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Ordinanza — n. 18399/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 18399/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18399/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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lo di Torino in data 26/02/2026RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTOCon ordinanza in data 26/02/2026, la Corte d’appello di Torino ha rigettato la richiesta direscissione del giudicato avanzata dal ricorrente.Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso l’imputato, personalmente.Il ricorso è inammissibile.L’ordinanza che decide sulla rescissione di giudicato è impugnabile con ricorso per cassazioneai sensi dell’art. 629 bis, 640 cod. proc. pen.A seguito dell’entrata in vigore della legge 23 giugno 2017 n. 103, ai sensi dell'art. 613, cod.proc. pen., l'atto di ricorso dev'essere sottoscritto, a pena di inammissibilità da difensori iscrittinell'albo speciale della Cassazione.Nel caso di specie, essendo stato il ricorso presentato personalmente dall'imputato, vadichiarata l'inammissibilità del medesimo.La ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all'articolo 616 cod. proc.pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa,anche l'applicazione della prescritta sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende,che si stima equo fissare in euro 3.000,00.

Regesto Legislator

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articolo 616 cod. proc.pen; Ordinanza — n. 18399/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 629 bis, 640 cod. proc. pen.A seguito dell’entrata in vigore della legge 23 giugno 2017 n. 103, ai sensi dell'art. 613, cod.proc. pen., l'atto di ricorso dev'essere sottoscritto, a pena di inammissibilità da difensori iscrittinell'albo speciale della Cassazione.Nel caso di specie, essendo stato il ricorso presentato personalmente dall'imputato, vadichiarata l'inammissibilità del medesimo.La ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all'articolo 616 cod. proc.pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa,anche l'applicazione della prescritta sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende,che si stima equo fissare in euro 3.000,00.

Parole chiave

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condono delle spese procedurali oltraggio alla corte rimborso delle spese esame di cassazione ripetibili dell'avvocato risarcimento per errore giudiziario

Disposizioni normative citate

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articolo 616 cod. proc.pen
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Testo completo

lo di Torino in data 26/02/2026RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTOCon ordinanza in data 26/02/2026, la Corte d’appello di Torino ha rigettato la richiesta direscissione del giudicato avanzata dal ricorrente.Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso l’imputato, personalmente.Il ricorso è inammissibile.L’ordinanza che decide sulla rescissione di giudicato è impugnabile con ricorso per cassazioneai sensi dell’art. 629 bis, 640 cod. proc. pen.A seguito dell’entrata in vigore della legge 23 giugno 2017 n. 103, ai sensi dell'art. 613, cod.proc. pen., l'atto di ricorso dev'essere sottoscritto, a pena di inammissibilità da difensori iscrittinell'albo speciale della Cassazione.Nel caso di specie, essendo stato il ricorso presentato personalmente dall'imputato, vadichiarata l'inammissibilità del medesimo.La ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all'articolo 616 cod. proc.pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa,anche l'applicazione della prescritta sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende,che si stima equo fissare in euro 3.000,00.

P.Q.Mdichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali edella somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così deciso in Roma, 30/03/2026Il consigliere relatore Il presidenteLucia Aielli Angelo Caputo