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Sentenza — n. 19235/2026 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 19235/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 19235/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Deve preliminarmente rilevarsi che, come dedotto da ricorrente, successivamente alla decisione impugnata - pronunciata il 27 maggio 2025 e depositata il 7 luglio 2025 - è stata presentata in data 25 luglio 2025 e, dunque, in pendenza dei termini per proporre impugnazione avverso la sentenza di secondo grado, remissione di querela da parte di Panika s.r.I., per il tramite del procuratore speciale, nonché di Paolo Dutto, legale rappresentante della Panika s.r.l., personalmente, contestualmente e ritualmente accettata dal difensore dell'imputato.

Regesto Legislator

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art. 640 cod. pen, art. 173 disp. att. cod. proc. pen, art. 152 cod. pen; Sentenza — n. 19235/2026 — snpen · Corte di Cassazione: In assenza di elementi per addivenire a una pronuncia ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., deve rilevarsi, dunque, che il reato è estinto ai sensi dell'art. 152 cod. pen. Si osserva, infine, che, in mancanza di indicazione di diversi accordi sul punto, va disposta la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali.

Parole chiave

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abbandono del procedimento per truffa truffa in materia di credito procedura di revisione penale attenuazione libera della pena pena massima ritiro della querela penale

Disposizioni normative citate

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art. 640 cod. pen
Con sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Brescia ha confermato la decisione del Tribunale di Bergamo del 28 novembre 2024, che dichiarava Massimiliano Hodorovich responsabile del concorso nel reato di cui all'art. 640 cod. pen., condannandolo alla pena ritenuta di giustizia.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen
Avverso la sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del proprio difensore, affidando le proprie censure ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
art. 152 cod. pen
Con un unico motivo, la difesa chiede, con riferimento all'art. 152 cod. pen.
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Testo completo

NO nato a SENIGALLIA il 09/02/1975 avverso la sentenza del 27/05/2025 della CORTE APPELLO di BRESCIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO; letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale, LUIGI GIORDANO, con cui si è chiesto pronunciare l'annullamento senza rinvio dell'impugnata sentenza per essere il reato estinto per intervenuta remissione di querela.RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Brescia ha confermato la decisione del Tribunale di Bergamo del 28 novembre 2024, che dichiarava Massimiliano Hodorovich responsabile del concorso nel reato di cui all'art. 640 cod. pen., condannandolo alla pena ritenuta di giustizia.

2. Avverso la sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del proprio difensore, affidando le proprie censure ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con un unico motivo, la difesa chiede, con riferimento all'art. 152 cod. pen. e al principio di diritto posto da Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004, Chiasserini, Rv. 227681 - 01, che il reato ascritto sia dichiarato estinto per remissione di querela, ritualmente presentata della persona offesa in pendenza dei termini per proporre impugnazione e contestualmente accettata dall'imputato.

3. È pervenuta requisitoria del Sostituto Procuratore generale, Luigi Giordano, con cui si è chiesto pronunciare l'annullamento senza rinvio dell'impugnata sentenza per essere il reato estinto per intervenuta remissione di querela.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Deve preliminarmente rilevarsi che, come dedotto da ricorrente, successivamente alla decisione impugnata - pronunciata il 27 maggio 2025 e depositata il 7 luglio 2025 - è stata presentata in data 25 luglio 2025 e, dunque, in pendenza dei termini per proporre impugnazione avverso la sentenza di secondo grado, remissione di querela da parte di Panika s.r.I., per il tramite del procuratore speciale, nonché di Paolo Dutto, legale rappresentante della Panika s.r.l., personalmente, contestualmente e ritualmente accettata dal difensore dell'imputato.

Per pacifica giurisprudenza di legittimità, «la remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto» (Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004, Chiasserini, Rv. 227681 - 01; in seguito, ex plur., v. Sez. 2, n. 18680 del 28/04/2010, Lo, Rv. 247088 - 01; Sez. 4, n. 45594 del 11/11/2021, Vitucci, Rv. 282301 - 01: «la remissione di querela, intervenuta nel corso del giudizio di cassazione, determina l'estinzione del reato anche in presenza di eventuali cause di inammissibilità del 1 r13ricorso e il travolgimento delle statuizioni civili collegate»): condizione, quest'ultima, che ricorre nel caso di specie.

2. In assenza di elementi per addivenire a una pronuncia ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., deve rilevarsi, dunque, che il reato è estinto ai sensi dell'art. 152 cod. pen. Si osserva, infine, che, in mancanza di indicazione di diversi accordi sul punto, va disposta la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali.

3. Ne consegue che la gravata sentenza deve essere annullata senza rinvio, per essere il reato estinto per remissione di querela da parte della persona offesa; l'imputato è condannato al pagamento delle spese processuali. P.Q P.Q.MDEPOSITATO IN CANCRLARIA SEC"A SEZIONE PENALE IL 27 MAG. 2026 IL PUIVZIONARIO GI IAR.10 IL FUN7IONAR1 IO Claudi Pianel 2