Sentenza — n. 18541/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAr.l.,parte offesa nel proc. a carico di:Iaia Giuseppe nato a Francavilla Fontana il 28/10/1970avverso l’ordinanza del Gip del Tribunale di Lecce in data 26/12/2025visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere Lucia Aielli;lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Laura Condemi che ha chiestodichiararsi l’inammissibilità del ricorso.RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO1. Giuseppe Ripa nella qualità di legale rapp.te della Media s.r.l., propone ricorso avversol'ordinanza di archiviazione emessa in data 26/12/2025 dal Gip del Tribunale di Lecce nelprocedimento a carico di Iaia Vincenzo indagato per il delitto di truffa, deducendo lamancanza ed illogicità della motivazione avuto riguardo alla ritenuta insussistenza degliartifici e raggiri che sarebbero invece integrati, a parere del ricorrente, dalla emissione, daparte di Iaia, di assegni post datati rimasti insoluti e protestati.2.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 410 bis cod. proc. pen; Sentenza — n. 18541/2026 — snpen · Corte di Cassazione: r.l.,parte offesa nel proc. a carico di:Iaia Giuseppe nato a Francavilla Fontana il 28/10/1970avverso l’ordinanza del Gip del Tribunale di Lecce in data 26/12/2025visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere Lucia Aielli;lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Laura Condemi che ha chiestodichiararsi l’inammissibilità del ricorso.RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO1. Giuseppe Ripa nella qualità di legale rapp.te della Media s.r.l., propone ricorso avversol'ordinanza di archiviazione emessa in data 26/12/2025 dal Gip del Tribunale di Lecce nelprocedimento a carico di Iaia Vincenzo indagato per il delitto di truffa, deducendo lamancanza ed illogicità della motivazione avuto riguardo alla ritenuta insussistenza degliartifici e raggiri che sarebbero invece integrati, a parere del ricorrente, dalla emissione, daparte di Iaia, di assegni post datati rimasti insoluti e protestati.2.
Parole chiave
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r.l.,parte offesa nel proc. a carico di:Iaia Giuseppe nato a Francavilla Fontana il 28/10/1970avverso l’ordinanza del Gip del Tribunale di Lecce in data 26/12/2025visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere Lucia Aielli;lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Laura Condemi che ha chiestodichiararsi l’inammissibilità del ricorso.RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO1. Giuseppe Ripa nella qualità di legale rapp.te della Media s.r.l., propone ricorso avversol'ordinanza di archiviazione emessa in data 26/12/2025 dal Gip del Tribunale di Lecce nelprocedimento a carico di Iaia Vincenzo indagato per il delitto di truffa, deducendo lamancanza ed illogicità della motivazione avuto riguardo alla ritenuta insussistenza degliartifici e raggiri che sarebbero invece integrati, a parere del ricorrente, dalla emissione, daparte di Iaia, di assegni post datati rimasti insoluti e protestati.2.
Il ricorso è inammissibile per le ragioni che seguono.2.1. L’ordinanza impugnata è stata emessa nel contraddittorio delle parti, all’esitodell’udienza camerale del 15/10/2025, fissata a seguito di opposizione della persona offesaper cui, secondo quanto disposto dall’art. 410 bis cod. proc. pen., come modificato dalla L.103/2017, essa è suscettibile di reclamo innanzi dal Tribunale monocratico nei soli casi dinullità previsti dall'art. 127, comma 5, cod. prod. pen. (Sez. 3, n. 32508 del 05/04/2018, Rv.273371 - 01).2.2. Non si rinviene, né è stata dedotta, l’abnormità strutturale o funzionale delprovvedimento impugnato avendo il GIP esercitato un potere espressamente riconosciutoglidalla legge processuale, senza discostarsi dal gli schemi procedimentali prescritti dallegislatore pertanto, in continuità con quanto affermato da questa stessa Sezione, deveribadirsi che “L’ordinanza di archiviazione emessa dal giudice per le indagini preliminari inesito al rigetto dell'opposizione della persona offesa, non essendo affetta da abnormità néstrutturale, né funzionale, non è impugnabile per cassazione e l'inammissibilità, ex art. art.591, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., del ricorso eventualmente proposto può esseredichiarata con procedura "de plano", ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.”(Sez. 2, Ordinanza n. 28583 del 02/07/2024, Rv. 286726-01).3.
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 10/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteLUCIA AIELLI IGNAZIO PARDO