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Sentenza — n. 18155/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for fraud due to victim's remission but remands theft sentencing.

Numero d'incarto Sentenza — n. 18155/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the fraud charge extinguished because the victim formally withdrew their complaint, which the defendant accepted. While the appeal regarding the theft charge was deemed inadmissible due to a lack of specific grounds, the court ordered a remand to the Milan Court of Appeal. Consequently, the original judgment was annulled only for the fraud count, leaving the theft sentencing to be re-evaluated by the lower court.

Regesto Legislator

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Art. 129, comma 2, cod. proc. pen.; Art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.: A criminal charge is extinguished upon the formal withdrawal of a complaint by the victim, and a cassation appeal must explicitly state the specific factual and legal grounds for its admissibility.

Parole chiave

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withdrawal of complaint extinction of crime inadmissible appeal lack of specificity remand for sentencing continuing offense procedural requirements truffa aggravata

Disposizioni normative citate

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Art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
Art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Art. 132, cod. pen.
Art. 133, cod. pen.
Art. 640, cod. pen.
Il ricorrente, con il primo motivo di impugnazione, eccepisce la carenza dellanecessaria condizione di procedibilità per il reato di cui all’art. 640 cod.
art. 640 cod. pen
Il ricorrente, con il primo motivo di impugnazione, eccepisce la carenza dellanecessaria condizione di procedibilità per il reato di cui all’art. 640 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli
Sez. 4, n. 36154 del 12/09/2024, Tonti
268822 – 01; Sez. 4, n. 36154 del 12/09/2024, Tonti, Rv.
Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021, Cipolletta
Sez. 1, n. 3907 del 21/11/2025, Greco
17372 del 08/04/2021, Cipolletta, Rv.281112 – 01; Sez. 1, n. 3907 del 21/11/2025, Greco, non massimata).4.
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Testo completo

di Appello di Milanovisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere Emanuele Cersosimo;lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratoregenerale Raffaele Gargiulo, che ha chiesto l’annullamento con rinvio delprovvedimento impugnato limitatamente al reato di cui al capo 1).RITENUTO IN FATTO1. Andrea Carpi, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazioneavverso la sentenza dell’11 settembre 2025 con cui la Corte di Appello di Milano,ha confermato la sentenza emessa, in data 5 luglio 2025, con la quale il Tribunaledi Pavia, lo ha condannato alla pena di anni 1 di reclusione ed euro 1.000,00 dimulta in relazione al reato continuato di cui all’art. 640 cod. pen.2.

Il ricorrente, con il primo motivo di impugnazione, eccepisce la carenza dellanecessaria condizione di procedibilità per il reato di cui all’art. 640 cod. pen. dicui al capo 3).La difesa ha rimarcato, in proposito, come la querela relativa alla truffaperpetrata in danno di Giancarla Stella (titolare della tabaccheria sita in LargoSanta Cabrini n.

2) sia stata proposta dalla figlia della persona offesa e, quindi,da soggetto non legittimato.La Corte territoriale avrebbe erroneamente applicato al reato di truffa il principiodi diritto -elaborato in relazione al reato di furto- secondo cui il dipendente dellapersona offesa, in qualità di detentore dei beni oggetto di sottrazione sia soggettolegittimato a proporre valida querela, senza tenere conto della fondamentaledifferenza tra le due fattispecie con particolare riguardo alla mancata apprensionedel bene nel reato di truffa ed alla conseguente carenza di un potere di custodiada parte del dipendente.3.

Il ricorrente, con il secondo motivo di impugnazione, lamenta carenza dimotivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuantigeneriche ed alla determinazione della pena applicata a titolo di continuazione.La motivazione sarebbe apparente, essendosi la Corte distrettuale limitata aritenere congrua la pena determinata dal primo giudice senza considerare illimitato ammontare del danno patrimoniale subito dalle persone offese.4. Il difensore del ricorrente, in data 13 aprile 2026, ha depositato remissione diquerela da parte della persona offesa Marco Berganti e contestuale accettazioneda parte del Carpi.CONSIDERATO IN DIRITTO1.

Il ricorso deve essere accolto limitatamente al reato di truffa contestato al capoInvero, dalla documentazione versata in atti dalla difesa del ricorrente risultacomprovato che la persona offesa Marco Berganti, in data 4 marzo 2026, haformalmente rimesso la querela proposta nei confronti di Andrea Carpi e che ilmedesimo imputato ha validamente accettato tale remissione.Ne consegue che, in difetto dei presupposti per una pronuncia liberatoria nelmerito ai sensi dell’art. 129, comma secondo, cod. proc. pen., il reato di truffacommesso in danno di Marco Berganti deve essere dichiarato estinto perintervenuta remissione della querela, ritualmente accettata dal querelato.Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamenteal reato di cui al capo 1).2.

Il primo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente deduce la mancanza dellanecessaria condizione di procedibilità per il reato di truffa di cui al capo 3), èmanifestamente infondato.La Corte territoriale ha fatto corretta applicazione del principio di diritto,consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui, ai fini dellaprocedibilità del delitto di truffa perpetrato all’interno di esercizi commerciali, lalegittimazione alla proposizione della querela spetta non soltanto al titolaredell’impresa ma anche al dipendente che abbia direttamente gestito latransazione commerciale nell’ambito della quale si è realizzata la condottafraudolenta (cfr.

Sez. 2, n. 37012 del 30/06/2016, Miari, Rv. 267914–01; Sez.2, n. 50725 del 04/10/2016, Filannino, Rv. 268382 – 01; Sez. 5, n. 11478 del28/02/2023, Lazzarini, non massimata).Tale orientamento si fonda sulla considerazione che il soggetto che, in ragionedelle mansioni svolte, entra in diretto contatto con l’autore del reato e gestiscel’operazione negoziale viziata dall’inganno, è portatore di un interesse immediatoe concreto alla repressione del fatto delittuoso, idoneo a radicare in capo allostesso la titolarità del diritto di querela.Ne discende, nel caso di specie, la piena validità della querela proposta da GiuliaOlivari, figlia della persona offesa Giancarla Stella, nella sua qualità di dipendentedella tabaccheria sita in Largo Santa Cabrini n. 2, avendo ella personalmentecurato la transazione commerciale nel cui ambito si è consumato il reato.Pertanto, correttamente i giudici di merito hanno ritenuto integrata la condizionedi procedibilità, con conseguente infondatezza della censura dedotta sul punto.3.

Il secondo motivo è generico e aspecifico.Ed invero, a fronte di una motivazione che si presenta immune da vizi logici egiuridici, in quanto fondata sulla ritenuta congruità del trattamento sanzionatoriodeterminato dal giudice di primo grado in relazione alla gravità della condottaoggetto di giudizio nonché sull’assenza di elementi suscettibili di giustificare unapiù ampia mitigazione della pena mediante il riconoscimento delle circostanzea formulare censure meramente assertive.In particolare, l’atto di impugnazione non reca l’indicazione degli specifici elementidi fatto o delle ragioni di diritto poste a fondamento della doglianza né consentedi individuare con sufficiente chiarezza i profili di critica rivolti alla statuizioneimpugnata, omettendo altresì un adeguato confronto con l’apparatoargomentativo sviluppato dalla Corte territoriale.Ne deriva che il motivo risulta carente dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma1, lett. c), cod. proc. pen., che impone l’esposizione specifica delle ragioni di dirittoe degli elementi di fatto posti a sostegno dell’impugnazione.Sul punto, questa Corte ha chiarito che il ricorso per cassazione è affetto da difettodi specificità allorché non siano esplicitamente indicati ed adeguatamenteargomentati i rilievi critici avverso le ragioni, in fatto o in diritto, poste afondamento della decisione impugnata (Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli,Rv. 268822 – 01; Sez. 4, n. 36154 del 12/09/2024, Tonti, Rv. 287205 – 01).È stato, altresì, precisato che il requisito della specificità esige che il ricorrenteindividui con chiarezza e precisione gli elementi posti a fondamento delle propriecensure, così da consentire al giudice di legittimità di coglierne il contenuto e diesercitare il proprio sindacato (Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021, Cipolletta, Rv.281112 – 01; Sez. 1, n. 3907 del 21/11/2025, Greco, non massimata).4. In ragione dell’inammissibilità del ricorso con riferimento al reato di truffacommesso in danno della persona offesa Giancarla Stella nonché dellasopravvenuta estinzione del reato di cui al capo 1), consegue la necessità didisporre il rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Milano ai fini dellarideterminazione del trattamento sanzionatorio limitatamente al reato di cui alcapo 3).Invero, l’eliminazione dal compendio decisorio di una delle imputazionioriginariamente contestate impone una nuova valutazione della pena, daeffettuarsi alla luce del residuo quadro sanzionatorio, in applicazione dei criteri dicui agli artt. 132 e 133 cod. pen., riservata al giudice di merito in sede di rinvio.

P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo1), perché il reato è estinto per remissione di querela. Dichiara inammissibile ilricorso nel resto e rinvia ad altra sezione della Corte di Appello di Milano per larideterminazione della pena.Così è deciso, 23/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEmanuele Cersosimo Giovanni Ariolli