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Sentenza — n. 19290/2026 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 19290/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 19290/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Violazione di legge e vizio dellamotivazione perché manifestamente illogica nell’aver ritenuto ilconcorso del ricorrente ai sensi dell’art. 110 cod. pen., non potendoessere sufficiente la presenza nell’auto con gli altri imputati e larinvenuta presenza di strumenti atti allo scasso.

Regesto Legislator

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art. 173 disp. att. cod. proc. pen, art. 110 cod. pen, art. 69 cod. pen, art. 624 cod. proc.pen; Sentenza — n. 19290/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 110 cod. pen., non potendoessere sufficiente la presenza nell’auto con gli altri imputati e larinvenuta presenza di strumenti atti allo scasso.

Parole chiave

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partecipazione al reato scemata imputabilità corresponsabilità della vittima condotta colpevole reato mancato tentate lesioni personali gravi

Disposizioni normative citate

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art. 173 disp. att. cod. proc. pen
Seidovic Dalibor, Saiti Severdzan, Ibrahimovic Roberto,Hamidovic Fehid hanno proposto ricorso per cassazione, per mezzo deirispettivi difensori, avverso la predetta sentenza proponendo motivi diricorso che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per lamotivazione ai sensi dell’art. 173 disp.
art. 110 cod. pen
Violazione di legge e vizio dellamotivazione perché manifestamente illogica nell’aver ritenuto ilconcorso del ricorrente ai sensi dell’art. 110 cod. pen., non potendoessere sufficiente la presenza nell’auto con gli altri imputati e larinvenuta presenza di strumenti atti allo scasso.
art. 69 cod. pen
Sono, invece, fondati i motivi relativi alla determinazione dellapena, proposti da Sejdovic, Saiti e Ibraihmovic limitatamente albilanciamento ex art. 69 cod. pen.
art. 624 cod. proc.pen
Nel resto i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, conconseguente irrevocabile affermazione di responsabilità dei ricorrentiai sensi dell’art. 624 cod. proc.pen.
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Testo completo

Ibrahimovic Roberto nato in Bosnia Erzegovina il 02/02/1990Hamidovic Fehid nato a Roma il 28/07/2000avverso la sentenza del 01/10/2025 della Corte d'appello di Romavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere Marzia Minutillo Turtur;lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratoregenerale Pietro Molino, che ha concluso chiedendo che i ricorsi vengano rigettati;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO1. La Corte di appello di Roma, con sentenza del 01/10/2025, haparzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Roma del29/01/2015, appellata per quanto di interesse da Seidovic Dalibor,Saiti Severdzan, Ibrahimovic Roberto, Hamidovic Fehid, ed esclusa pertutti gli imputati la continuazione con altro reato, esclusa per Saiti eIbrahimovic la recidiva infraquinquennale, ha rideterminato perSeidovic Dalibor, Seiti Severdzan e Ibrahimovic Roberto la pena per ilreato agli stessi ascritto in concorso con Hamidovic Fehid (artt. 56,110, 628, comma 3, n. 1, cod. pen. riqualificato ai sensi degli artt. 56,624, 625 n. 2 e 5 cod.pen.) con conferma nel resto.2.

Seidovic Dalibor, Saiti Severdzan, Ibrahimovic Roberto,Hamidovic Fehid hanno proposto ricorso per cassazione, per mezzo deirispettivi difensori, avverso la predetta sentenza proponendo motivi diricorso che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per lamotivazione ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.3. Ricorso Seidovic Dalibor. Violazione di legge e vizio dellamotivazione perché manifestamente illogica in relazione agli artt. 56,624, 625, e 62, comma primo, n. 6 cod. pen.; è stata omessa qualsiasimotivazione in ordine alla applicabilità della attenuante invocata,richiamando in modo non risolutivo un verbale di primo grado, senzatenere conto delle allegazioni della difesa anche quanto allagiurisprudenza di legittimità.4.

Ricorso Saiti Severdzan. 4.1. Erronea applicazione dell’art. 69cod. pen. e omessa motivazione, attesa la omessa specificazione daparte della Corte di appello in ordine a quali attenuanti fossero stateritenute nel giudizio di comparazione (art. 62-bis o art. 62, n.6, cod.pen.); il giudice nonostante l’affermata equivalenza apportavacomunque un aumento per la recidiva. 4.2. Omessa motivazione sulmotivo di appello con il quale era stata richiesta l’esclusione dellarecidiva infraquinquennale oggetto di contestazione; il precedenteriferibile al ricorrente non poteva essere ritenuto sintomo di accresciutapericolosità.5.

Ricorso Ibrahimovic Roberto. Violazione di legge e vizio dellamotivazione perché manifestamente illogica in relazione agli artt. 56,624, 625, e 62, comma primo, n. 6 cod. pen.; è stata omessa qualsiasimotivazione in ordine alla applicabilità della attenuante invocata,richiamando in modo non risolutivo un verbale di primo grado, senzatenere conto delle allegazioni della difesa anche quanto allagiurisprudenza di legittimità.6. Ricorso Hamidovic Fehid.

1. Violazione di legge e vizio dellamotivazione perché manifestamente illogica nell’aver ritenuto ilconcorso del ricorrente ai sensi dell’art. 110 cod. pen., non potendoessere sufficiente la presenza nell’auto con gli altri imputati e larinvenuta presenza di strumenti atti allo scasso.

2. Violazione di leggee vizio della motivazione perché manifestamente illogica in relazione aldiniego delle circostanze attenuanti generiche ed al giudizio dibilanciamento; la sub valenza delle circostanze attenuanti genericheera da ritenere statuizione erronea attesa l’incensuratezza delricorrente, per il quale era necessaria una valutazioneindividualizzante.

3. Violazione di legge e vizio della motivazioneperché manifestamente illogica nel non aver concesso la sospensionecondizionale della pena.

4. Violazione di legge e vizio della motivazioneperché totalmente apodittica ed in sostanza apparente quanto allarichiesta introdotta ai sensi dell’art. 20-bis e 53 della l. n. 689 del 1981.7. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo il rigetto deiricorsi. I difensori di Seidovic e Ibrahimovic hanno depositato memoriedi replica, insistendo nelle rispettive conclusioni.8. In via preliminare, deve essere dichiarata la inammissibilità delricorso di Hamidovic Fheid. Il primo motivo di ricorso è reiterativo egenerico, atteso che non si confronta con l’ampia ricostruzione dellaCorte di appello (pag. 8 con particolare analisi del contributo causalefornito e decisività della condotta ascritta), al fine evidente diintrodurre una lettura alternativa del merito non consentita in questasede quanto alla affermazione di responsabilità (Sez. 3, n. 18521 del11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018,Barraglia, Rv. 275100-01).

Gli altri motivi di ricorso, relativi alladosimetria della pena e mancata concessione delle sanzioni sostitutive,sono generici ed aspecifici, in presenza di una motivazione puntualeche ha richiamato la gravità del fatto e le modalità operative, inassenza di qualsiasi irragionevolezza o illogicità, senza che sianoemersi elementi positivamente valorizzabili al fine di giungere allediverse determinazioni richieste dalla difesa anche in questa sede inmodo del tutto reiterativo (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro,Rv. 271243-01; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario,Rv. 259142-01).9.

È generico ed aspecifico il motivo proposto da Saiti quanto allarecidiva infra quinquennale, risultando omesso il confronto con lamotivazione della Corte di appello sul punto, per come formalizzatonello stesso dispositivo di decisione, mentre nel resto ci si limita arichiamare una considerazione del tutto aspecifica in tema dipericolosità accresciuta del ricorrente, senza confrontarsi con laconsiderazione espresse dal giudice di merito.10. Sono, invece, fondati i motivi relativi alla determinazione dellapena, proposti da Sejdovic, Saiti e Ibraihmovic limitatamente albilanciamento ex art. 69 cod. pen. tra circostanze eterogeneeconcorrenti, tenuto conto del giudizio espresso dal giudice di primogrado su questo tema (con particolare riferimento alla allarmantemodalità della condotta e conseguenti determinazioni sia quanto allapossibile concessione delle circostanze attenuanti generiche, che dellacircostanza attenuante di cui all’art. 62, n.6, cod. pen.) e delle relativecensure proposte dalle difese in sede di appello (ad eccezione diHamidovic, per il quale tuttavia trova applicazione in questa sedel’effetto estensivo sul punto) quanto alla possibile concessione dellacircostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 6 cod. pen., attesa lacontraddittorietà e illogicità della motivazione resa sul punto dallaCorte di appello (pag. 9 e seg.) che da una parte ha richiamato ilgiudizio di sub valenza rispetto a tale attenuante reso dal giudice diprimo grado e dall’altro ha escluso (argomentando con riferimentoall’Hamidovic, ma non rispetto agli altri appellanti) che la proposta dirisarcimento potesse integrare tale circostanza attenuante.

La Corte diappello dovrà dunque motivare sul punto, nell’ambito della propriapiena discrezionalità, tenendo conto del giudizio espresso dal primogiudice e dei motivi di appello introdotti (quanto al bilanciamento exart. 69 cod. pen.) dalle difese con specifico riferimento alla circostanza11. Nel resto i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, conconseguente irrevocabile affermazione di responsabilità dei ricorrentiai sensi dell’art. 624 cod. proc.pen. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente al bilanciamento ex art.69 cod. pen. tra circostanze eterogenee concorrenti, con rinvio pernuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello diRoma.Dichiara inammissibili nel resto i ricorsi ed irrevocabili le affermazionidi responsabilità.Così è deciso, 31/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARZIA MINUTILLO TURTUR SERGIO BELTRANI