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Ordinanza — n. 18148/2026 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible because the ground cited does not match the statutory list in Article 448.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18148/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible because the ground of appeal raised by the defendant did not fall within the specific list of permissible grounds established by law. The defendant argued that the trial court failed to explicitly state why the accused was not acquitted of the alleged offense, claiming a violation of Article 125 of the Code of Criminal Procedure. The appellate body rejected this argument, ruling that the specific defect alleged was not one of the exceptions enumerated in Article 448, paragraph 2-bis, thereby rendering the appeal procedurally invalid.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 606, cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the ground of appeal is not one of those strictly listed in the relevant article, and the court must reject such appeals and order the payment of fines.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility statutory grounds of appeal Article 448 paragraph 2-bis omission of acquittal procedural defect rejection motivi di cassazione desistenza dall'azione impugnazione di decisioni amministrative

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Tanto premesso, osserva il Collegio che il ricorso è inammissibile poiché propostoper motivo non consentito tra quelli tassativamente stabiliti dall’art. 448, comma 2-bis, cod.proc.
Art. 606, cod. proc. pen.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 606 cod.
Art. 125, comma 3, cod. proc. pen.
Il ricorrente deduce inosservanza dell’art. 125, comma 3, cod. proc. pen. perapparenza della motivazione in ordine all’omesso proscioglimento dell’imputato per non avercommesso il fatto.3.
Art. 444, cod. proc. pen.
De Santis Antonio ricorre, a mezzo del difensore di fiducia, avverso la sentenza inepigrafe indicata che ha applicato all’imputato, ai sensi dell’art. 444 cod.
art. 444 cod. proc. pen
De Santis Antonio ricorre, a mezzo del difensore di fiducia, avverso la sentenza inepigrafe indicata che ha applicato all’imputato, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., la penadi giustizia concordata tra le parti in ordine al reato ascritto di cui alla rubrica.2.
art. 606 cod. proc. pen
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 606 cod. proc. pen., lacondanna del ricorrente alle spese del procedimento e, in ragione dei profili diinammissibilità rilevati, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma dieuro tremila.
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Testo completo

del GUP del Tribunale di Tranivisti gli atti, letto il provvedimento impugnato e il ricorso dell’Avv. Nicola Mastrapasquaudita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni AriolliRicorso trattato de planoRITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO1. De Santis Antonio ricorre, a mezzo del difensore di fiducia, avverso la sentenza inepigrafe indicata che ha applicato all’imputato, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., la penadi giustizia concordata tra le parti in ordine al reato ascritto di cui alla rubrica.2. Il ricorrente deduce inosservanza dell’art. 125, comma 3, cod. proc. pen. perapparenza della motivazione in ordine all’omesso proscioglimento dell’imputato per non avercommesso il fatto.3.

Tanto premesso, osserva il Collegio che il ricorso è inammissibile poiché propostoper motivo non consentito tra quelli tassativamente stabiliti dall’art. 448, comma 2-bis, cod.proc. pen.4. All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 606 cod. proc. pen., lacondanna del ricorrente alle spese del procedimento e, in ragione dei profili diinammissibilità rilevati, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma dieuro tremila. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 21/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIOVANNI ARIOLLI MARCO MARIA ALMA