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Ordinanza — n. 18185/2026 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for lack of standing under Art. 613 of the Code of Criminal Procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18185/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Danilo Madonna's appeal inadmissible because he lacked legal standing to challenge the lower court's decision. The appellant argued for the return of seized devices, but the court found he was not a proper party under the amended Code of Criminal Procedure. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 613 cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if filed by a subject lacking legal standing to challenge the contested decision.

Parole chiave

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lack of standing legal standing Code of Criminal Procedure procedural inadmissibility legal representation sequestro di dati informatici gestione di diritti digitali restituzione in pristino

Disposizioni normative citate

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Art. 613 cod. proc. pen.
Il ricorso è inammissibile in quanto proposto da soggetto non legittimatoai sensi dell’art. 613 cod. proc. pen. nella formulazione introdotta con la leggen.
Art. 616 cod. proc. pen.
103 del 2017 entrata in vigore il 3 agosto 2017.)4.All’inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod.
art. 613 cod. proc. pen
Il ricorso è inammissibile in quanto proposto da soggetto non legittimatoai sensi dell’art. 613 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
103 del 2017 entrata in vigore il 3 agosto 2017.)4.All’inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod.
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Testo completo

l Tribunale di AnconaRITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO1. Il Tribunale per il riesame delle misure cautelari reali di Ancona dichiaraval'inammissibilità dell'impugnazione proposta Danilo Madonna contro ilprovvedimento di rigetto nella richiesta di restituzione di dispositivi informatici etelefoni cellulari.2. Avverso tale provvedimento ricorreva per Cassazione personalmente indata 13 marzo 2026 Danilo Madonna3. Il ricorso è inammissibile in quanto proposto da soggetto non legittimatoai sensi dell’art. 613 cod. proc. pen. nella formulazione introdotta con la leggen. 103 del 2017 entrata in vigore il 3 agosto 2017.)4.All’inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.,la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché,ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità,al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila,così equitativamente fissata.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso, il giorno 6 maggio 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteSandra Recchione Giovanni Ariolli