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Sentenza — n. 18538/2026 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 18538/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 18538/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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E CONSIDERATO IN DIRITTO1. Con sentenza in data 06/05/2025 la Corte di appello di Cagliari Sez. dist. di Sassariha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Tempio Pausania che aveva condannatogli odierni ricorrenti alla pena ritenuta di giustizia in ordine al delitto di truffa, in concorso.2. Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso gli imputati tramite i rispettividifensori i quali con un primo motivo, comune ad entrambi, rilevano l’intervenuta estinzionedel reato per remissione di querela.3. Con un secondo motivo Fodde Gian Franco, deduce violazione di legge econtraddittorietà della motivazione per avere la Corte di appello erroneamente ritenutointegrata la fattispecie di truffa contrattuale in ragione del fatto che la società contraente erainattiva al momento della stipula del contratto.4.

Regesto Legislator

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art. 150 c.p; Sentenza — n. 18538/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Con un secondo motivo Fodde Elio Paolo deduce violazione di legge ed illogicitàdella motivazione con riguardo all’affermazione di responsabilità a titolo di concorso in truffa,non risultando dagli atti che egli abbia mai partecipato alla trattativa o abbia sottoscritto ilcontratto con Manai Stefano.5. I ricorsi vanno accolti per essere intervenuta la remissione di querela di Manai Stefano el’accettazione della remissione di querela, esplicitata a mezzo di procuratore speciale;pertanto essendosi verificata la causa di estinzione del reato di cui all’ art. 150 c.p., deveannullarsi la sentenza impugnata senza rinvio ai sensi dell’art. 620 c. 1 lett.

Parole chiave

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mancata attuazione degli accordi illeciti truffa per mestiere irregolarità finanziarie fedeltà contrattuale lotta contro la frode buona fede

Disposizioni normative citate

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art. 150 c.p
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Testo completo

05/2025visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;udita la relazione svolta dal consigliere Lucia Aiellilette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Lidia Giorgio che ha chiestol’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per estinzione del reato dovuta aremissione di querela

RITENUTO IN FATTO

E CONSIDERATO IN DIRITTO1. Con sentenza in data 06/05/2025 la Corte di appello di Cagliari Sez. dist. di Sassariha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Tempio Pausania che aveva condannatogli odierni ricorrenti alla pena ritenuta di giustizia in ordine al delitto di truffa, in concorso.2. Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso gli imputati tramite i rispettividifensori i quali con un primo motivo, comune ad entrambi, rilevano l’intervenuta estinzionedel reato per remissione di querela.3. Con un secondo motivo Fodde Gian Franco, deduce violazione di legge econtraddittorietà della motivazione per avere la Corte di appello erroneamente ritenutointegrata la fattispecie di truffa contrattuale in ragione del fatto che la società contraente erainattiva al momento della stipula del contratto.4.

Con un secondo motivo Fodde Elio Paolo deduce violazione di legge ed illogicitàdella motivazione con riguardo all’affermazione di responsabilità a titolo di concorso in truffa,non risultando dagli atti che egli abbia mai partecipato alla trattativa o abbia sottoscritto ilcontratto con Manai Stefano.5. I ricorsi vanno accolti per essere intervenuta la remissione di querela di Manai Stefano el’accettazione della remissione di querela, esplicitata a mezzo di procuratore speciale;pertanto essendosi verificata la causa di estinzione del reato di cui all’ art. 150 c.p., deveannullarsi la sentenza impugnata senza rinvio ai sensi dell’art. 620 c. 1 lett.

a) c.p.p., con laprecisazione che la causa estintiva sia pure esplicitata verso un solo imputato, si estende didiritto a tutti coloro che abbiano commesso il reato (cfr. Sez. 2, n. 1301 del 17/10/1984, dep.1985, Rv. 167790 – 01).6. Le spese sono a carico dei querelati come per legge.7. Gli ulteriori motivi restano assorbiti. P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata, perche' il reato e' estinto per remissione diquerela. Condanna gli imputati al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 10/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteLUCIA AIELLI IGNAZIO PARDO