Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 18884/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against plea bargain verdict for inadmissible ground of omitted reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18884/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal against a plea bargain sentence inadmissible de plano. The defendant argued the trial judge failed to provide reasoning for not granting acquittal under Article 129 of the Criminal Procedure Code. The court ruled that appeals against plea bargains are strictly limited to specific grounds, excluding challenges based on omitted reasoning regarding potential acquittal.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 444, comma 2-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: Appeals against plea bargain sentences are admissible only for specific statutory grounds, excluding challenges based on omitted reasoning regarding potential acquittal.

Parole chiave

Generato dall'IA
plea bargain appeal inadmissible grounds omitted reasoning acquittal exclusion Criminal Procedure Code motivi di cassazione revoca dell'esecutore testamentario soppressione di prestazioni d'invalidità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 444, comma 2-bis c.p.p.
Con sentenza del 24/07/2025, emessa ai sensi dell'art. 444 cod.
Art. 610, comma 5-bis c.p.p.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano aisensi dell'art. 610 comma 5-bis, ultima parte, cod.
Art. 616 c.p.p.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616cod.
art. 444 cod. proc.pen
Con sentenza del 24/07/2025, emessa ai sensi dell'art. 444 cod.
art. 129 cod.proc. pen
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensoredell’imputato deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in quanto ilGiudice procedente avrebbe omesso di motivare in ordine alle ragioni per le qualinon aveva ritenuto di poter prosciogliere il ricorrente ai sensi dell'art. 129 cod.proc.
art. 129 cod.pen
278337 – 01, secondo la quale in tema dipatteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenzaapplicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per lamancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod.pen.).4.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019
Corte cost. sent. n. 186/2000
pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali,nonché, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa diinammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), al versamento in favore dellaCassa delle ammende di una somma che si stima equo quantificare in €3.000,00.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

essa dal Giudice per le indaginipreliminari del Tribunale di Asti;parti civili (non ricorrenti):Solution srl;Termine Mario;Rea Luigi;Clima Fox srl;udita la relazione svolta dal Consigliere Fabio Mostarda;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO1. Con sentenza del 24/07/2025, emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc.pen., il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Asti, su concorderichiesta delle parti, ha applicato a Salvatore Brusco la pena concordata in ordineai reati a lui ascritti, condannandolo altresì alla rifusione delle spese processualiin favore delle parti civili.2.

Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensoredell’imputato deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in quanto ilGiudice procedente avrebbe omesso di motivare in ordine alle ragioni per le qualinon aveva ritenuto di poter prosciogliere il ricorrente ai sensi dell'art. 129 cod.proc. pen.3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano aisensi dell'art. 610 comma 5-bis, ultima parte, cod. proc. pen., in quantol'impugnazione avverso la sentenza di patteggiamento è stata proposta permotivi diversi da quelli consentiti.

Ed infatti, l'art. 444, comma 2bis cod. proc.pen., stabilisce che l'imputato può proporre ricorso per cassazione avverso lasentenza di patteggiamento solo per motivi attinenti all'espressione della volontàdelle parti, per difetti di correlazione tra richiesta e sentenza, per erroneaqualificazione del fatto, nonché per applicazione di pena o misura di sicurezzaillegale. La contestazione della pronuncia per difetto di motivazione in ordine allaquestione indicata dal ricorrente esula dunque dalle ipotesi tassativamenteindicate per le quali l'impugnazione è consentita e ammissibile (Sez. 6, n. 1032del 07/11/2019, dep. 2020, Rv. 278337 – 01, secondo la quale in tema dipatteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenzaapplicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per lamancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod.pen.).4.

Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali,nonché, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa diinammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), al versamento in favore dellaCassa delle ammende di una somma che si stima equo quantificare in €3.000,00. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 23/04/2026Il Consigliere estensore Il Presidente