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Sentenza — n. 17944/2026 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 17944/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 17944/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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nato a Torre Del Greco il 30/05/1980avverso la sentenza del 14/04/2025 del Tribunale di Brindisi.Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere Sandra Recchione;rilevato che il procedimento si celebra con contraddittorio scritto, senza lapresenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta neitermini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bise ss. cod. proc. pen.Il Sostituto Procuratore generale Raffaele Gargiulo ha concluso perl’annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alladeterminazione della pena.RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO1.

Regesto Legislator

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art. 640 cod. pen; Sentenza — n. 17944/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 610, comma 5 e 611, comma 1-bise ss. cod. proc. pen.Il Sostituto Procuratore generale Raffaele Gargiulo ha concluso perl’annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alladeterminazione della pena.RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO1.

Parole chiave

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revisione della sentenza penale controllo della commisurazione della pena motivi di cassazione legittimazione a ricorrere impugnabilità della decisione di rinvio decisione incidentale impugnabile

Disposizioni normative citate

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art. 640 cod. pen
Il ricorso è fondato in quanto l'art. 640 cod. pen.
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Testo completo

nato a Torre Del Greco il 30/05/1980avverso la sentenza del 14/04/2025 del Tribunale di Brindisi.Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere Sandra Recchione;rilevato che il procedimento si celebra con contraddittorio scritto, senza lapresenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta neitermini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bise ss. cod. proc. pen.Il Sostituto Procuratore generale Raffaele Gargiulo ha concluso perl’annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alladeterminazione della pena.RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO1.

Il Tribunale di Brindisi ha accertato la responsabilità di MassimoCandurro per il reato previsto dagli artt. 81, 640 commi 1 e 2, n. 2-bis e gli haconseguentemente inflitto la pena di otto mesi di reclusione.2. Avverso tale sentenza ricorreva, a mezzo del suo sostituto, il Procuratoredella Repubblica di Lecce che deduceva che la pena irrogata al Candurro fosseillegittima in quanto lo stesso era stato condannato a «mesi otto di reclusione»,ma non alla pena pecuniaria della multa espressamente prevista dall'art. 640cod. pen.3. Il ricorso è fondato in quanto l'art. 640 cod. pen. prevede che la truffa siapunita con la reclusione da sei mesi a tre anni e, congiuntamente, con la multa«da euro 51 da euro 1032».La sentenza impugnata – con la quale la Corte di appello si è limitata adinfliggere la pena della reclusione – deve, dunque, essere annullata con rinvioper nuovo giudizio al Tribunale di Lecce in diversa composizione (la sentenzaimpugnata non era appellabile dal Pubblico Ministero, sicché non si verte in uncaso di ricorso per saltum).

P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatoriocon rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Brindisi in diversa composizione.Così deciso, il giorno 26 marzo 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteSandra Recchione Sergio Beltrani