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Ordinanza — n. 18544/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 18544/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18544/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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rte di Assise di appello di Napoli in data 12/11/2025visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere Lucia Aielli;a seguito di trattazione con procedura de planoRITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO1. Silenzio Francesco impugna la sentenza della Corte di Assise di appello di Napoli che nelgiudizio di rinvio a seguito di annullamento disposto dalla Suprema Corte con sentenza indata 02/07/2025, ha accolto la richiesta di pena concordata ai sensi dell’art. 599 bis cod.proc. pen., deducendo nullità della sentenza per mancanza ed illogicità della motivazione inrelazione all’art. 129 cod. proc. pen.2.

Regesto Legislator

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art. 599 bis cod.proc. pen, art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 18544/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Silenzio Francesco impugna la sentenza della Corte di Assise di appello di Napoli che nelgiudizio di rinvio a seguito di annullamento disposto dalla Suprema Corte con sentenza indata 02/07/2025, ha accolto la richiesta di pena concordata ai sensi dell’art. 599 bis cod.proc. pen., deducendo nullità della sentenza per mancanza ed illogicità della motivazione inrelazione all’art. 129 cod. proc. pen.2.

Parole chiave

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concordato nel fallimento concorso di motivi di sospensione motivi di cassazione annullamento del lodo arbitrale sospensione della procedura di fallimento revoca della moratoria concordataria

Disposizioni normative citate

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art. 599 bis cod.proc. pen
Silenzio Francesco impugna la sentenza della Corte di Assise di appello di Napoli che nelgiudizio di rinvio a seguito di annullamento disposto dalla Suprema Corte con sentenza indata 02/07/2025, ha accolto la richiesta di pena concordata ai sensi dell’art. 599 bis cod.proc.
art. 129 cod. proc. pen
pen., deducendo nullità della sentenza per mancanza ed illogicità della motivazione inrelazione all’art. 129 cod. proc. pen.2.
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Testo completo

rte di Assise di appello di Napoli in data 12/11/2025visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere Lucia Aielli;a seguito di trattazione con procedura de planoRITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO1. Silenzio Francesco impugna la sentenza della Corte di Assise di appello di Napoli che nelgiudizio di rinvio a seguito di annullamento disposto dalla Suprema Corte con sentenza indata 02/07/2025, ha accolto la richiesta di pena concordata ai sensi dell’art. 599 bis cod.proc. pen., deducendo nullità della sentenza per mancanza ed illogicità della motivazione inrelazione all’art. 129 cod. proc. pen.2.

Il ricorso è inammissibile alla luce del consolidato orientamento di legittimità che haspiegato “A seguito della reintroduzione del c.d. patteggiamento in appello ad opera dell'art.1, comma 56, della legge n. 103 del 2017, il giudice di secondo grado, nell'accogliere larichiesta formulata a norma del nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., non deve motivare sulmancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc.pen., né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, inquanto, a causa dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputatoabbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggettodi rinuncia. (In applicazione del principio, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso percassazione proposto avverso la sentenza ex art. 599-bis cod. proc. pen., con cui l'imputatodeduceva la mancanza di motivazione sulle condizioni di cui all'art. 129 cod. proc. pen.)(Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Rv. 272853 – 01;

Sez. 3, Ord. n. 30190 del 08/03/2018,Rv. 273755 – 01; Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Rv. 274522 - 01).3. Quanto esposto comporta la declaratoria d’inammissibilità del ricorso e la conseguentecondanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosiprofili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favoredella Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata inragione dei motivi dedotti. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 10/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteLUCIA AIELLI IGNAZIO PARDO