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Sentenza — n. 18146/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to failure to specify documents and generic arguments.

Numero d'incarto Sentenza — n. 18146/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Mario Grifo against the Naples Court of Appeal inadmissible. The appellant argued that the lower court failed to address a precedent regarding confiscation, but the court found the appeal defective because it did not specify which documents to attach to the file. Furthermore, the court rejected the arguments as generic and lacking specific elements to distinguish the reasoning of the lower court. Consequently, the appeal was dismissed without evaluating the merits, and the appellant was ordered to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 606 lett. b) e) c.p.p.; Art. 1 e 4 d.lgs. n. 159/2011; Art. 24 d.lgs. n. 159/2011; Art. 7 l. 1423/1956; Art. 28 d.lgs. n. 159/2011; Art. 12 sexies l. 306/92: An appeal is inadmissible if the appellant fails to indicate the specific documents to be attached to the file and if the arguments presented are too generic to allow the court to identify the contested acts or distinguish the lower court's reasoning.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal failure to specify documents generic arguments onere of indication court costs confiscation of prevention judicial precedent revoca dell'annullamento

Disposizioni normative citate

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Art. 606 lett. b) e) c.p.p.
Art. 1 e 4 d.lgs. n. 159 del 2011
159 del 2011, art. 12 sexies l.
Art. 24 d.lgs. n. 159 del 2011
159 del 2011, art. 24 d.lgs. n. 159 del 2011, art.
Art. 7 l. 1423/1956
159 del 2011, art. 7 l.1423/1956, art.
Art. 28 d.lgs. n. 159 del 2011
7 l.1423/1956, art. 28 d.lgs. n. 159 del 2011, art.
Art. 12 sexies l. 306/92
159 del 2011, art. 12 sexies l. 306/92”.Richiamando il principio di diritto affermato da Sez.
art. 568, comma 4 cod. proc. pen
10372 del 27/09/1995, Serafino, Rv.202269 - 01).L'interesse, richiesto dall'art. 568, comma 4 cod. proc. pen.
art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen
Questa Corte ha chiarito che, anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen., introdotto dall'art.

Giurisprudenza citata

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Sez. U 2648/2026
Sez. 5, n. 39794 del 05/07/2023
Sez. 5, n. 5897 del 03/12/2020
Sez. 2, n. 35164 del 08/05/2019
Sez. 2, n. 35164 del 08/05/2019, Talamanca, Rv.
Sez. 2, n. 35185 del 21/09/2020
356 (Sez. 2, n. 35185 del 21/09/2020, Cangiano, Rv.
Sez. 2, n. 40361 del 20/09/2024
anche, in parte motiva, Sez. 2, n. 40361 del 20/09/2024, Passarelli, non mass.), con cui ilmotivo di ricorso non si confronta, non portando elementi ed argomenti in grado discardinare il ragionamento operato.1.5.
Sez. 5, n. 2910 del 04/12/2024
Sez. 5, n. 8439 del 24/01/2020
287482 – 03; Sez. 5, n. 8439 del 24/01/2020, L., Rv.278387 – 01; Sez.
Sez. 6, n. 9837 del 21/11/2018
8439 del 24/01/2020, L., Rv.278387 – 01; Sez. 6, n. 9837 del 21/11/2018, dep.
Sez. 5, n. 48044 del 02/07/2019
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Testo completo

25 della Corte di appello di Napoli;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;sentita la relazione svolta dal Consigliere Francesca Sbrana;lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale LuigiGiordano, che ha concluso chiedendo dichiararsi la inammissibilità del ricorso;letti i motivi aggiunti e la memoria di replica depositati dall’ avv. Franco Coppi e dall’avv.Mario Grifo, rispettivamente in data 1 aprile e 14 aprile 2026, con cui si insistenell’accoglimento del ricorso.RITENUTO IN FATTO1.

Con provvedimento del 04/11/2025, la Corte di appello di Napoli rigettava l’appelloproposto da Biagio Passarelli avverso il decreto del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere,emesso in data 28/05/2025 nel procedimento n. 6bis/2024 I.E., che confermava.2. Avverso il decreto della Corte di appello di Napoli, propone ricorso l’avv. Mario Griffo,difensore di fiducia del Passarelli, articolando un unico motivo, “ai sensi degli artt. 606, lett.b) e e), cpp, artt. 1 e 4 d.lgs. n. 159 del 2011, art. 24 d.lgs. n. 159 del 2011, art. 7 l.1423/1956, art. 28 d.lgs. n. 159 del 2011, art. 12 sexies l. 306/92”.Richiamando il principio di diritto affermato da Sez.

U 2648/2026, rileva il ricorrentecome nella specie, con sentenza dell’11/05/2018, irrevocabile il 28/05/2021, la Corte diappello di Napoli avesse revocato la confisca disposta ai sensi dell’art. 12-sexies l.306/1992; censura quindi l’ordinanza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che la Corte diappello di Napoli, nella citata sentenza dell’11/05/2018, abbia omesso di confrontarsi con ilgiudicato di prevenzione formatosi nel 2017: con un simile argomentare, a parere delricorrente, si escluderebbe, difatti, la possibilità di attivare la revocazione e dirimente a talfine viene ritenuto anche il principio di diritto affermato da Sez. 5, n. 39794del 05/07/2023.2.1.

Con motivi aggiunti, depositati in data 1 aprile 2026, da parte dei difensori, avv.Coppi e avv. Grifo, si sviluppava l’argomentazione a sostegno del motivo originario.2.2. Con memoria di replica, depositata in data 14 aprile 2026 dai difensori, siargomentava in replica alla requisitoria scritta del Procuratore generale, insistendo perl’accoglimento del ricorso.CONSIDERATO IN DIRITTO1. Deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso.1.1. Nel ricorso si evidenzia che il tema principale posto alla attenzione della Corte diappello di Napoli ha riguardato i rapporti tra ‘confisca di prevenzione’ e ‘confisca allargata’; siriporta, quindi, stralcio della sentenza della Corte di appello di Napoli dell’11/05/2018,irrevocabile il 28/05/2021, con cui è stata revocata la confisca, disposta ai sensi dell’art. 12-sexies l. 306/1992; si lamenta come il provvedimento impugnato, nella parte in cui haritenuto la istanza di revocazione per contrasto tra giudicati non attivabile in quanto lasentenza del 18/05/2018 non si sarebbe confrontata con il ‘giudicato’ formatosi nelprocedimento di prevenzione per effetto della sentenza della Corte di cassazione n.31504/2017, non sia conforme ai principi di diritto affermati dalla giurisprudenza di legittimità.1.2.

Dalla lettura del decreto impugnato si comprende che l’odierno ricorrente hapresentato istanza di revoca della confisca disposta con decreto n. 42/13 Reg. Decr.,emesso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data 16/01/2013 nell’ambito delprocedimento di prevenzione a carico di Dante Passarelli, defunto genitore di BiagioPassarelli; tale istanza, che ha dato luogo al procedimento di esecuzione n. 6bis/2024 I.E., èstata decisa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere con decreto del 28/05/2025, con cuiè stata disposta “la restituzione agli aventi diritto dei […] beni intestati alla societàImmobiliare Bellavista srl”, indicati nel provvedimento citato, e rigettata con riferimento alfabbricato, intestato alla società Immobiliare Bellavista s.r.l., sito in Lanciano localitàMurattino, via De Gasperi snc (vds. decreto del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere-Sezione misure di prevenzione- del 28/05/2025).Tale decreto provvedeva sulla istanza, proposta personalmente dal Biagio Passarelli,recante data 18/7/2024, depositata il 25/07/2024, nella cui premessa l’odierno ricorrentedava atto di “essere stato socio e amministratore unico della società Immobiliare BellavistaSRL” e chiedeva che fosse data esecuzione alla revoca di sequestro disposta con il decreton. 42/13 del 16/01/2013 per gli elencati beni intestati alla società (vds. istanza citata, in atti).1.2.

Tanto premesso, in ricorso manca qualsiasi allegazione della qualità rivestita enella quale il ricorrente agisce, non consentendo la preliminare verifica necessaria al fine direndere evidente sia la legittimazione che l'interesse ad impugnare.1.2.1. Al riguardo, si rammenta che la legittimazione e l’interesse ad impugnare sonorequisiti autonomi, richiesti a pena di inammissibilità, ai sensi del combinato disposto di cuiagli artt. 568 e 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.: mentre l’art. 568, comma 3, cod. proc.pen. riserva alla legge la individuazione dei soggetti titolari del diritto alla impugnazione, ilcomma 4 della disposizione subordina l’ammissibilità della impugnazione alla condizione chel’impugnante vi abbia interesse.All'elaborazione del concetto di interesse ad impugnare hanno contribuito le SezioniUnite della Corte di cassazione che, in adesione ad una nozione marcatamente“utilitaristica", hanno affermato che la facoltà di attivare i procedimenti di gravame non èassoluta e indiscriminata, ma subordinata alla presenza di una situazione in forza della qualeil provvedimento impugnato risulti idoneo a produrre la lesione della sfera giuridicadell'impugnante e l'eliminazione, o la riforma, della decisione gravata renda possibile ilconseguimento di un risultato vantaggioso: l'interesse a impugnare, quale condizione diammissibilità di qualsiasi impugnazione, deve, quindi, essere correlato agli effetti primari ediretti del provvedimento e sussiste solo se il mezzo di impugnazione proposto sia idoneo acostituire, attraverso l'eliminazione dell'atto pregiudizievole, una situazione pratica piùvantaggiosa per l'impugnante rispettoa quella esistente (cfr., Sez.

U, n. 28911 del28/09/2019, Massaria, Rv. 275953 - 02; Sez. U, n. 29529 del 25/06/2009, De Marino, Rv.244110 - 01; Sez. U, n. 20 del 20/10/1996, Vitale, Rv. 206169 - 01; Sez. U, n. 42 del13/12/1995, Timpani, Rv. 203093 - 01; Sez. U, n. 10372 del 27/09/1995, Serafino, Rv.202269 - 01).L'interesse, richiesto dall'art. 568, comma 4 cod. proc. pen. come condizione diammissibilità di qualsiasi impugnazione, deve essere dunque concreto, e cioè mirare arimuovere l'effettivo pregiudizio che la parte asserisce di aver subito con il provvedimentoimpugnato o a costituire una situazione immediata più vantaggiosa per l'impugnante rispettoa quella esistente, e deve persistere sino al momento della decisione.Solo dopo avere accertatola sussistenza di una situazione giuridica soggettiva rilevanteper l'ordinamento si può stabilire se l'azione proposta possa comportare, in termini diconcretezza ed attualità, la modifica della sfera giuridica del ricorrente.1.2.2.

Nella specie, in ricorso non risulta in alcun modo rappresentata la qualità in cui ilPassarrelli agisce, mentre nella istanza, su cui si è pronunciato il Tribunale di Santa MariaCapua Vetere con il provvedimento poi impugnato innanzi alla Corte di appello di Napoli, siricava che costui ha chiesto la restituzione dei beni, rappresentando genericamente inpremessa di essere stato “socio e amministratore unico della società”.Si tratta, peraltro, come detto, di beni intestati ad una società, oggetto di confisca condecreto emesso il 16/01/2013 nel procedimento di prevenzione a carico di Dante Passarelli(defunto padre del ricorrente), per i quali la assenza di ricostruzione della vicenda e dipuntuale allegazione della qualità in cui il ricorrente agisce non consentono di apprezzarnené la legittimazione, né la attualità e concretezza dell’interesse sotteso alla impugnazione.1.3.

Pur ritenendo assorbenti le superiori, preliminari considerazioni, il ricorso risultaaltresì difettare di autosufficienza.1.3.1. Questa Corte ha chiarito che, anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen., introdotto dall'art. 7, comma 1, d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11,trova applicazione il principio di autosufficienza del ricorso in cassazione, che si traducenell'onere di puntuale indicazione, da parte del ricorrente, degli atti dei quali si ritienenecessaria l'allegazione, materialmente devoluta alla cancelleria del giudice che ha emessoil provvedimento impugnato (Sez. 5, n. 5897 del 03/12/2020, dep. 2021, Cossu, Rv. 280419– 01;

Sez. 2, n. 35164 del 08/05/2019, Talamanca, Rv. 276432 – 01).Invero, sebbene la materiale allegazione con la formazione di un separato fascicolo siadevoluta alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, resta incapo al ricorrente l'onere di indicare nel ricorso gli atti da inserire nel fascicolo, che neconsenta la pronta individuazione da parte della cancelleria, organo amministrativo al qualenon può essere delegato il compito di identificazione degli atti attraverso la lettura el'interpretazione del ricorso.1.3.2. Nella specie, il ricorso non contiene alcuna indicazione degli atti da inserire nelfascicolo, mentre il riferimento alla sentenza della Corte di appello dell’11/05/2018 si rinvienenel corpo dell’atto, in cui è tuttavia riportato solo uno stralcio della motivazione. 1.4.

Il motivo di ricorso risulta vieppiù generico: invero, nel reiterare, a sostegno dellarichiesta di annullamento del decreto, la considerazione di quanto disposto dalla sentenzadella Corte di appello di Napoli dell’11/05/2018, irrevocabile il 28/05/2021, il ricorrenteomette un confronto critico con la argomentazione del provvedimento impugnato, che hadato rilievo alla diversa incidenza dell’evento morte del Passarelli Dante nel procedimento diprevenzione e nel giudizio di merito, ove il dissequestro è stato disposto per quei beniacquisiti iure successionis (vds. pag. 5 del provvedimento impugnato).Si tratta di ratio decidendi, conforme al principio di diritto secondo cui la mortedell'indagato, estinguendo il reato, fa venire meno la possibilità di applicare, nei confrontidegli eredi, la confisca a norma dell'art. 12-sexies, d.l. 8 giugno 1992 n. 306, convertito inlegge 7 agosto 1992 n. 356 (Sez. 2, n. 35185 del 21/09/2020, Cangiano, Rv. 280458 – 03;cfr. anche, in parte motiva, Sez. 2, n. 40361 del 20/09/2024, Passarelli, non mass.), con cui ilmotivo di ricorso non si confronta, non portando elementi ed argomenti in grado discardinare il ragionamento operato.1.5.

La inammissibilità del ricorso principale esime dal valutare i motivi aggiunti, inquanto il vizio radicale da cui è inficiato il motivo originario si trasmette a questi ultimi perl'imprescindibile vincolo di connessione esistente tra gli stessi (Sez. 5, n. 2910 del04/12/2024, dep. 2025, Arapi, Rv. 287482 – 03; Sez. 5, n. 8439 del 24/01/2020, L., Rv.278387 – 01; Sez. 6, n. 9837 del 21/11/2018, dep. 2019, Montante, Rv. 275158 – 01; Sez. 5,n. 48044 del 02/07/2019, Di Giacinto, Rv. 277850 – 01).Le superiori considerazioni hanno valenza assorbente di ogni ulteriore deduzione eargomentazione, comprese quelle esposte nella memoria di replica.1.6.

Alla pronuncia di inammissibilità del ricorso consegue per legge la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma, in favore della Cassa delleammende, che, avuto riguardo alla natura dei motivi, si stima di determinare in euro tremila. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 21/04/2026Il Consigliere estensore Il Presidente