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Sentenza — n. 18531/2026 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 18531/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 18531/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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della CORTE D'APPELLO DI NAPOLIUdita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale SIMONETTA CICCARELLIche ha chiesto il rigetto del ricorso;Ricorso trattato ai sensi dell’art. 611 cod. proc. pen..RITENUTO IN FATTO1. Con l'impugnato provvedimento, la Corte d’appello di Napoli ha confermatoil decreto pronunziato dal Tribunale di Napoli in data 10 giugno 2025 con cui erastata riesaminata e rivalutata l’attualità della pericolosità sociale di Vincenzo Scala,confermandola e disponendo l’esecuzione alla misura di prevenzione in corso neiconfronti del proposto.2.

Regesto Legislator

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art. 611 cod. proc. pen; Sentenza — n. 18531/2026 — snpen · Corte di Cassazione: U, n.111 del 30/11/2017, Gattuso, Rv.271511-01 e Sez. 5, n. 30130 del 15/03/2018,Licciardello, Rv. 273500 – 01, secondo cui, al fine dell'applicazione di misure diprevenzione nei confronti di indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafiosoè necessario accertare il requisito della attualità della pericolosità del proposto,con il corollario che qualora sia intercorso un apprezzabile lasso di tempo tral'accertamento in sede penale e la applicazione della misura, è onere del giudiceverificare la permanenza della pericolosità sociale, tenendo in considerazionel'evoluzione della personalità del proposto nel periodo di espiazione della pena.

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione ricollocamento in un istituto remissione della pena revoca della sospensione condizionale durata del successo d'integrazione differimento dell'esecuzione della pena

Disposizioni normative citate

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art. 611 cod. proc. pen
della CORTE D'APPELLO DI NAPOLIUdita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale SIMONETTA CICCARELLIche ha chiesto il rigetto del ricorso;Ricorso trattato ai sensi dell’art. 611 cod. proc. pen..RITENUTO IN FATTO1.
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Testo completo

della CORTE D'APPELLO DI NAPOLIUdita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale SIMONETTA CICCARELLIche ha chiesto il rigetto del ricorso;Ricorso trattato ai sensi dell’art. 611 cod. proc. pen..RITENUTO IN FATTO1. Con l'impugnato provvedimento, la Corte d’appello di Napoli ha confermatoil decreto pronunziato dal Tribunale di Napoli in data 10 giugno 2025 con cui erastata riesaminata e rivalutata l’attualità della pericolosità sociale di Vincenzo Scala,confermandola e disponendo l’esecuzione alla misura di prevenzione in corso neiconfronti del proposto.2.

Formulando ricorso per Cassazione, la difesa di Scala ha articolato i dueseguenti motivi.2.1 Violazione di legge (art. 606 lett. b, cod. proc. pen. in relazione all’art. 1d. lgs. 159/2011) nonché vizio di motivazione (art. 606, lett. e, cod. proc. pen.)per mancata dimostrazione dell’attualità e concretezza della pericolosità socialequalificata.La Corte d’appello ha sostanzialmente obliterato il giudizio prognosticorichiestole.In particolare, la Corte ha:- distorto il criterio prognostico superando l’insufficienza del quadro probatorionel periodo di osservazione: l’attualità del giudizio di pericolosità non può basarsisul presupposto genetico del provvedimento (costituito dall’appartenenza alsodalizio criminale) in assenza di una prova attuale, effettuata a soli otto mesidalla riguadagnata libertà; né può essere valorizzata la mancata dissociazione,dato che il diritto di difesa ed i principi garantistici escludono di capovolgere lalogica probatoria imponendo la ‘redenzione’ attraverso la dissociazione; infine, ilrientro nella propria residenza è elemento neutro, non valorizzabile, pena laviolazione del diritto costituzionalmente garantito alla libertà di movimento edomicilio;- disatteso l’efficacia emendante dell’espiazione della pena: in assenza diindicatori, nei decorsi otto mesi, di riallaccio ad ambienti criminali ed in presenzadella ricerca di una occupazione, la Corte avrebbe dovuto dimostrare la inefficaciadella rieducazione che la lunga detenzione ha indotto nel proposto; la motivazionedel provvedimento di prevenzione, che si basa esclusivamente sul pregresso, negala funzione redentrice della espiazione, nonché l’autonomia del giudizio diprevenzione, ‘raddoppiando’ l’afflizione ed incorrendo in una sorta di bis in idemsostanziale in sede di prevenzione.2.2 Violazione di legge (art. 606 lett. b, cod. proc. pen. in relazione agli artt.6 e 8 d. lgs. 159/2011) nonché vizio di motivazione (art. 606, lett. e, cod. proc.pen.) in ordine alla mancata o insufficiente giustificazione della proporzionalità edadeguatezza dell’obbligo di soggiorno.La Corte ha fallito l’onere motivazionale, imposto dall’essere l’obbligo disoggiorno la misura più gravosa tra quelle di prevenzione.

La motivazione sulpunto è tautologica, non essendo stato indicato il nesso causale tra il ruolo nel clane l’esigenza di limitare al Comune di Napoli l’obbligo residenziale dello Scala.Inoltre, la motivazione ha violato il principio di adeguatezza e proporzionalità, nonessendosi esaminate opzioni meno afflittive in assenza di positiva dimostrazionedi una ripresa operativa da parte del proposto.CONSIDERATO IN DIRITTO1. Il ricorso va accolto, in relazione al primo motivo addotto, con assorbimentodel secondo. Ciò comporta l’annullamento del decreto impugnato ed il rinvio pernuovo giudizio alla Corte di appello di Napoli.2.

Il punto centrale, intorno al quale si struttura il ricorso, è costituito dallacontestazione della dimostrazione, da parte dell’impugnato decreto, dell’attualitàe concretezza della pericolosità sociale qualificata.In relazione a tale punto, occorre dire, il ricorso formula censure sia conriferimento alla violazione di legge, che al vizio di motivazione. E se è noto chequeste ultime non possono avere accesso alla fase di legittimità del giudizio diprevenzione poiché è lo stesso testo dell’art. 10, comma 3, d.lgs. 159/2011 aprevedere che “Avverso il decreto della corte d’appello, è ammesso ricorso percassazione per violazione di legge”, costituisce, d’altro canto, principio assodatoche “in tema di procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione è ammessosoltanto per violazione di legge, nozione in cui va ricompresa, in relazione ai profilimotivazionali, la sola motivazione inesistente o meramente apparente delprovvedimento, che ricorre quando il decreto omette del tutto di confrontarsi conun elemento potenzialmente decisivo nel senso che, singolarmente considerato,sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio» (Sez. 6, Sentenzan. 21525 del 18/06/2020, Mulè, Rv. 279284 - 01;

Sez. 2, n.44578 del 5 ottobre2023, Imp. Armosino).Ciò è quanto accade nel caso concreto.Dopo la puntuale ricostruzione della vicenda processuale e la correttaesposizione dei principi giuridici che governano la materia, con specificoriferimento alla reimposizione di una misura di prevenzione sospesa per una lungacarcerazione, la Corte partenopea ha di fatto omesso di confrontarsi con il puntocentrale della questione sottopostagli, che non era certo il rinnovato esame dellacondizione di pericolosità (fase constatativa) che aveva portato alla emissione delprovvedimento di prevenzione nei confronti del proposto, quanto la sua attualitàapplicativa (fase prospettica).Su quest’ultimo aspetto, la Corte ha evitato di fornire risposte concrete,limitandosi ad evidenziare le ragioni applicative della misura, ma non fornendouna risposta soddisfacente agli argomenti difensivi.In particolare, in relazione alla condanna per reato associativo ed alla lungacarcerazione subita, la Corte ha disatteso le coordinate che oramai pacificamentediscendono dal ‘combinato interpretativo’ derivante da pronunce come Sez.

U, n.111 del 30/11/2017, Gattuso, Rv.271511-01 e Sez. 5, n. 30130 del 15/03/2018,Licciardello, Rv. 273500 – 01, secondo cui, al fine dell'applicazione di misure diprevenzione nei confronti di indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafiosoè necessario accertare il requisito della attualità della pericolosità del proposto,con il corollario che qualora sia intercorso un apprezzabile lasso di tempo tral'accertamento in sede penale e la applicazione della misura, è onere del giudiceverificare la permanenza della pericolosità sociale, tenendo in considerazionel'evoluzione della personalità del proposto nel periodo di espiazione della pena.

Intal senso, pur non potendosi attribuire unico o decisivo rilievo al buoncomportamento carcerario (nel caso concreto, serbato per tutti gli anni didetenzione) o altri indicatori positivi (come la ricerca e lo svolgimento, da partedello Scala, di attività lavorativa lecita), non può ignorarsi lo sforzo profuso dalcondannato per precostituirsi le condizioni del reinserimento nella società legale,pena l’obnubilamento della funzione, se non cherigmatica, almeno recuperatoria,della pena.Rifugiandosi in risposte riduttive (sulla insignificanza del correttocomportamento carcerario pluriennale, sulla inidoneità dimostrativa dell’intrapresadalla fine della carcerazione e l’assenza di maggiori informazioni, per dedurnel’impossibilità di trarre elementi positivi in merito all’inattualità della pericolositàsociale – laddove si dovrebbe dimostrare l’attualità; ammettendo la assenza disegnalazioni pregiudizievoli nella nota di Polizia, ma traendo dalla stessal’elemento di sospetto costituito dalle ambigue presenze abitative nello stessostabile ove il proposto è ritornato a vivere) la Corte finisce per fornire unamotivazione apparente che addossa in realtà a Scala la mancata dissociazione senon addirittura le condizioni che gli precludono diverse soluzioni abitative.Ci si trova, pertanto, di fronte ad una motivazione, su tali aspetti, apparente(Sez.

U n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692 – 01) poiché dotata di unacarica di contraddittorietà e di mancato confronto con i dati sottoposti,potenzialmente decisivi (Sez. 6, n. 21525 del 18/06/2020, Mulè, Rv. 279284 –01), tale da richiedere l’annullamento della pronuncia.3. Accolto il ricorso, l'annullamento del decreto comporta il rinvio per nuovogiudizio alla Corte di appello di Napoli. La natura di decreto non permette il rinvioa diversa sezione, a mente del disposto di cui all'art. 623, comma 1, lett. a), cod.proc. pen.; per contro, la natura decisoria dell'atto impone che il collegio chiamatoalla nuova valutazione sia composto diversamente, stante l'incompatibilità deicomponenti che hanno partecipato alla decisione oggetto di impugnazione (Sez.5, n. 42371 del 27/09/2004, Lamanna, Rv. 231015;

Sez. U, n. 111 del30/11/2017, dep. 2018, Gattuso, Rv. 271511 – 01; Sez. 5, n. 19426 del20/04/2021, PG c/Mastrolia, Rv. 281253 - 01). P.Q.MAnnulla il decreto impugnato con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello diNapoli.Così deciso il 19 marzo 2026Il Consigliere relatore Il Presidente