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Ordinanza — n. 18106/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses personal cassation appeal by defendant as personal appeals are legally prohibited.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18106/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared the personal cassation appeal filed by Drifel Abderrazzak inadmissible. The defendant argued for personal representation, but the court noted that Italian law prohibits personal appeals under Article 613 of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the appeal was rejected without formalities, and the defendant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 613 c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: The legislature may restrict personal appeals in cassation to legal representation, and such restriction does not violate constitutional rights to defense or legal aid.

Parole chiave

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personal cassation appeal Code of Criminal Procedure legal representation requirement inadmissible appeal court costs and fine legittimazione a ricorrere motivi di cassazione eccezione di incostituzionalità

Disposizioni normative citate

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Art. 613 c.p.p.
art. 613 c.p.p.); - che detta previsione è già stata ritenuta costituzionalmente legittima (cfr.
Art. 610, comma 5-bis c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
pen.; - che alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 613 c.p
art. 613 c.p.p.); - che detta previsione è già stata ritenuta costituzionalmente legittima (cfr.
art. 613 cod. proc. pen
272011 - 01, per la quale è manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'art.
art. 616 cod. proc. pen
pen.; - che alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017
Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep.
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Testo completo

posto da: DRIFEL ABDERRAZZAK (CUI 05NQZS4) nato in Algeria il 29/02/1996 contro la sentenza emessa in data 11/09/2025 dal TRIBUNALE di SAVONA. Udita la relazione svolta dal Presidente SERGIO BELTRANI; rilevato: - che l'imputato ricorre personalmente contro la sentenza innanzi indicata, risultando dagli atti che il difensore avv. Gianluca Visca ha unicamente autenticato la sottoscrizione apposta dall'imputato in calce al ricorso; - che, secondo quanto attestato in epigrafe della sentenza impugnata, l'imputato parla e comprende la lingua italiana; - che il ricorso personale per cassazione non è consentito (cfr. art. 613 c.p.p.); - che detta previsione è già stata ritenuta costituzionalmente legittima (cfr.

Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272011 - 01, per la quale è manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'art. 1, comma 55, legge n. 103 del 2017, per asserita violazione degli artt. 24, 111, comma 7, Cost. e 6 Conv. EDU , nella parte in cui non consente più la proposizione del ricorso in cassazione all'imputato personalmente, inquanto rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive; d'altro canto, l'elevato livello di qualificazione professionale richiesto dall'esercizio del diritto di difesa in cassazione rende ragionevole l'esclusione della difesa personale, tanto più in un sistema che ammette il patrocinio a spese dello Stato); - che la declaratoria d'inammissibilità del ricorso può essere pronunciata senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; - che alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. (come vigente alléesito della declaratoria di illegittimità costituzionale parziale statuita da Corte cost. n. 186 del 2000), la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a titolo di sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, che può essere liquidata equitativamente, tenuto conto del grado di negligenza palesato dalla rilevata causa d'inammissibilità, in euro tremila

P.Q.M.

dichiara inammissibile P.Q.M