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Sentenza — n. 17943/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against insurance fraud conviction citing lack of prescription and insufficient mitigating factors.

Numero d'incarto Sentenza — n. 17943/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, confirming the lower court's conviction for insurance fraud and a separate charge under Article 494 of the Penal Code. The appellant argued that the statute of limitations had expired and requested a re-evaluation of evidence regarding vehicle usage, but the court found the prescription period had clearly passed by January 2026. Furthermore, the court rejected the claim for generic mitigating circumstances, noting the defendant's prior convictions for identical conduct demonstrated a systematic criminal pattern.

Regesto Legislator

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Art. 157 et seq. Penal Code; Art. 62-bis Penal Code; The statute of limitations for the specified offenses has expired, and generic mitigating factors are denied when the defendant's prior convictions for identical conduct demonstrate a systematic criminal pattern.

Parole chiave

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insurance fraud conviction statute of limitations expired generic mitigating factors systematic criminal pattern appeal inadmissible Article 494 Penal Code Cassa delle ammende frode nelle giustificazioni del contratto di assicurazione

Disposizioni normative citate

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Art. 157 et seq. Penal Code
violazione di legge (art. 157 e ss.
Art. 62-bis Penal Code
Violazione di legge (art. 62-bis cod.
Art. 616 Code of Criminal Procedure
All’inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod.
Law No. 103/2017
Law No. 134/2021
Law No. 3/2019
art. 494 cod. pen
La Corte di appello Di Milano confermava la condanna di Salvatore Perez perdue condotte di truffa all'assicurazione unificate dal vincolo della continuazione(consumate il 20 febbraio 2018 ed il 30 giugno 2018) e per il reato previstodall'art. 494 cod. pen.
art. 642 cod. pen
“Orlando” la prescrizione non risulta decorsa neanchead oggi.2.2.Violazione di legge (art. 642 cod.
art. 62-bis cod. pen
Violazione di legge (art. 62-bis cod. pen.) e vizio di motivazione inordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche che non avrebberopotuto essere denegate valorizzando unicamente un precedente giudiziario.2.3.1.
art. 616 cod. proc. pen
All’inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Constitutional Court No. 38/2026
Cassation Section U No. 20989/2024
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Testo completo

lo di Milano.Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere Sandra Recchione;uditi (a) il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore RaffaeleGargiulo che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso; (b) l'Avv.Giorgia Di Giovanni, del Foro di Napoli, che, in difesa della parte civile “ZurichInsurance Company Ltd spa”, si è riportata alla memoria ed alla nota spese giàdepositate; (c) l'Avv. Luigi Ciocio del Foro di Santa Mari Capua Vetere che, indifesa di Perez Salvatore, si è riportato ai motivi di ricorso e ne ha chiestol'accoglimento.RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO1.

La Corte di appello Di Milano confermava la condanna di Salvatore Perez perdue condotte di truffa all'assicurazione unificate dal vincolo della continuazione(consumate il 20 febbraio 2018 ed il 30 giugno 2018) e per il reato previstodall'art. 494 cod. pen. perché, al fine di consumare le truffe, induceva in errore ilgestore di telefonia Telecom su chi fosse il reale intestatario dell'utenzatelefonica 081206638, condotta aggravato dall'essere diretta a consumare reatodi truffa all'assicurazione consumato il 9 ottobre 2017.2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per Cassazione il difensore diSalvatore Perez che deduceva:2.1. violazione di legge (art. 157 e ss. cod. pen.

L. 103 del 2017): sideduceva l’omessa dichiarazione di estinzione del reato previsto dall’art. 494cod. pen. per decorso del termine di prescrizione; si allegava che la Corted'appello di Lecce aveva sollevato questione di legittimità costituzionaledubitando dell'interpretazione secondo cui la disciplina della sospensione deldella prescrizione nel testo introdotto dalla legge 103 del 2017 deve essereapplicata ai reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019; dunqueper verificare l’effettivo decorso della prescrizione nel caso in esame avrebbedovuto attendersi la pronuncia della Corte costituzionale.2.1.1.

Il motivo è manifestamente infondato.Invero nel caso di specie il termine di prescrizione del reato descritto al capob) risulta decorso il 7 gennaio del 2026, dunque dopo la pronuncia dellasentenza di appello, anche tenendo in considerazione “solo” i 273 giorni disospensione ordinaria indicati dalla Corte di appello (pag. 2 della sentenzaimpugnata).A ciò si aggiunge che la Corte costituzionale con la sentenza n. 38 del 23marzo 2026 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale,del combinato disposto degli artt. 2, comma 1 lett. a), legge n. 134/2021 e 1,comma 2, legge n. 3/2019, nella parte in cui, secondo il “diritto vivente” (Sez.

U,n. 20989 del 12/12/2024, dep. 2025, Polichetti, Rv. 288175 – 01), la disciplinadella sospensione del corso della prescrizione di cui all’art. 159, commi 2, 3 e 4,c.p., nel testo introdotto dalla legge n. 103/2017, si applica ai reati commessi dal3 agosto 2027 al 31 dicembre 2019.Applicando alle condotte contestate nel caso in esame anche la sospensioneprescritta dalla legge c.d. “Orlando” la prescrizione non risulta decorsa neanchead oggi.2.2.Violazione di legge (art. 642 cod. pen.) e vizio di motivazione inordine alla conferma della responsabilità per i reati di truffa all'assicurazione: ladocumentazione prodotta nel corso del giudizio di appello avrebbe imposto unadiversa valutazione della versione fornita dall'imputato; segnatamente, sideduceva che il comodato d'uso poteva essere stipulato unicamente dalproprietario del veicolo.2.2.1 Il motivo non supera la soglia di ammissibilità in quanto, in modoperaltro aspecifico, insta per la rivalutazione della capacità dimostrativa delleprove indicate a sostegno della conferma della responsabilità.Nel caso in esame il ricorrente invocava genericamente la necessità diriconsiderare la capacità dimostrativa delle prove alla luce della documentazioneprodotta.Contrariamente a quanto dedotto Corte d'appello ha rilevato che ladocumentazione allegata dalla difesa, invero analiticamente valutata,dimostrava una intestazione temporanea per comodato della durata di un giornoed ha persuasivamente ritenuto che tale intestazione facesse parte delcomplesso meccanismo fraudolento ideato dal ricorrente; ma quel che più rilevaè che la Corte ha persuasivamente ritenuto che la versione difensiva eraeccentricamente diretta a giustificare la proposta di assicurazioni a prezziparticolarmente bassi laddove la frode contestata era “radicale” in quantofunzionale ad ottenere il pagamento di un premio che veniva integralmentetrattenuto dal ricorrente senza essere versato all'assicurazione.2.3.

Violazione di legge (art. 62-bis cod. pen.) e vizio di motivazione inordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche che non avrebberopotuto essere denegate valorizzando unicamente un precedente giudiziario.2.3.1. Il motivo è manifestamente infondato: nel caso in esame, nelrispetto delle coordinate ermeneutiche tracciate dalla giurisprudenza dilegittimità, la Corte d'appello, con motivazione che non si presta ad alcunacensura, ha rilevato che l'imputato era stato condannato per condotte identicheconsumate con medesime modalità: tale reiterazione consentiva di effettuare ungiudizio relativo alla sistematicità e professionalità della azione criminosa cheunicamente alla mancata emersione di elementi positivi giustificava il diniegodelle attenuanti invocate.3.

All’inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.,la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché,ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità,al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila,così equitativamente fissata. L'imputato deve inoltre essere condannato allarifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudiziodalla parte civile “Zurich insurance company Ltd s.p.a.”, rappr. ex lege, cheliquida – tenuto conto della richiesta - in complessivi euro 1.755/00, oltreaccessori di legge.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese dirappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Zurichinsurance company Ltd s.p.a., rappr. ex lege, che liquida in complessivi euro1.755/00, oltre accessori di legge.Così è deciso, 26/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSandra Recchione Sergio Beltrani