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Ordinanza — n. 18500/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed de plano for omitted Art. 129 sentencing in plea bargain case.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18500/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeals inadmissible de plano regarding the failure of the trial judge to issue a sentence under Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The defendants argued that the judge omitted to pronounce a sentence of acquittal or exemption from criminal liability in a plea bargain proceeding. The court ruled that such omissions in plea bargain sentences are legally inadmissible grounds for cassation, mandating a direct declaration of inadmissibility.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.: A cassation appeal against a plea bargain sentence is inadmissible if it merely alleges the judge's failure to pronounce a sentence under Article 129, requiring the court to declare inadmissibility de plano.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility plea bargain sentencing omitted acquittal sentence de plano ruling Article 129 procedure indennità di buonuscita licenziamento per furto revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.
Entrambi i ricorsi sono inammissibili Invero, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod.
Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
Guido Galletti, di fiducia avverso la sentenza in data 06/03/2026 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Udine; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; preso atto che il procedimento viene trattato nelle forme del rito de plano ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, così determinata tenuto conto dei profili di colpa emergenti dai ricorsi, in favore della Cassa delle ammende.
Art. 129 cod. proc. pen.
Avverso la predetta sentenza, Posirca Sever Bernard e Gheorghe Aramis Frendus, a mezzo del comune difensore, hanno presentato ricorso per cassazione per lamentare, con unico motivo, la mancata pronuncia di sentenza ex art. 129 cod. proc. pen.
art. 444 cod. proc. pen
Con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
Avverso la predetta sentenza, Posirca Sever Bernard e Gheorghe Aramis Frendus, a mezzo del comune difensore, hanno presentato ricorso per cassazione per lamentare, con unico motivo, la mancata pronuncia di sentenza ex art. 129 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, così determinata tenuto conto dei profili di colpa emergenti dai ricorsi, in favore della Cassa delle ammende.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014-01
(Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014-01).
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Testo completo

posti da 1.Posirca Sever Bernard, n. in Romania il 02/09/1994 2.Gheorghe Aramis Frendus, n. in Romania entrambi rappresentati ed assistiti dall'avv. Guido Galletti, di fiducia avverso la sentenza in data 06/03/2026 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Udine; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; preso atto che il procedimento viene trattato nelle forme del rito de plano ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. in data 06/03/2026, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Udine, su richiesta degli imputati e con il consenso del pubblico ministero, applicava a Posirca Sever Bernard e Gheorghe Aramis Frendus la pena di anni uno, mesi dieci di reclusione ed euro 1.000 di multa ciascuno in relazione ai reati, ritenuti avvinti dal vincolo della continuazione, di cui agli artt. 110, 624, primo comma in relazione all'art. 625, n. 4 e 5 cod. pen. (capo 1), 110, 628, secondo e terzo comma, n. 1 cod. pen. e 624-bis, primo e secondoI comma in relazione all'art. 625 n. 5 cod. pen. (capo 2), 110, 61 n. 2, 576, 582, 585 cod. pen. (capo 3).

2. Avverso la predetta sentenza, Posirca Sever Bernard e Gheorghe Aramis Frendus, a mezzo del comune difensore, hanno presentato ricorso per cassazione per lamentare, con unico motivo, la mancata pronuncia di sentenza ex art. 129 cod. proc. pen.

3. Entrambi i ricorsi sono inammissibili Invero, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103, è da ritenersi inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; in tal caso, la Corte di cassazione provvede a dichiarare l'inammissibilità con ordinanza "de plano" ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014-01).

4. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, così determinata tenuto conto dei profili di colpa emergenti dai ricorsi, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammiss P.Q.MDEPOSITATO tN CANCRL SECONDA SEZIONE P I, 22 MAG. 2026 IL FUNZIONARIO IZIAR1 IL FUNZIONARIO IUD1 Claudia ianelli