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Ordinanza — n. 18149/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for lack of admissibility regarding sentencing in a plea agreement case.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18149/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible without formalities. The appellant argued the lower court failed to explicitly deny mitigating circumstances under Article 62-bis of the Penal Code despite evidence of drug dependency. The court ruled that in plea agreements, the appellate court's review is limited to the legality of the agreed sentence, not the judicial balancing of circumstances, making the appeal legally inadmissible.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 62-bis c.p.: In plea agreements, the appellate court's review is restricted to the legality of the agreed sentence, precluding cassation appeals based on alleged lack of motivation regarding the balancing of mitigating circumstances.

Parole chiave

Generato dall'IA
plea agreement sentencing appellate review scope mitigating circumstances inadmissible appeal procedural simplification

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 599-bis c.p.p.
llo di Napoli in data13/01/2026, su concorde richiesta delle parti ex art. 599-bis cod.
Art. 606 c.p.p.
Luigi Poziello, difensore di fiducia dell’imputato, con unico motivo deducendo i vizi di cui all’art. 606,comma 1, lett.
Art. 62-bis c.p.
pen.In particolare, lamenta il ricorrente come la Corte territoriale non abbia reso idoneamotivazione in ordine alla (implicita) negazione delle attenuanti di cui all’art. 62-bis cod.
Art. 610 c.p.p.
Art. 611 c.p.p.
art. 599-bis cod. proc. pen
Il ricorso va dichiarato inammissibile per indeducibilità della descritta censura.Invero, in ragione delle differenze strutturali tra l'istituto ex art. 599-bis cod. proc. pen.
art. 62-bis cod. pen
pen.In particolare, lamenta il ricorrente come la Corte territoriale non abbia reso idoneamotivazione in ordine alla (implicita) negazione delle attenuanti di cui all’art. 62-bis cod.
art. 444 cod. proc. pen
ART. 52 D.LGS.196/03

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, ordinanza n. 5466 del 28/01/2004, Gallo
Sez. 5, n. 7333 del 13/11/2018, Alessandria
Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Coppola
Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Coppola, Rv.

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Testo completo

llo di Napoli in data13/01/2026, su concorde richiesta delle parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., in parzialeriforma della sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli Nord del17/06/2025, appellata da XXXXXXXXXXXXX, riconosciute le circostanze genericheequivalenti alla contestata aggravante, la pena veniva ridotta ad anni quattro di reclusione edeuro 2.400 di multa, con conferma nel resto della appellata sentenza e condannadell’imputato al pagamento delle spese sostenute dalle parti civili in relazione al grado.2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’avv. Luigi Poziello, difensore di fiducia dell’imputato, con unico motivo deducendo i vizi di cui all’art. 606,comma 1, lett.

b) ed e), cod. proc. pen., con riferimento agli artt. 133 e 62-bis cod. pen.In particolare, lamenta il ricorrente come la Corte territoriale non abbia reso idoneamotivazione in ordine alla (implicita) negazione delle attenuanti di cui all’art. 62-bis cod. pen.nella massima estensione a fronte di numerosi elementi che ne avrebbero supportato laconcessione, quali lo stato di tossicodipendenza del soggetto ed il comportamentoprocessuale.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per indeducibilità della descritta censura.Invero, in ragione delle differenze strutturali tra l'istituto ex art. 599-bis cod. proc. pen. equello ex art. 444 cod. proc. pen., il controllo che la Corte di appello deve effettuare inrelazione alla pena concordata è solo quello relativo alla legalità della stessa, perché ilnegozio processuale liberamente stipulato dalle parti non può essere modificato dal giudice,il quale può solo accogliere o rigettare la richiesta (cfr. Sez. U, ordinanza n. 5466 del28/01/2004, Gallo, Rv. 226715; cfr. in tal senso anche Sez. 5, n. 7333 del 13/11/2018, dep.2019, Alessandria, Rv. 275234-01;

Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Coppola, Rv. 279504 –01).È dunque inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione alla dedottamancanza di motivazione in ordine al giudizio di bilanciamento delle circostanze ed allaconseguente misura della pena concordata dalle parti.Difettando le condizioni legittimanti la proposizione del ricorso per cassazione, ladeclaratoria di inammissibilità dell'odierna impugnazione va pronunciata senza formalità,cioè con procedura semplificata e non partecipata, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis,seconda parte, cod. proc. pen., la cui previsione si colloca in rapporto di specialità rispetto aquella fissata dalla prima parte dello stesso art. 610, comma 5-bis, che dispone invece latrattazione camerale partecipata (artt. 610, comma 1, e 611 cod. proc. pen.) dei ricorsi cheinvestano la motivazione del provvedimento impugnato.4.

All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassadelle ammende che, avuto riguardo alla natura della sentenza impugnata, ed alla natura delmotivo, appare conforme a giustizia stabilire in misura di euro tremila. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 21/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteIN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LEGENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.