez. 2, n. 25778 del 13/06/2025 Del Sole, Rv. 288495 – 01;

Sez. 1, n. 28794del 15/02/2019, Peveri, Rv. 276820 – 01).1.2. Come sopra esposto, tale aiuto è stato ampiamente ricostruito inmotivazione, in modo del tutto immune da illogicità, mentre la prospettazionedifensiva, al fine di svalutare la pregnanza contenutistica dei contributi apportatidal Messuri, opera una lettura parcellizzata degli episodi, che non si concilia conl'unitarietà della vicenda per come ricostruita, in sede cautelare, conaccertamento in fatto neppure lambito dalle censure.2. Alla pronuncia di inammissibilità del ricorso consegue per legge lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma,in favore della Cassa delle ammende, che, avuto riguardo alla natura dei motivi,si stima di determinare in euro tremila.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma1-ter, disp. att. cod. proc. pen.Così è deciso, 22/04/2026Il Consigliere estensore Il Presidente