Ordinanza — n. 18534/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAE D'APPELLO DI NAPOLIUdita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;ricorso trattato de plano.RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO1. Con ricorso avverso l’indicata sentenza pronunciata ex art. 599-bis cod.proc. pen. su istanza di concordato, l’imputato ha dedotto motivazione carente inrelazione alla declaratoria di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen., ex art. 131bis cod. pen., e all'eventuale applicazione della pena pecuniaria sostitutiva exl.689/1981.2. Il ricorso è inammissibile poiché dedotto per motivi non consentiti.Deve essere ricordato in premessa come ai sensi del comma 5-bis dell'art.610 cod. proc. pen. la Corte dichiari senza formalità di procedura l'inammissibilitàdel ricorso.Invero, le uniche doglianze proponibili avverso la sentenza ex art. 599-biscod. proc. pen. sono quelle relative alla formazione della volontà della parte diaccedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sullarichiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice di appello mentrenessuno spazio può essere ammesso per doglianze attinenti motivi rinunciati (Sez.2, n. 50062 del 16/11/2023, Musella, Rv. 285619 – 01) o questioni che esulino dalperimetro sopra delineato.3.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 599-bis cod.proc. pen, art. 129 cod. proc. pen, art. 131bis cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 18534/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Con ricorso avverso l’indicata sentenza pronunciata ex art. 599-bis cod.proc. pen. su istanza di concordato, l’imputato ha dedotto motivazione carente inrelazione alla declaratoria di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen., ex art. 131bis cod. pen., e all'eventuale applicazione della pena pecuniaria sostitutiva exl.689/1981.2. Il ricorso è inammissibile poiché dedotto per motivi non consentiti.Deve essere ricordato in premessa come ai sensi del comma 5-bis dell'art.610 cod. proc. pen. la Corte dichiari senza formalità di procedura l'inammissibilitàdel ricorso.Invero, le uniche doglianze proponibili avverso la sentenza ex art. 599-biscod. proc. pen. sono quelle relative alla formazione della volontà della parte diaccedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sullarichiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice di appello mentrenessuno spazio può essere ammesso per doglianze attinenti motivi rinunciati (Sez.2, n. 50062 del 16/11/2023, Musella, Rv. 285619 – 01) o questioni che esulino dalperimetro sopra delineato.3.
Parole chiave
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E D'APPELLO DI NAPOLIUdita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;ricorso trattato de plano.RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO1. Con ricorso avverso l’indicata sentenza pronunciata ex art. 599-bis cod.proc. pen. su istanza di concordato, l’imputato ha dedotto motivazione carente inrelazione alla declaratoria di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen., ex art. 131bis cod. pen., e all'eventuale applicazione della pena pecuniaria sostitutiva exl.689/1981.2. Il ricorso è inammissibile poiché dedotto per motivi non consentiti.Deve essere ricordato in premessa come ai sensi del comma 5-bis dell'art.610 cod. proc. pen. la Corte dichiari senza formalità di procedura l'inammissibilitàdel ricorso.Invero, le uniche doglianze proponibili avverso la sentenza ex art. 599-biscod. proc. pen. sono quelle relative alla formazione della volontà della parte diaccedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sullarichiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice di appello mentrenessuno spazio può essere ammesso per doglianze attinenti motivi rinunciati (Sez.2, n. 50062 del 16/11/2023, Musella, Rv. 285619 – 01) o questioni che esulino dalperimetro sopra delineato.3.
Alla pronuncia consegue la condanna ex art. 616 cod. proc. pen. delricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favoredella Cassa delle ammende di una somma che, valutati i profili di colpa emergentidal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così deciso il 19 marzo 2026Il Consigliere estensore Il Presidente