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Sentenza — n. 18562/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific argumentation regarding seizure extension.

Numero d'incarto Sentenza — n. 18562/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible because it merely reiterated arguments already rejected by the lower court without providing new specific criticism. The appellant argued that a seizure on the company should be voided after a seizure on the father was annulled, but the court found the company was the direct target of the original order. Consequently, the court ruled that the appeal lacked the required specificity to challenge the decision substantively.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it lacks specificity by merely reiterating arguments already rejected by the lower court without offering new substantive criticism.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal lack of specificity reiteration of arguments seizure extension third party rights procedural defect Cassation review gestore d'affari

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour
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Testo completo

di amministratore della PROMOSHOP.IT SRLavverso l’ordinanza in data 31/12/2025 del G.I.P. del TRIBUNALE DI PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratoregenerale GIOVANNI B. BERTOLINI, che ha concluso per l’inammissibilità del ri-corso.RITENUTO IN FATTO1. Cesare Gambino, in qualità di amministratore della Promoshops s.r.l. —che si definisce soggetto terzo rispetto al procedimento penale n. 467/25 SIGE, n.3721/19 RGNR, n. 3612/19 RG-Gip pendente avanti il Tribunale di Palermo – im-pugna il provvedimento in data 31/12/2025 con cui il Gip del Tribunale di Palermo,quale giudice dell’esecuzione, ha rigettato l'opposizione avverso l’istanza di disse-questro e restituzione dei beni precedentemente avanzata davanti allo stesso giu-dice.2.

A sostegno dell'impugnazione la difesa espone che il provvedimento abla-torio originario era stato emesso nei confronti di Gambino Giovanni, soggetto in-dagato, il quale all'epoca dei fatti contestati rivestiva la qualità di amministratoredella Promoshops.it s.r.l., ma che, in sede esecutiva la Polizia Giudiziaria avevaautonomamente esteso il sequestro anche nei confronti di Gambino Cesare, figliodell’indagato, sul rilievo che nel 2024 era lui a ricoprire la veste di legale rappre-sentate, ritenendo in via del tutto arbitraria la sussistenza di un collegamento trai conti aziendali e i fatti ascritti al padre.Secondo il ricorrente tale estensione era avvenuta in assenza di qualsivogliaprovvedimento cautelare emesso a carico di Gambino Cesare e senza che nei suoiconfronti risultasse formulata alcuna ipotesi di reato.Il ricorrente aggiunge che con provvedimento in data 25/02/2025 il Tribunaledel Riesame aveva annullato il sequestro disposto a carico di Gambino Giovanni,dal che discendeva — a parere della difesa — la caducazione di ogni misura a essoconnessa, ivi compreso il vincolo sui conti della Promoshops.it s.r.l.Il ricorrente osserva, dunque, che il Gip ha rigettato l’opposizione affermandoche la decisione del Tribunale del Riesame resa nell'interesse del solo GambinoGiovanni non dispiegava effetti sulla posizione di soggetti terzi e che la Promo-shops.it s.r.l. fosse comunque direttamente coinvolta nella vicenda, con conse-guente permanenza del vincolo reale.3.

Tale motivazione, ad avviso dell'appellante, non è condivisibile, in primoluogo perché il sequestro a carico della società era strutturalmente dipendente daquello disposto nei confronti dell'indagato, essendosi la polizia giudiziaria limitataad estenderlo in executivis sulla scorta del solo titolo emesso a carico di GambinoGiovanni, in assenza di un autonomo decreto cautelare a carico di Gambino Ce-sare. Venuto meno il titolo genetico per effetto dell'annullamento disposto dal Rie-same, il vincolo derivato non potrebbe logicamente sopravvivere.

In secondo luogoperchè i beni immobili dell'indagato assoggettati a sequestro per equivalente su-perano già ampiamente il valore delle somme da cautelare, sicché non sussistealcuna ragione per mantenere il vincolo sui conti aziendali.La difesa osserva che la giurisprudenza più recente e consolidata della Cortedi cassazione subordina la legittimità del sequestro per equivalente alla dimostra-zione di una diretta connessione tra l'illecito profitto e il conseguente illegittimoarricchimento in capo al soggetto attinto dalla misura, connessione che nel caso dispecie il Gip non ha in alcun modo illustrato con riferimento alle disponibilità nellatitolarità di Gambino Cesare.CONSIDERATO IN DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile, in quanto aspecifico.1.1. Il ricorrente reitera i medesimi argomenti posti a base dell’istanza didissequestro e dell’opposizione inoltrata al G.i.p. quale giudice dell’esecuzione, conle quali sosteneva che il titolo cautelare genetico sarebbe stato emesso esclusiva-mente nei confronti di Gambino Giovanni e non anche nei confronti di GambinoCesare e dell’azienda, con la conseguente illegittimità dell’estensione del vincoloreale a tali soggetti; che il Tribunale del riesame aveva annullato il sequestro di-sposto nei confronti del predetto Gambino Giovanni, con effetti caducanti anchesugli ulteriori provvedimenti connessi, ivi compresa l’estensione del vincolo neiconfronti di Gambino Cesare e della società.Il G.i.p. ha rigettato l’opposizione osservando che con il decreto del 16 gen-naio 2025 – «contrariamente a quanto sostenuto» - era stato disposto il sequestropreventivo, anche per equivalente, sulle somme nella disponibilità della PROMO-SHOP.IT s.r.l., in quanto soggetto giuridico indagato per la responsabilità ammini-strativa degli illeciti penali ascritti agli indagati, con autonoma e diretta riferibilitàdel provvedimento ablativo al patrimonio sociale, e solo in via subordinata, in casodi incapienza, sui beni riconducibili al legale rappresentante pro tempore, GambinoGiovanni.Sulla base di ciò il giudice ha ritenuto la legittimità dell’attività esecutivasvolta dalla polizia giudiziaria, che era stata correttamente indirizzata nei confrontidella società, quale soggetto direttamente destinatario della misura cautelarereale, mentre nessun vincolo -d’altro canto- era stato disposto, né apposto suc-cessivamente, sui beni di Gambino Cesare.1.2.

Nel provvedimento impugnato si osserva, inoltre, che «alla luce diquanto sopra detto, risulta del tutto inconferente l’ulteriore doglianza difensiva,mento del Tribunale per il Riesame è stata adottata in modo espresso limitata-mente alla posizione di Gambino Giovanni [il corsivo è del provvedimento impu-gnato n.d.e.], sicché la stessa non può avere refluenza alcuna sul provvedimentoablatorio adottato nei confronti della società, soggetto terzo, come detto, autono-mamente indagato e direttamente attinto dal decreto di sequestro».2. Ciò rilevato, non può che osservarsi che il contenuto del provvedimentocosì sintetizzato non viene preso in considerazione dal ricorrente.2.1.

Anzitutto, vale la pena evidenziare come il ricorso risulti perplesso neisuoi contenuti, in quanto non emerge con chiarezza se le argomentazioni sianosviluppate nell’interesse di Cesare Gambino in proprio quale persona fisica ovveroquale legale rappresentante della società, come sembrerebbe emergere dall’epi-grafe dell’atto d’impugnazione, dove il ricorrente viene presentato nella veste dilegale rappresentate della società e non in proprio.2.2. Ciò premesso, in ogni caso, in entrambe le ipotesi, il ricorrente non siconfronta con quanto ritenuto nel provvedimento impugnato, là dove il giudice,per un verso, sottolinea che Cesare Gambino non è stato destinatario di alcunprovvedimento di sequestro e, per altro verso, evidenzia come la società sia statadestinataria diretta e autonoma del provvedimento di sequestro, così che il prov-vedimento ablatorio, legittimamente eseguito nei confronti di essa, era slegatodalle vicende eventualmente interessanti l’ablazione apposta a carico dei beni diGiovanni Gambino.A fronte di ciò, il ricorrente si limita a reiterare -assertivamente- le mede-sime osservazioni sviluppate con l’opposizione, senza esporre alcuna censura ri-spetto al decisivo rilievo del giudice quanto alla diretta riferibilità del sequestro allasocietà, alla insussistenza di provvedimenti di sequestro a carico di Cesare Gam-bino e alla ininfluenza dell’annullamento del sequestro disposto nei confronti diGiovanni Gambino, attesa la diretta e autonoma riferibilità del vincolo alla societàe ai suoi beni.2.3.

Da ciò discende l’inammissibilità dell’impugnazione, atteso che difettadella specificità il ricorso che si risolve nella pedissequa reiterazione delle ragionidedotte davanti al giudice del provvedimento impugnato e da questi puntualmentedisattesi, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, inquanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avversoil provvedimento impugnato (in tal senso, cfr. Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019,Boutartour, Rv. 277710-01).3. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso, lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché,ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, alpagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, cosìequitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di tremila in favore della Cassa delle ammende.Così deciso il 24 aprile 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteAntonio Saraco Andrea Pellegrino