Italian court dismisses appeal claiming mandatory translation of detained defendant in abbreviated trial appeal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation rejected Boumama Jamal's appeal against a second-instance conviction for attempted robbery and resistance to a public official. Jamal argued that the law required his translation to the appellate hearing because he was detained, citing a Supreme Court precedent. The court ruled that under the Cartabia reform, the burden falls on the detained defendant to personally or through counsel explicitly request translation and manifest the will to appear.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 598-bis, comma 2; Art. 599, comma 2 c.p.p.: In appeals against abbreviated first-instance judgments, the defendant must personally or via counsel explicitly request translation and manifest the will to appear; failure to do so precludes the court from ordering translation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
Firenze in data 06/11/2025udita la relazione del Consigliere Lucia Aielliletta la requisitoria con la quale il Sostituto Procuratore Generale Lidia Giorgio ha chiestodichiararsi l’inammissibilità del ricorso;RITENUTO IN FATTO1. Boumama Jamal impugna la sentenza della Corte di appello di Firenze del 06/11/2025confermativa di quella emessa, in esito a rito abbreviato, dal GUP del locale Tribunale in data07/01/2025 che lo aveva condannato alle pene di legge in relazione ai delitti di tentata rapinaimpropria e resistenza a pubblico ufficiale.2. Deduce violazione di legge (art. 606 lett.
b) cod. proc. pen.) per la mancata traduzionedell’imputato all’udienza camerale di appello avendo gli manifestato la volontà di parteciparvipur essendo detenuto e richiama a sostegno Sez. U., n. 35399 del 24/06/2010.CONSIDERATO IN DIRITTOIl ricorso è infondato.1. Questa Sezione ha di recente condivisibilmente affermato il principio secondo cui “Nelgiudizio camerale di appello avverso la sentenza pronunciata in esito a giudizio abbreviato, larichiesta di udienza partecipata formulata dal difensore non è sufficiente per disporre latraduzione dell'imputato detenuto per altra causa, essendo necessario che quest'ultimomanifesti la volontà di comparire, chiedendo specificamente di essere tradotto” (Sez. 2, n.34940 del 09/10/2025, Rv. 288695 – 01)Occorre infatti osservare che la trattazione e lo svolgimento del rito abbreviato in appellotrova una sua specifica disciplina nel combinato disposto degli artt. 598-bis e 599 cod. proc.pen. come riformulati dal d.lgs. 150/2022, c.d.
Riforma Cartabia. La prima di dette normestabilisce quale modalità ordinaria di trattazione dei procedimenti in appello la camera diconsiglio senza la partecipazione delle parti, stabilendo poi, al comma 2, che l’appellante e ilsuo difensore possono chiedere, ricevuto l’avviso di udienza, di partecipare alla stessa; in talcaso la Corte, come previsto dalla seconda parte del citato art. 598-bis, comma 2, cod. proc.pen., dispone che l’udienza si svolga con la partecipazione delle parti e indica se l’appello saràdeciso a seguito dell’udienza pubblica o in camera di consiglio.Il successivo art. 599 cod. proc. pen. regola proprio la trattazione degli appelli che devonoessere trattati in camera di consiglio con la partecipazione delle parti stabilendo espressamenteche detta disciplina si applichi proprio all’appello avverso le sentenze emesse in primo grado exart. 442 cod. proc. pen.; orbene, ai sensi del comma 2 del citato art. 599 cod. proc. pen., intali casi:
“l’udienza è rinviata se sussiste un legittimo impedimento dell’imputato che hamanifestato la volontà di comparire”.Ne deriva, pertanto, affermare che, nei casi di detenzione per altra causa, ove si procedaad appello avverso sentenza emessa all’esito di rito abbreviato di primo grado, non basta che ildifensore abbia richiesto l’udienza partecipata perché debba disporsi la traduzione dovendol’imputato stesso avere ritualmente manifestato la volontà di comparire.1.1. Il principio risulta affermato anche dalla sentenza delle Sezioni Unite citata nelricorso, secondo cui nel giudizio camerale d'appello l'imputato, detenuto o comunque soggettoa misure limitative della libertà personale, ha diritto di richiedere al giudice competentel'autorizzazione a recarsi in udienza o di essere ivi accompagnato o tradotto e, in difetto diquest'ultima o in caso di rigetto della medesima da parte del giudice competente, a fronte dellatempestiva richiesta dell'imputato di presenziarvi, v'è l'obbligo del giudice d'appelloprocedente, a pena di nullità assoluta, di disporne la traduzione, essendo inibita la celebrazionedel giudizio in sua assenza (Sez.
U, n. 35399 del 24/06/2010, F., Rv. 247837 - 01).Altra decisione di legittimità ha poi affermato che nel giudizio camerale di appello avversola sentenza pronunciata in esito a giudizio abbreviato, la presenza dell'imputato non ènecessaria e, pertanto, è onere dello stesso, ove detenuto, comunicare il proprio legittimoimpedimento e la volontà di comparire all'udienza, onde, in mancanza di tale comunicazione, ilgiudice non è tenuto a disporre la traduzione o a rinviare l'udienza (Sez. 2, n. 27245 del02/05/2019, Bobadilla, Rv. 276658 - 01). In motivazione, detta ultima pronuncia precisa che:“Il codice di rito, dunque, in considerazione del particolare giudizio adottato, impone a caricodell'imputato detenuto un vero e proprio onere di comunicare la propria volontà di partecipareall'udienza camerale d'appello.
Onere che, peraltro, per far sorgere il diritto a partecipare,deve essere adempiuto con tempestività, ossia con una comunicazione trasmessa in modo taleda permettere la traduzione dell'imputato per l'udienza”.2. L’applicazione dei sopra esposti principi al caso in esame comporta l’infondatezza delmotivo di ricorso posto che dalla analisi degli atti che questa Corte è legittimata ad effettuarenelle ipotesi di eccezioni di nullità, risulta che mai l’imputato personalmente od a mezzo delsuo difensore abbia manifestato la volontà di comparire all’udienza chiedendo specificamentedi essere tradotto (cfr. verbale del 06/11/2025) a nulla rilevando che detta volontà sia statamanifestata al difensore (come affermato nel ricorso) in quanto questi, in udienza, si è limitatoa produrre il verbale di arresto.3.
Il va rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così deciso il 30/03/2026Il consigliere estensore Il presidenteLucia Aielli Angelo Caputo