Sentenza — n. 18388/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAagirone in data 09/07/2025udita la relazione del Consigliere Lucia Aielliletta la requisitoria con la quale il Sostituto Procuratore Generale Lidia Giorgio ha chiestol’annullamento senza rinvio della sentenza impugnatalette le conclusioni dell’avv. Carlo Foschea difensore di Scacco Giovanni che ha chiestol’annullamento con rinvioRITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRTTO1. Scacco Giovanni propone ricorso avverso la sentenza del Tribunale di Caltagirone, qualegiudice di appello, confermativa della sentenza del Giudice di Pace di Caltagirone in data11/10/2022, che lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia in ordine al delitto di cuiall’art. 633 cod. pen. commesso in epoca antecedente e prossima al 16/02/2017, deducendol’intervenuta prescrizione, maturata prima della sentenza di appello.2.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 633 cod. pen; Sentenza — n. 18388/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è fondato.2.1. Il termine massimo di prescrizione per il delitto contestato e ritenuto in sentenza è di annisette e mesi sei, cui devono aggiungersi gg. 245 di sospensione in grado di appello, pertanto, ilreato consumato in data 16/02/2017 deve ritenersi estinto per prescrizione maturata il21/04/2025 (16/02/2017 + anni sette e mesi sei = 16/08/2024 cui devono aggiungersi mesi 8e gg. 5 di sospensione = 21/04/2025), in data antecedente alla pronuncia della sentenza diappello datata 09/07/2025.2.2. La sentenza impugnata va dunque annullata senza rinvio per essere il reato estinto perprescrizione.
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agirone in data 09/07/2025udita la relazione del Consigliere Lucia Aielliletta la requisitoria con la quale il Sostituto Procuratore Generale Lidia Giorgio ha chiestol’annullamento senza rinvio della sentenza impugnatalette le conclusioni dell’avv. Carlo Foschea difensore di Scacco Giovanni che ha chiestol’annullamento con rinvioRITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRTTO1. Scacco Giovanni propone ricorso avverso la sentenza del Tribunale di Caltagirone, qualegiudice di appello, confermativa della sentenza del Giudice di Pace di Caltagirone in data11/10/2022, che lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia in ordine al delitto di cuiall’art. 633 cod. pen. commesso in epoca antecedente e prossima al 16/02/2017, deducendol’intervenuta prescrizione, maturata prima della sentenza di appello.2.
Il ricorso è fondato.2.1. Il termine massimo di prescrizione per il delitto contestato e ritenuto in sentenza è di annisette e mesi sei, cui devono aggiungersi gg. 245 di sospensione in grado di appello, pertanto, ilreato consumato in data 16/02/2017 deve ritenersi estinto per prescrizione maturata il21/04/2025 (16/02/2017 + anni sette e mesi sei = 16/08/2024 cui devono aggiungersi mesi 8e gg. 5 di sospensione = 21/04/2025), in data antecedente alla pronuncia della sentenza diappello datata 09/07/2025.2.2. La sentenza impugnata va dunque annullata senza rinvio per essere il reato estinto perprescrizione.
P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.Così deciso il 30/03/2026Il consigliere estensore Il presidenteLucia Aielli Angelo Caputo