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Sentenza — n. 18866/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on criminal complaint standing for vehicle owner with mere factual use.

Numero d'incarto Sentenza — n. 18866/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's acquittal of the accused for aggravated threats and reduced sentencing for damage. The defense argued the complainant lacked standing because his use of the mother's car was merely occasional rather than continuous. The court rejected this, ruling that factual possession or utility of the damaged property is sufficient to grant the right to file a criminal complaint.

Regesto Legislator

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Art. 635 cod. pen.; The right to file a criminal complaint for damage extends to any subject who, for any legal title, utilizes the damaged property or derives utility from it, without requiring continuous or exclusive ownership.

Parole chiave

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criminal complaint standing damage offense factual possession vehicle ownership Italian Penal Code accused acquittal procedural inadmissibility azione mobiliare

Disposizioni normative citate

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Art. 635 cod. pen.
Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo con unico motivola violazione dell’art. 635 cod. pen. e l’improcedibilità dell’azione penale per difetto di validaquerela.
art. 635 cod. pen
Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo con unico motivola violazione dell’art. 635 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 17418 del 13/01/2015, Ghiuri
Sez. 2, n. 41391 del 19/10/2010, Dimasi
Contrariamente a quanto assume il difensore, tanto erasufficiente a legittimarlo all’istanza punitiva (Sez. 2, n. 41391 del 19/10/2010, Dimasi, Rv.248925-01) non rilevando a tal fine l’uso più o meno occasionale del veicolo e le ragionidell’acquisita disponibilità.2.
Sez. 2, n. 47672 del 17/10/2003, Geri
Sez. 2, n. 13636 del 03/11/1999, Buono
Sez. 2, n. 13636 del 03/11/1999, Buono, Rv.214664-01) e in materia di furto, sulla scorta dell’insegnamento di Sez.
Sez. U, n. 40354 del 18/07/2013, Sciuscio
Sez. 4, n. 7193 del 20/12/2023, dep. 2024, P.
Sez. 5, n. 3736 del 04/12/2018, dep. 2019, Lafleur
2024, P., Rv.285824-01); del responsabile della sicurezza dell'esercizio commerciale in quanto titolare delladetenzione qualificata della cosa in custodia, che è compresa nel bene giuridico protetto dallanorma incriminatrice (Sez. 5, n. 3736 del 04/12/2018, dep. 2019, Lafleur, Rv.
Sez. 5, n. 55025 del 26/09/2016, Mocanu
275342-01); delcustode di uno stabilimento in quanto titolare di una posizione di detenzione materiale qualificatadella cosa (Sez. 5, n. 55025 del 26/09/2016, Mocanu, Rv.
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Testo completo

;letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale GaspareSturzo che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.RITENUTO IN FATTO1. Con l’impugnata sentenza la Corte di Appello di Genova, in parziale riforma della decisionedel Tribunale di La Spezia in data 08/11/2023, assolveva Riso Angelo dal reato di minacciaaggravata ascrittogli al capo A della rubrica e rideterminava la pena per il delitto didanneggiamento, con la già riconosciuta diminuente della provocazione, in mesi quattro direclusione, eliminando la subordinazione della sospensione condizionale al risarcimento deldanno.2.

Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo con unico motivola violazione dell’art. 635 cod. pen. e l’improcedibilità dell’azione penale per difetto di validaquerela. Il difensore sostiene che Bellia Mario, che si era portato presso il bar teatro dei fatti abordo dell’autovettura di proprietà della madre, posteggiandola nei pressi, non era detentorequalificato del bene e non era pertanto legittimato alla querela. Infatti, dall’istruttoriadibattimentale è emerso un uso occasionale dell’autovettura e non un rapporto continuativo estrutturato tra il soggetto e il bene, circostanza che avrebbe dovuto indurre a ritenere invalidal’istanza punitiva proposta.CONSIDERATO IN DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza della censura proposta.1.1. La Corte territoriale ha disatteso l’eccezione difensiva con corretti argomenti giuridicifacendo applicazione del principio per cui il diritto di querela per il reato previsto dall'art. 635cod. pen. spetta anche a chi abbia solo un rapporto di fatto di origine non illegale con la cosadanneggiata, in quanto la tutela accordata dalla indicata previsione incriminatrice si riferisce aqualunque soggetto che, per un qualsiasi titolo giuridico, utilizzi il bene interessato o comunquene riceva una utilità (Sez. 2, n. 17418 del 13/01/2015, Ghiuri, Rv. 263574-01).1.2.

Nella specie è pacifico ed incontestato che il querelante avesse la detenzionedell’autovettura intestata alla madre che aveva utilizzato per raggiungere il bar ove si svolsero ifatti, posteggiandola sulla strada. Contrariamente a quanto assume il difensore, tanto erasufficiente a legittimarlo all’istanza punitiva (Sez. 2, n. 41391 del 19/10/2010, Dimasi, Rv.248925-01) non rilevando a tal fine l’uso più o meno occasionale del veicolo e le ragionidell’acquisita disponibilità.2. Questa Corte in tema di danneggiamento ha condivisibilmente affermato che il diritto diquerela spetta anche al titolare di un mero diritto di godimento sul bene danneggiato (Sez. 2, n.47672 del 17/10/2003, Geri, Rv. 227689-01;

Sez. 2, n. 13636 del 03/11/1999, Buono, Rv.214664-01) e in materia di furto, sulla scorta dell’insegnamento di Sez. U, n. 40354 del18/07/2013, Sciuscio, Rv. 255975-01, ha ritenuto la legittimazione alla querela della cassiera diun supermercato in quanto titolare della detenzione qualificata del bene a scopo di custodia oper l'esercizio del commercio al suo interno (Sez. 4, n. 7193 del 20/12/2023, dep. 2024, P., Rv.285824-01); del responsabile della sicurezza dell'esercizio commerciale in quanto titolare delladetenzione qualificata della cosa in custodia, che è compresa nel bene giuridico protetto dallanorma incriminatrice (Sez. 5, n. 3736 del 04/12/2018, dep. 2019, Lafleur, Rv. 275342-01); delcustode di uno stabilimento in quanto titolare di una posizione di detenzione materiale qualificatadella cosa (Sez. 5, n. 55025 del 26/09/2016, Mocanu, Rv. 268906-01).3.

Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibilecon conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzionepecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d’esonero. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali edella somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.Così deciso in Roma il 24 aprile 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteAnna Maria De Santis Andrea Pellegrino