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Ordinanza — n. 17953/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to waiver of legal qualification arguments via plea agreement.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17953/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible without formalities, ruling that the parties waived the right to challenge the legal qualification of the offense. The appellants argued that the lower court's qualification under Article 648-bis of the Penal Code was erroneous and insufficiently motivated, despite a plea agreement. The court held that such agreements imply a renunciation of raising any further grievances in the subsequent legitimacy trial, except for illegal sentencing.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 606 c.p.p.: A plea agreement under Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure implies a renunciation by the parties to raise any further grievances in the subsequent trial of legitimacy, even those of a relevant nature raised ex officio.

Parole chiave

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plea agreement legal qualification cassation appeal waiver of rights inadmissible appeal procedural waiver criminal procedure ricorso per cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis c.p.p.
Con l’impugnata sentenza, emessa dalla Corte di appello di Napoli in data11/11/2025, su concorde richiesta delle parti ex art. 599-bis cod.
Art. 606 c.p.p.
Irene Cossu, difensore di fiducia di Antonio Reale, Luigi Liguori, Antonio Cerrore e Luigi Troise, con unicomotivo deducendo i vizi di cui all’art. 606, comma 1, lett.
Art. 610 c.p.p.
16776 del 13/04/2026, P., non mass.).Difettando le condizioni legittimanti la proposizione del ricorso per cassazione, ladeclaratoria di inammissibilità dell'odierna impugnazione va pronunciata senza formalità,cioè con procedura semplificata e non partecipata, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis,seconda parte, cod.
Art. 648 c.p.
pen., in (parziale)riforma della sentenza del Tribunale di Nola del 10/03/2023, appellata dagli imputati, previariqualificazione del fatto nell’ipotesi tentata di cui all’art. 648-bis cod.
art. 599-bis cod. proc. pen
pen.In particolare, lamentano i ricorrenti come sia erronea e non adeguatamente motivata laqualificazione giuridica del fatto, materia sottratta alla disponibilità delle parti anche in ipotesidi pena concordata ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., con conseguente incongruitàdella pena irrogata.3.
art. 648-bis cod. pen
pen., in (parziale)riforma della sentenza del Tribunale di Nola del 10/03/2023, appellata dagli imputati, previariqualificazione del fatto nell’ipotesi tentata di cui all’art. 648-bis cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone
Sez. 2, n. 16611 del 29/04/2026, Montella
Sez. 7, n. 16776 del 13/04/2026, P.
Sez. 7, n. 16776 del 13/04/2026, P., non mass.).Difettando le condizioni legittimanti la proposizione del ricorso per cassazione, ladeclaratoria di inammissibilità dell'odierna impugnazione va pronunciata senza formalità,cioè con procedura semplificata e non partecipata, ai sensi dell'art.
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Testo completo

/02/1971;3- Cerrore Antonio nato a Napoli il 13/07/1967;4- Troise Lugi, nato a Napoli il 06/10/1979;avverso la sentenza del 11/11/2025 della Corte di appello di Napoli:udita la relazione svolta dal Consigliere Francesca Sbrana.RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO1. Con l’impugnata sentenza, emessa dalla Corte di appello di Napoli in data11/11/2025, su concorde richiesta delle parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., in (parziale)riforma della sentenza del Tribunale di Nola del 10/03/2023, appellata dagli imputati, previariqualificazione del fatto nell’ipotesi tentata di cui all’art. 648-bis cod. pen., con le giàriconosciute circostanze attenuanti generiche, la pena veniva rideterminata in anni due direclusione ed euro 3.000 di multa, con conferma nel resto della appellata sentenza.2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’avv. Irene Cossu, difensore di fiducia di Antonio Reale, Luigi Liguori, Antonio Cerrore e Luigi Troise, con unicomotivo deducendo i vizi di cui all’art. 606, comma 1, lett.

b) ed e), cod. proc. pen., inrelazione agli artt. 56 e 648 cod. pen.In particolare, lamentano i ricorrenti come sia erronea e non adeguatamente motivata laqualificazione giuridica del fatto, materia sottratta alla disponibilità delle parti anche in ipotesidi pena concordata ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., con conseguente incongruitàdella pena irrogata.3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per indeducibilità della descritta censura.Invero, l'accordo delle parti ex art. 599-bis cod. proc. pen. implica la rinuncia a dedurrenel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questionerilevabile di ufficio, con l'unica eccezione dell'irrogazione di una pena illegale (Sez. 6, n.41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196 – 01; di recente, Sez. 2, n. 16611 del 29/04/2026,Montella, non mass.;

Sez. 7, n. 16776 del 13/04/2026, P., non mass.).Difettando le condizioni legittimanti la proposizione del ricorso per cassazione, ladeclaratoria di inammissibilità dell'odierna impugnazione va pronunciata senza formalità,cioè con procedura semplificata e non partecipata, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis,seconda parte, cod. proc. pen., la cui previsione si colloca in rapporto di specialità rispetto aquella fissata dalla prima parte dello stesso art. 610, comma 5-bis, che dispone invece latrattazione camerale partecipata (artt. 610, comma 1, e 611 cod. proc. pen.) dei ricorsi cheinvestano la motivazione del provvedimento impugnato.4.

All'inammissibilità dei ricorsi segue per legge la condanna dei ricorrenti al pagamentodelle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delleammende che, avuto riguardo alla natura della sentenza impugnata, ed alla natura delmotivo, appare conforme a giustizia stabilire in misura di euro tremila per ciascuno. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali edella somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 21/04/2026Il Consigliere estensore Il Presidente