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Sentenza — n. 18156/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls appeal judgment due to violation of defense rights from defendant's detention. Defendant was detained for another cause and could not attend. Court held this constitutes a legitimate impediment requiring a new hearing.

Numero d'incarto Sentenza — n. 18156/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The cassation court annulled the second-instance judgment without remittal, ordering the case to be transferred to a different appellate court. The appellant argued that his absence from the hearing was due to a legitimate impediment caused by his detention for another matter, which the lower court failed to properly evaluate. The court ruled that when a defendant is detained for another cause, their inability to attend constitutes a legitimate impediment that mandates a new hearing to ensure the right to defense.

Regesto Legislator

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Art. 111, comma 3 Cost.; When an accused is detained for another cause, their inability to attend constitutes a legitimate impediment requiring a new hearing to ensure the right to defense.

Parole chiave

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right to defense legitimate impediment detention for another cause violation of procedural rights annulment without remittal right to participation court of cassation procedimento in contumacia

Disposizioni normative citate

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Art. 111, comma 3 Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro
Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013, Chahid
Sez. 1, n. 7635 del 30/09/2021, Costantino
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Testo completo

lla Corte d'appello di Potenzavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere Marzia Minutillo Turtur;udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale che ha perl'annullamento con rinvio;preso atto della rinuncia del difensore a presenziare alla discussione orale, conrichiamo ai motivi di ricorso e richiesta di accoglimento degli stessi con ogniconseguente statuizione.RITENUTO IN FATTO1. La Corte d’appello di Potenza, con sentenza del 02/07/2025, ha confermatola sentenza del Tribunale di Matera del 14/11/2023 che ha condannato DucaSalvatore Antonio alla pena di giustizia per il delitto allo stesso ascritto (capi a, b, c,artt. 633, 639-bis, 650 cod. pen.).2.

Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, permezzo del proprio difensore, Duca Salvatore Antonio, articolando motivi di ricorso chequi si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell’art.173 disp. att. cod. proc. pen.2.1. Violazione di legge in relazione al diritto di difesa non essendostato valutato e considerato correttamente il legittimo impedimento del ricorrente, cheera risultato assente perché ristretto in carcere; l’impedimento rilevava a prescinderedalla motivazione adottata che aveva richiamato la ricezione da libero dell’avviso difissazione udienza e la conoscenza del procedimento penale pendente.

La Corte diappello aveva seguito un orientamento ampiamente superato dalle Sezioni Unite.2.2. Vizio della motivazione perché omessa quanto alla intervenutadecadenza della parte civile, del tutto assente alla udienza del 02/07/2025; la partecivile non aveva presentato conclusioni scritte all’udienza fissata per la trattazione inpresenza, con conseguente preclusione a suo carico.2.3. Vizio della motivazione perché omessa quanto alla valutazione econseguente scelta sanzionatoria in tema di continuazione; di fatto si era giunti ad uncumulo delle pene.CONSIDERATO IN DIRITTO1.

Il primo motivo di ricorso è fondato, il secondo e terzo motivo sono assorbiti.Ne consegue l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con trasmissionedegli atti alla Corte di appello di Salerno per l’ulteriore corso.2. La difesa ha difatti richiamato a riscontro della propria doglianza il verbaledella udienza del 02/07/2025, già presente al fascicolo, dalla quale è possibileriscontrare, in relazione alla natura del vizio denunciato (Sez. U, n. 42792 del31/10/2001, Policastro, Rv. 220092-01; Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013, Chahid, Rv.255304-01) l’effettiva omessa considerazione dell’impedimento dell’imputato, che inquella data risultava detenuto per altro in carcere e non aveva potuto presenziare allaudienza dinnanzi alla Corte di appello nella quale il procedimento a suo carico venivadeciso con la sentenza oggi impugnata.3.

La Corte di appello, con la motivazione adottata, non ha applicato i principienunciati dalle Sezioni Unite di questa Corte che, con sentenza n. 7635 del30/09/2021, dep. 2022, Costantino, Rv. 282806-01, hanno affermato che la restrizionedell'imputato agli arresti domiciliari per altra causa, documentata “o, comunque,comunicata al giudice procedente”, in qualunque tempo, integra un impedimentolegittimo a comparire che impone il rinvio del procedimento ad una nuova udienza e latraduzione dell'imputato stesso. Si è, dunque, affermato che all'imputato, il qualeabbia reso il giudice edotto del sopravvenuto stato restrittivo per altra causa, deveessere riconosciuto il pieno diritto di vedere assicurata la propria presenza al processomediante la disposizione della traduzione e senza ulteriori oneri a proprio carico,stante la natura incondizionata del diritto alla partecipazione al processo, comedisegnato in maniera univoca dalle disposizioni internazionali e convenzionali.4.

Tale interpretazione, che garantisce in maniera certa la partecipazione algiudizio di merito dell'imputato, risulta conforme ai principi del giusto processo e delcontraddittorio, sanciti dall'art. 111, comma 3 Cost, sicché l'assenza può costituireespressione della abdicazione del diritto a partecipare solo ove non risulti in alcunmodo un impedimento e sia da ricondurre univocamente ad una libera rinunciadell'imputato ad esercitare il suo diritto.5. Tale condizione non sussiste in tutte le ipotesi nelle quali il giudice cheprocede ha conoscenza dell'esistenza di un impedimento dell'imputato a partecipareal processo a causa della limitazione della libertà personale e non sia statamanifestata da parte dell'interessato, in maniera inequivoca, la volontà di rinunciare apresenziare.6.

In tal caso incombe al giudice procedente l'obbligo di esercitare, di ufficio esenza ulteriori sollecitazioni da parte dell'imputato, tutti i poteri che l'ordinamento gliconferisce al fine di assicurare la partecipazione dell'imputato non rinunciante. Nellaspecie la Corte d'appello, benché informata dal difensore dell'imputato che questi sitrovava in regime di detenzione per altra causa, e pur in mancanza di elementi chepresenza. Ciò ha determinato la celebrazione del giudizio di appello in assenza e al difuori delle condizioni legittimanti, ed impone, pertanto, l'annullamento senza rinviodella sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Salerno per l’ulteriorecorso, mentre gli altri motivi si devono considerare assorbiti a seguitodell ’accoglimento del primo motivo di ricorso.

P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte diappello di Salerno per l'ulteriore corso.Così è deciso, 23/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARZIA MINUTILLO TURTUR GIOVANNI ARIOLLI