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Ordinanza — n. 18886/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal against plea bargain dismissal for lack of reasoning declared inadmissible under strict statutory grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18886/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible de plano because it challenged the judge's failure to provide reasoning for not granting a dismissal under Article 129 of the Criminal Procedure Code. The appellant argued this omission violated due process, but the court held that appeals against plea bargain sentences are strictly limited to specific statutory grounds such as errors in party will or legal qualification. Since the complaint regarding the lack of reasoning for potential dismissal falls outside these permitted categories, the appeal was rejected and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 444, comma 2-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: Appeals against plea bargain sentences are strictly limited to specific statutory grounds; complaints regarding the lack of reasoning for potential dismissal are inadmissible.

Parole chiave

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plea bargain appeal inadmissible cassation lack of reasoning dismissal grounds Criminal Procedure Code motivi di cassazione concorso di motivi di sospensione rinuncia alla motivazione

Disposizioni normative citate

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Art. 444, comma 2-bis c.p.p.
Con sentenza del 24/02/2026, emessa ai sensi dell'art. 444 cod.
Art. 610, comma 5-bis c.p.p.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano aisensi dell'art. 610 comma 5-bis, ultima parte, cod.
Art. 616 c.p.p.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616cod.
Art. 129 c.p.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensoredell’imputato deducendo vizio di motivazione in quanto il Giudice procedenteavrebbe omesso di motivare in ordine alle ragioni per le quali non aveva ritenutodi poter prosciogliere il ricorrente ai sensi dell'art. 129 cod.
art. 444 cod. proc.pen
Con sentenza del 24/02/2026, emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc.pen., il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli Nord, suconcorde richiesta delle parti, ha applicato a Eugenio Grassia la pena concordatain ordine al reato a lui ascritto.2.
art. 129 cod. proc. pen
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensoredell’imputato deducendo vizio di motivazione in quanto il Giudice procedenteavrebbe omesso di motivare in ordine alle ragioni per le quali non aveva ritenutodi poter prosciogliere il ricorrente ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.3.
art. 129 cod.pen
278337 – 01, secondo la quale in tema dipatteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenzaapplicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per lamancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod.pen.).4.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019
Corte cost. sent. n. 186/2000
pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali,nonché, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa diinammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), al versamento in favore dellaCassa delle ammende di una somma che si stima equo quantificare in €3.000,00.
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Testo completo

ssa dal Giudice per le indaginipreliminari del Tribunale di Napoli Nord;udita la relazione svolta dal Consigliere Fabio Mostarda;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO1. Con sentenza del 24/02/2026, emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc.pen., il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli Nord, suconcorde richiesta delle parti, ha applicato a Eugenio Grassia la pena concordatain ordine al reato a lui ascritto.2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensoredell’imputato deducendo vizio di motivazione in quanto il Giudice procedenteavrebbe omesso di motivare in ordine alle ragioni per le quali non aveva ritenutodi poter prosciogliere il ricorrente ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.3.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano aisensi dell'art. 610 comma 5-bis, ultima parte, cod. proc. pen., in quantol'impugnazione avverso la sentenza di patteggiamento è stata proposta permotivi diversi da quelli consentiti. Ed infatti, l'art. 444, comma 2bis cod. proc.pen., stabilisce che l'imputato può proporre ricorso per cassazione avverso lasentenza di patteggiamento solo per motivi attinenti all'espressione della volontàdelle parti, per difetti di correlazione tra richiesta e sentenza, per erroneaqualificazione del fatto, nonché per applicazione di pena o misura di sicurezzaillegale.

La contestazione della pronuncia per difetto di motivazione in ordine allaquestione indicata dal ricorrente esula dunque dalle ipotesi tassativamenteindicate per le quali l'impugnazione è consentita e ammissibile (Sez. 6, n. 1032del 07/11/2019, dep. 2020, Rv. 278337 – 01, secondo la quale in tema dipatteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenzaapplicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per lamancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod.pen.).4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali,nonché, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa diinammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), al versamento in favore dellaCassa delle ammende di una somma che si stima equo quantificare in €3.000,00.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 23/04/2026Il Consigliere estensore Il Presidente