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Ordinanza — n. 18395/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses recusation appeal as judges are not part of the relevant collegium.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18395/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the recusation appeal inadmissible because the three requested judges were not members of the collegium hearing the specific case. The appellant argued these judges were part of a previous collegium that rejected a different extraordinary remedy, but the court found this premise factually incorrect based on the hearing roster. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Recusation requests are inadmissible when the requested judges do not actually belong to the collegium assigned to the case, as the court must verify the factual composition of the bench before ruling on incompatibility.

Parole chiave

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recusation appeal incompatibility functional collegium composition procedural costs Corte di Cassazione criminal procedure code inadmissible appeal revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
All’inammissibilità della impugnazione proposta segue, ai sensi dell’art. 616cod.
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Testo completo

DERATO IN DIRITTO1. In data 18 maggio 2026 Gianluca Rinaldin, a mezzo del proprio difensoremunito di procura speciale, ha depositato dichiarazione di ricusazione nei confrontidei magistrati della Sesta Sezione di questa Corte Giorgio Fidelbo, Angelo Capozzie Benedetto Paternò Raddusa, asseritamente componenti del collegio chiamato adecidere sul ricorso presentato contro l’ordinanza del 23 ottobre 2025 con la qualela Corte di appello di Brescia aveva dichiarato inammissibile la richiesta di revisionedella sentenza di condanna di Rinaldin per i reati di truffa aggravata e falso emessadalla Corte d’appello di Milano, divenuta irrevocabile il 30 luglio 2014.Osserva il ricorrente che i tre magistrati si trovano in una condizione diincompatibilità funzionale a partecipare al giudizio sul suddetto ricorso, fissato perl’udienza del 20 maggio 2026, in quanto componenti del collegio che, con sentenzadel 17 luglio 2015, aveva dichiarato inammissibile il ricorso straordinario.2.

Il ricorso è inammissibile perché è erroneo il presupposto sul quale si fondal’impugnazione.Infatti, dal ruolo dell’udienza del 20 maggio 2026 della Sesta Sezione risultache nessuno dei tre magistrati ricusati fa parte del collegio.3. All’inammissibilità della impugnazione proposta segue, ai sensi dell’art. 616cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese delprocedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione dellacausa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende dellasomma di euro tremila, così equitativamente fissata.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così deciso il 20 maggio 2026.Il Presidente estensorePiero Messini D’Agostini