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Sentenza — n. 18858/2026 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 18858/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 18858/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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di:ALESSIO GIOVANNI nato a NAPOLI il 05/03/1967avverso la sentenza del 29/01/2026 del TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generalePIETRO MOLINO, che ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata;letta la memoria del difensore di ALESSIO GIOVANNI, Avv. AGNESE CATTANEO, che hachiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;RITENUTO IN FATTO1. Il Pubblico ministero presso il Tribunale di Torre Annunziata ricorre per cassazioneavverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata che aveva assolto Giovanni Alessiodal reato cui all’art. 640 comma 2 n.2-ter cod. pen. ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen..1.1 Al riguardo il Pubblico Ministero eccepisce violazione di legge, carenza emanifesta illogicità della motivazione in quanto il Tribunale aveva ritenuto applicabile l’art.131-bis cod. pen. perché la norma costituirebbe “una sorta di depenalizzazione in concretooperata dall’interprete in maniera discrezionale” ed in quanto l’offesa in concreto arrecataalla persona offesa era stata lieve: la motivazione appariva quindi illogica e carente, anche inconsiderazione del fatto che l’imputato, mai comparso nel corso del processo, non avevarestituito il profitto del reato, né aveva tenuto alcun tipo di condotta riparatoria.CONSIDERATO IN DIRITTO1 Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile1.1 L'art. 131-bis cod. pen., difatti, tanto nella formulazione antecedente quanto inquella successiva alle modifiche apportate dall'art. 1, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n.150, intende per l'appunto riferirsi alla connotazione storica della condotta, essendo inquestione non la conformità al tipo bensì l'entità della complessiva situazione reale,irripetibile, e quella del suo disvalore, ricavabile da tutti gli elementi di fatto concretamenterealizzati dall'agente dovendosi considerare, in relazione alle modalità della condotta eall'esiguità del danno o del pericolo, se l'offesa sia di particolare tenuità (ferma restando lanon abitualità del comportamento); il giudice, ove le modalità della condotta tenute nondenotino ai sensi dell'art. 133 cod.pen. una particolare gravità del fatto ed il danno siaesiguo, può dichiarare la non punibilità ed è tenuto a motivare la decisione relativamente aidue elementi sopra riportati.Nel caso in esame, sono stati valorizzati indici che costituiscono valutazioni di meritosulle quali non è ammesso sindacato nella presente sede, per cui il ricorso deve esseredichiarato inammissibile; il Tribunale ha infatti evidenziato, in particolare, l’esiguità del dannoe l’occasionalità della condotta, ed il ricorso propone una rilettura degli elementi emersi nelprocesso, operazione non consentita nella presente sede.

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen, art. 133 cod.pen; Sentenza — n. 18858/2026 — snpen · Corte di Cassazione: AGNESE CATTANEO, che hachiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;RITENUTO IN FATTO1. Il Pubblico ministero presso il Tribunale di Torre Annunziata ricorre per cassazioneavverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata che aveva assolto Giovanni Alessiodal reato cui all’art. 640 comma 2 n.2-ter cod. pen. ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen..1.1 Al riguardo il Pubblico Ministero eccepisce violazione di legge, carenza emanifesta illogicità della motivazione in quanto il Tribunale aveva ritenuto applicabile l’art.131-bis cod. pen. perché la norma costituirebbe “una sorta di depenalizzazione in concretooperata dall’interprete in maniera discrezionale” ed in quanto l’offesa in concreto arrecataalla persona offesa era stata lieve: la motivazione appariva quindi illogica e carente, anche inconsiderazione del fatto che l’imputato, mai comparso nel corso del processo, non avevarestituito il profitto del reato, né aveva tenuto alcun tipo di condotta riparatoria.CONSIDERATO IN DIRITTO1 Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile1.1 L'art. 131-bis cod. pen., difatti, tanto nella formulazione antecedente quanto inquella successiva alle modifiche apportate dall'art. 1, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n.150, intende per l'appunto riferirsi alla connotazione storica della condotta, essendo inquestione non la conformità al tipo bensì l'entità della complessiva situazione reale,irripetibile, e quella del suo disvalore, ricavabile da tutti gli elementi di fatto concretamenterealizzati dall'agente dovendosi considerare, in relazione alle modalità della condotta eall'esiguità del danno o del pericolo, se l'offesa sia di particolare tenuità (ferma restando lanon abitualità del comportamento); il giudice, ove le modalità della condotta tenute nondenotino ai sensi dell'art. 133 cod.pen. una particolare gravità del fatto ed il danno siaesiguo, può dichiarare la non punibilità ed è tenuto a motivare la decisione relativamente aidue elementi sopra riportati.Nel caso in esame, sono stati valorizzati indici che costituiscono valutazioni di meritosulle quali non è ammesso sindacato nella presente sede, per cui il ricorso deve esseredichiarato inammissibile; il Tribunale ha infatti evidenziato, in particolare, l’esiguità del dannoe l’occasionalità della condotta, ed il ricorso propone una rilettura degli elementi emersi nelprocesso, operazione non consentita nella presente sede.

Parole chiave

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abbandono del procedimento per truffa revisione della sentenza penale verdetto di colpevolezza sanzioni pecuniarie truffa all'assicurazione alleggerimento della pena

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen..1.1 Al riguardo il Pubblico Ministero eccepisce violazione di legge, carenza emanifesta illogicità della motivazione in quanto il Tribunale aveva ritenuto applicabile l’art.131-bis cod.
art. 133 cod.pen
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di:ALESSIO GIOVANNI nato a NAPOLI il 05/03/1967avverso la sentenza del 29/01/2026 del TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generalePIETRO MOLINO, che ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata;letta la memoria del difensore di ALESSIO GIOVANNI, Avv. AGNESE CATTANEO, che hachiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;RITENUTO IN FATTO1. Il Pubblico ministero presso il Tribunale di Torre Annunziata ricorre per cassazioneavverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata che aveva assolto Giovanni Alessiodal reato cui all’art. 640 comma 2 n.2-ter cod. pen. ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen..1.1 Al riguardo il Pubblico Ministero eccepisce violazione di legge, carenza emanifesta illogicità della motivazione in quanto il Tribunale aveva ritenuto applicabile l’art.131-bis cod. pen. perché la norma costituirebbe “una sorta di depenalizzazione in concretooperata dall’interprete in maniera discrezionale” ed in quanto l’offesa in concreto arrecataalla persona offesa era stata lieve: la motivazione appariva quindi illogica e carente, anche inconsiderazione del fatto che l’imputato, mai comparso nel corso del processo, non avevarestituito il profitto del reato, né aveva tenuto alcun tipo di condotta riparatoria.CONSIDERATO IN DIRITTO1 Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile1.1 L'art. 131-bis cod. pen., difatti, tanto nella formulazione antecedente quanto inquella successiva alle modifiche apportate dall'art. 1, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n.150, intende per l'appunto riferirsi alla connotazione storica della condotta, essendo inquestione non la conformità al tipo bensì l'entità della complessiva situazione reale,irripetibile, e quella del suo disvalore, ricavabile da tutti gli elementi di fatto concretamenterealizzati dall'agente dovendosi considerare, in relazione alle modalità della condotta eall'esiguità del danno o del pericolo, se l'offesa sia di particolare tenuità (ferma restando lanon abitualità del comportamento); il giudice, ove le modalità della condotta tenute nondenotino ai sensi dell'art. 133 cod.pen. una particolare gravità del fatto ed il danno siaesiguo, può dichiarare la non punibilità ed è tenuto a motivare la decisione relativamente aidue elementi sopra riportati.Nel caso in esame, sono stati valorizzati indici che costituiscono valutazioni di meritosulle quali non è ammesso sindacato nella presente sede, per cui il ricorso deve esseredichiarato inammissibile; il Tribunale ha infatti evidenziato, in particolare, l’esiguità del dannoe l’occasionalità della condotta, ed il ricorso propone una rilettura degli elementi emersi nelprocesso, operazione non consentita nella presente sede.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso.Così è deciso, 17/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE COSCIONI LUCIANO IMPERIALI