Sentenza — n. 18860/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAELLO di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale PIETRO MOLINO, che ha chiestol’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto perremissione di querela;RITENUTO IN FATTO1. Il difensore di Lorenzo Roncallo ricorre per cassazione avverso la sentenza dellaCorte di Appello di Genova del 03/11/2025, che aveva riqualificato la condotta ascritta per laquale Roncallo era stato condannato da ricettazione in truffa semplice.2. Al riguardo, il difensore eccepisce l’improcedibilità del reato per essere lo stessoestinto per intervenuta remissione di querela e contestuale accettazione.CONSIDERATO IN DIRITTO1.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 152 cod. pen; Sentenza — n. 18860/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Il difensore di Lorenzo Roncallo ricorre per cassazione avverso la sentenza dellaCorte di Appello di Genova del 03/11/2025, che aveva riqualificato la condotta ascritta per laquale Roncallo era stato condannato da ricettazione in truffa semplice.2. Al riguardo, il difensore eccepisce l’improcedibilità del reato per essere lo stessoestinto per intervenuta remissione di querela e contestuale accettazione.CONSIDERATO IN DIRITTO1.
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ELLO di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale PIETRO MOLINO, che ha chiestol’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto perremissione di querela;RITENUTO IN FATTO1. Il difensore di Lorenzo Roncallo ricorre per cassazione avverso la sentenza dellaCorte di Appello di Genova del 03/11/2025, che aveva riqualificato la condotta ascritta per laquale Roncallo era stato condannato da ricettazione in truffa semplice.2. Al riguardo, il difensore eccepisce l’improcedibilità del reato per essere lo stessoestinto per intervenuta remissione di querela e contestuale accettazione.CONSIDERATO IN DIRITTO1.
Il ricorso è fondato.1.1. Relativamente alla dedotta estinzione del reato, costituisce principio di dirittopacificamente enunciato da questa Corte di legittimità quello secondo cui è ammissibile ilricorso per cassazione proposto al solo fine di introdurre nel processo la remissione dellaquerela, ritualmente accettata, intervenuta dopo la sentenza impugnata e prima dellascadenza del termine per la presentazione dell'impugnazione da tanto discendendonel'estinzione del reato (Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004, Chiasserini, Rv. 227681-01; Sez. 4,n. 38156 del 05/07/2022, Tomasello, Rv. 283584-01;
Sez. 4, n. 49226 del 19/10/2016,Bestente, Rv. 268625-01; Sez. 6, n. 2248 del 13/01/2011, Cagnazzo, Rv. 249209-01).1.2. Deve essere pertanto pronunciata sentenza di estinzione del reato ai sensidell’art. 152 cod. pen., posto che è intervenuta remissione di querela con relativa accettazione, come da verbali prodotti in atti.2. Le spese devono essere poste a carico dell’imputato ai sensi dell’art. 340 quartocomma cod. proc. pen. P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata, perche' il reato e' estinto per remissione diquerela.Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 17/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE COSCIONI LUCIANO IMPERIALI