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Sentenza — n. 18398/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal claiming nullity due to lack of notification for hearing adjournment and preliminary hearing.

Numero d'incarto Sentenza — n. 18398/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the appellant's claims of procedural nullity regarding a hearing adjournment and preliminary hearing notification. The appellant argued that the lack of notice for the March 2025 hearing adjournment violated rights and that the first-instance court failed to verify the defendant's actual knowledge of the proceedings. The court ruled these grounds infounded, citing precedent that adjournments in written hearings do not require notice when oral treatment was not requested, and noting that regular notification to the retained lawyer's address sufficed despite a later waiver of that mandate.

Regesto Legislator

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Art. 178 comma 1 lett. c) e 179 cod. proc. pen.; In criminal appeals involving written hearings, an adjournment of the deliberation does not require notification to the parties if they have already submitted written conclusions, and regular notification to the retained counsel's address satisfies the requirement even if the defendant later waives that mandate.

Parole chiave

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criminal appeal nullity hearing adjournment notice preliminary hearing notification retained counsel mandate procedural defect waiver impugnabilità della decisione di rinvio rinvio del dibattimento ritiro della domanda di revisione

Disposizioni normative citate

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Art. 178 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.
nullità della sentenza di appello per violazione di norme processuali ex art. 178comma 1 lett.
Art. 179 cod. proc. pen.
Art. 618 cod. proc. pen.
Luca Sebastiani con la quale ha proposto motivi nuovi chiedendol’accoglimento del ricorso ovvero, in subordine la rimessione del ricorso alle Sezioni Unite exart. 618 cod. proc. pen.RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO1.
art. 624 cod.pen
La Corte d’appello di Bologna con la sentenza indicata in epigrafe, in parziale riformadella sentenza del Tribunale di Rimini emessa in data 3/11/2020, ha dichiarato non doversiprocedere nei confronti dell’imputato con riferimento al reato di cui al capo b) (art. 624 cod.pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 13428 del 22/02/2022
Sez. 4, n. 5126 del 23/11/2021
Sez. 1, n. 8116 del 11/02/2010
Sez. 2, n. 31969 del 02/07/2015
Sez. 3, n. 3568 del 17/09/2018
264234 – 01; Sez. 3, n. 3568 del 17/09/2018, dep.
Sez. 5, n. 7428 del 18/12/2024
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Testo completo

di appello di Bologna in data 13/06/2025letta la requisitoria con la quale il Sostituto Procuratore Generale Lidia Giorgio ha chiestol’inammissibilità del ricorso;letta la memoria dell’avv. Luca Sebastiani con la quale ha proposto motivi nuovi chiedendol’accoglimento del ricorso ovvero, in subordine la rimessione del ricorso alle Sezioni Unite exart. 618 cod. proc. pen.RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO1. La Corte d’appello di Bologna con la sentenza indicata in epigrafe, in parziale riformadella sentenza del Tribunale di Rimini emessa in data 3/11/2020, ha dichiarato non doversiprocedere nei confronti dell’imputato con riferimento al reato di cui al capo b) (art. 624 cod.pen. così riqualificata l’originaria imputazione), perché estinto per prescrizione ed haconfermato l’affermazione di responsabilità per i residui reati di cui al capo a): art. 55 co. 9D.L. vo 231/07 (oggi art. 493 ter cod. pen), in continuazione tra loro.2.

Avverso detta sentenza ha proposto ricorso l’imputato, il quale con il primo motivoeccepisce:2.1. nullità della sentenza di appello per violazione di norme processuali ex art. 178comma 1 lett.

c) e 179 cod. proc. pen., dovuta all’omessa notifica all’imputato o al difensoredel provvedimento di rinvio dell’udienza del 12/03/2025, fissata per la discussione in formacartolare, al 13 /06/2025;2.2. nullità della sentenza di primo grado per mancata notifica all’imputato dell’avviso diudienza preliminare ed erroneità della decisione reiettiva dell’eccezione, non avendo il giudicedi appello sondato l’effettiva conoscenza del processo da parte di Snopech, limitandosi averificare la validità della notifica.3. Il ricorso è inammissibile per essere i motivi proposti manifestamente infondati.3.1.

Il rinvio dell’udienza camerale fissata per il giorno del 12/03/2025, al 13/06/2025senza che fosse stato dato avviso al difensore, non dà luogo ad alcuna lesione delleprerogative difensive. È stato condivisibilmente affermato da questa Corte (Sez. 5, n. 13428del 22/02/2022, Rv. 282870) “Nel giudizio penale di appello, vigente la disciplina emergenzialepandemica da Covid-19, che prevede la trattazione in udienza camerale non partecipata,l'eventuale rinvio della deliberazione (in specie, per l'impedimento di uno dei componenti delcollegio) non deve essere comunicato alle parti, avendo le stesse già discusso e formulato lerispettive conclusioni mediante il tempestivo deposito dei propri scritti”.Con l’ulteriore precisazione che nel caso di specie il difensore non aveva chiesto latrattazione orale, ma aveva provveduto al deposito di conclusioni scritte pertanto comeaffermato dalla giurisprudenza di questa Corte, non poteva nemmeno ipotizzarsi la possibilità,dovuta al rinvio, di essere rimesso in termini per richiedere la trattazione orale (Sez. 4, n.5126 del 23/11/2021, dep. 2022, Rv. 282599).4.

Quanto alla seconda questione, risulta dagli atti cui il Collegio ha accesso data la naturadell’eccezione proposta, che il decreto di fissazione dell’udienza preliminare, fu correttamentenotificato, per l’imputato, all’avv. Teresa Carrillo (ancora) domiciliataria in data 27/12/2016, anulla rilevando la rinuncia al mandato intervenuta il 01/09/2015 poiché, come è noto, “Larinuncia al mandato difensivo da parte del difensore di fiducia non fa venir meno l'efficaciadell'elezione di domicilio presso il suo studio eseguita dall'imputato, se essa non vieneespressamente revocata (Sez. 1, n. 8116 del 11/02/2010, Rv. 246387 – 01;

Sez. 2, n. 31969del 02/07/2015, Rv. 264234 – 01; Sez. 3, n. 3568 del 17/09/2018, dep. 2019, Rv. 274824 –01).A ciò si aggiunga la genericità del motivo proposto avuto riguardo al fatto che il ricorrentenon deduce che la successiva rinuncia al mandato non sia stata comunicata al difensore, néche il difensore d’ufficio che ha seguito tutto il corso del processo, abbia rappresentato algiudice la mancata conoscenza dello stesso da parte dell’imputato. Invero, in presenza dinotifica regolare, grava sull’imputato un “onere di allegazione" che, pur non coincidendo conl'onere della prova, offra un "principio" di prova idoneo a illustrare circostanze di fatto,suscettibili di verifica processuale, utili a rendere credibile la mancata conoscenza incolpevoledel processo (Sez. 5, n. 7428 del 18/12/2024, dep. 2025, Rv. 287645 – 01).5.

All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammendeCosì deciso il 30/03/2026Il consigliere estensore Il presidenteLucia Aielli Angelo Caputo