Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of manifest error in legal qualification of robbery facts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible without formalities, ruling that the complainant's grievances regarding legal qualification were not permitted under Article 448, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure. The lower court had accepted the defendant's requests, but the Supreme Court found no manifest error in classifying the acts as robbery rather than snatching, given the evident violent conduct detailed in the indictment. Consequently, the defendant was condemned to pay procedural costs and a monetary fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: An appeal to the Court of Cassation based on erroneous legal qualification is inadmissible unless the qualification constitutes a manifest error, which requires the qualification to be immediately obvious and eccentric to the charge without room for opinion.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
THA nata a FOGGIA il 19/03/2001 contro la sentenza emessa in data 19/01/2026 dal TRIBUNALE di PISA. Udita la relazione svolta dal Presidente SERGIO BELTRANI; rilevato: -che l'imputata ricorre contro la sentenza impugnata, emessa ai sensi degli artt. 444 ss. cod. proc. pen., lamentando l'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e l'erronea qualificazione giuridica dei fatti accertati; - che la sentenza impugnata ha accolto le richieste dell'imputata; - che il ricorso è inammissibile perché le doglianze non sono consentite, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., in particolare, quanto alla seconda, atteso che la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione (Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Paolino, Rv. 281116 - 01), il che non può dirsi nel caso in esame, nel quale si chiede la qualificazione delle rapine come furti con strappo omettendo diconsiderare le reiterate condotte violente poste in essere in danno della p.o., puntualmente indicate nelle imputazioni, e delle quali l'imputata, come concorrente, è stata correttamente chiamata a rispondere; - che la declaratoria d'inammissibilità del ricorso può essere pronunciata senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; - che alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. (come vigente all'esito della declaratoria di illegittimità costituzionale parziale statuita da Corte cost. n. 186 del 2000), la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a titolo di sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, che può essere liquidata equitativamente, tenuto conto del grado di negligenza palesato dalla rilevata causa d'inammissibilità, in euro tremila
P.Q.M.
dichiara inammissibile il P.Q.M