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Sentenza — n. 18542/2026 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 18542/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 18542/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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ostituto Procuratore generale Lidia Giorgio che ha chiestol’inammissibilità del ricorso RITENUTO IN FATTO1.Con sentenza in data 10/09/2025 la Corte di appello di Palermo - Sezione per iMinorenni, ha confermato la sentenza del GUP del locale Tribunale che, in esito a giudizioabbreviato, aveva condannato l’odierno ricorrente alla pena ritenuta di giustizia in ordine apiù reati (ricettazione, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale).2.Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, per mezzo deldifensore, deducendo:2.1.violazione di legge e travisamento della prova (art. 606 lett.

Regesto Legislator

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ART. 52 D.LGS.196/03; Sentenza — n. 18542/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 606 lett.

Parole chiave

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infrazione privilegiata reato di pirateria della strada contravvenzione alla circolazione corresponsabilità della vittima circostanza attenuante altri reati

Disposizioni normative citate

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ART. 52 D.LGS.196/03
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Testo completo

ostituto Procuratore generale Lidia Giorgio che ha chiestol’inammissibilità del ricorso RITENUTO IN FATTO1.Con sentenza in data 10/09/2025 la Corte di appello di Palermo - Sezione per iMinorenni, ha confermato la sentenza del GUP del locale Tribunale che, in esito a giudizioabbreviato, aveva condannato l’odierno ricorrente alla pena ritenuta di giustizia in ordine apiù reati (ricettazione, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale).2.Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, per mezzo deldifensore, deducendo:2.1.violazione di legge e travisamento della prova (art. 606 lett.

b) ed e) cod. proc. pen.)avuto riguardo alla mancata valutazione degli argomenti difensivi con i quali si era sostenutoche XXXXXXXX fosse responsabile del furto (e non della ricettazione) della autovettura abordo della quale era stato sorpreso dalla Polizia;2.2.con il secondo motivo si censura la sentenza per violazione di legge e mancanza,contraddittorietà ed illogicità manifesta della motivazione avuto riguardo alla mancataconcessione delle attenuati generiche e del beneficio della sospensione condizionale dellapena.CONSIDERATO IN DIRITTO1.Il ricorso è fondato avuto riguardo al primo assorbente motivo concernente lariqualificazione del fatto da ricettazione in furto, posto che l’imputato, contrariamente aquanto assunto in sentenza, in sede di convalida dell’arresto aveva reso dichiarazioniassumendosi la paternità del furto che la Corte ha completamente obliterato.2.A ciò aggiungasi la contestualità temporale tra la denuncia di furto dell’autovettura abordo della quale veniva sorpreso l’imputato ed il suo arresto, circostanza che, come dedottonel ricorso, rende piuttosto implausibile che nell’arco di qualche minuto si fosse verificato siail furto dell’autovettura da parte di terzi che la ricettazione dell’autovettura da parte diXXXXXXXX.3.Alla luce di quanto sopra illustrato la sentenza impugnata va annullata con rinvio pernuovo giudizio su tale capo.

P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte diappello di Palermo.Così è deciso, 10/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteLUCIA AIELLI IGNAZIO PARDOIN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LEGENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.