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Ordinanza — n. 18499/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to explicitly request generic mitigating circumstances in appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18499/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Luca Murolo's appeal inadmissible for lack of explicit request regarding generic mitigating circumstances. Murolo argued the appellate court failed to grant these mitigations, but the court held such requests must be explicitly made in the appeal. Consequently, the appeal was rejected, and Murolo was ordered to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 610, comma 5-bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: In appeal proceedings, a party implicitly waives generic mitigating circumstances if they are not explicitly requested and do not influence the sentencing calculation as indicated by the parties.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances appeal inadmissibility explicit request requirement sentencing calculation waiver court costs award concordato in appello implied waiver rule attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
Dario Cuomo, di fiducia avverso la sentenza in data 10/03/2026 della Corte di appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che il procedimento viene trattato nelle forme del rito de plano ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla pronuncia di inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, così determinata tenuto conto dei profili di colpa emergenti dal ricorso, in favore della Cassa delle ammende.
art. 599-bis cod. proc. pen
Con sentenza ex art. 599-bis cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Alla pronuncia di inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, così determinata tenuto conto dei profili di colpa emergenti dal ricorso, in favore della Cassa delle ammende.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 8611 del 10/12/2025, dep. 2026, Amato, Rv. 289691-03
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Testo completo

posto da Murolo Luca, nato a Napoli il 01/07/1994, rappresentato ed assistito dall'avv. Dario Cuomo, di fiducia avverso la sentenza in data 10/03/2026 della Corte di appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che il procedimento viene trattato nelle forme del rito de plano ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza ex art. 599-bis cod. proc. pen. in data 10/03/2026, la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della pronuncia resa in primo grado dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Torre Annunziata in data 09/10/2025, rideterminava la pena nei confronti di Luca Murolo, in relazione al reato di cui agli artt. 56, 628, commi primo e terzo, n. 1, 61, comma primo n. 5 cod. pen., nella misura di anni due, mesi due di reclusione ed euro 1.000 di multa.

2. Avverso la predetta sentenza, Luca Murolo, tramite il proprio difensore, ha presentato ricorso per cassazione lamentando insufficienza di motivazione conv riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche (ritenute equivalenti alle aggravanti contestate) nella massima estensione e alla circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen.

3. Il ricorso è inammissibile. Si afferma in giurisprudenza che, in tema di concordato in appello, il motivo concernente il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ovvero di una loro applicazione maggiormente favorevole all'imputato, al pari di ogni altra circostanza attenuante deve ritenersi implicitamente rinunciato ove tali attenuanti non siano state menzionate e non abbiano inciso in alcun modo sul calcolo della pena come indicato al giudice dalle parti (Sez. 5, n. 8611 del 10/12/2025, dep. 2026, Amato, Rv. 289691-03).

4. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, così determinata tenuto conto dei profili di colpa emergenti dal ricorso, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara P.Q.M